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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09028/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/e~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 settembre 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26 febbraio 2011 in Fiesse, giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia con sentenza del 12 luglio 2011, definitiva il 16 marzo 2012; 2) al reato di produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 24 luglio 2014 in Isorella, giudicato dal Tribunale di Brescia con sentenza emessa in data 1 luglio 2015, definitiva il 3 novembre 2015; 3) al reato continuato di produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso il 26 marzo e il 19 maggio 2010 in Mantova, Brescia e provincia, giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia con sentenza del 18 febbraio 2015, definitiva il 7 gennaio 2016; 4) al reato di produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 6, T.U. stup., commesso il 26 e il 27 aprile 2010, giudicato dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 17 febbraio 2020, definitiva il 9 dicembre 2020.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati erano stati posti in essere a distanza di tempo tra loro e in luoghi diversi (anche i reati commessi nel 2010 erano stati posti in essere in province e regioni diverse tra loro) e che il reato sub 2 era stato commesso da Esposito a congrua distanza dalla fine del suo periodo di carcerazione, conclusosi nel 2013.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso.

In particolare, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della disciplina della continuazione - richiesta dalla difesa in via subordinata - tra i reati sub 3 e 4, commessi nel medesimo arco temporale al fine di provvedere al proprio sostentamento; tali reati avevano a oggetto violazioni omogenee poste in essere in un contesto territoriale limitato e con la medesima modalità esecutiva (acquisto di sostanza stupefacente da soggetti stranieri). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha evidenziato che i reati, anche se in parte commessi nel medesimo periodo di tempo, erano stati realizzati in diversi contesti territoriali ed erano sintomatici di una scelta di vita improntata alla delinquenza, più che della sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

Dalla lettura delle sentenze di condanna, pertanto, non era possibile affermare che Esposito, nel momento in cui aveva realizzato la prima condotta delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche gli altri reati indicati nell'istanza.

Inoltre, come aveva correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, Esposito nella propria istanza aveva assolto solo genericamente all'onere di allegazione degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, essendosi di fatto limitato a evidenziare il breve lasso di tempo intercorrente tra i reati, che sarebbero stati commessi al fine di procurarsi denaro.

La Corte - ribadendo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità - evidenzia che il mero fine di lucro è relativo al solo movente delle azioni delinquenziali e non può considerarsi elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso.

In tema di esecuzione, inoltre, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

La cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati, infatti, va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere state poste in essere come avvinte dalla continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356).Nel giudizio di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/e~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 settembre 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26 febbraio 2011 in Fiesse, giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia con sentenza del 12 luglio 2011, definitiva il 16 marzo 2012; 2) al reato di produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 24 luglio 2014 in Isorella, giudicato dal Tribunale di Brescia con sentenza emessa in data 1 luglio 2015, definitiva il 3 novembre 2015; 3) al reato continuato di produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso il 26 marzo e il 19 maggio 2010 in Mantova, Brescia e provincia, giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia con sentenza del 18 febbraio 2015, definitiva il 7 gennaio 2016; 4) al reato di produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 6, T.U. stup., commesso il 26 e il 27 aprile 2010, giudicato dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 17 febbraio 2020, definitiva il 9 dicembre 2020. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati erano stati posti in essere a distanza di tempo tra loro e in luoghi diversi (anche i reati commessi nel 2010 erano stati posti in essere in province e regioni diverse tra loro) e che il reato sub 2 era stato commesso da Esposito a congrua distanza dalla fine del suo periodo di carcerazione, conclusosi nel 2013. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della disciplina della continuazione - richiesta dalla difesa in via subordinata - tra i reati sub 3 e 4, commessi nel medesimo arco temporale al fine di provvedere al proprio sostentamento; tali reati avevano a oggetto violazioni omogenee poste in essere in un contesto territoriale limitato e con la medesima modalità esecutiva (acquisto di sostanza stupefacente da soggetti stranieri). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha evidenziato che i reati, anche se in parte commessi nel medesimo periodo di tempo, erano stati realizzati in diversi contesti territoriali ed erano sintomatici di una scelta di vita improntata alla delinquenza, più che della sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Dalla lettura delle sentenze di condanna, pertanto, non era possibile affermare che Esposito, nel momento in cui aveva realizzato la prima condotta delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche gli altri reati indicati nell'istanza. Inoltre, come aveva correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, Esposito nella propria istanza aveva assolto solo genericamente all'onere di allegazione degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, essendosi di fatto limitato a evidenziare il breve lasso di tempo intercorrente tra i reati, che sarebbero stati commessi al fine di procurarsi denaro. La Corte - ribadendo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità - evidenzia che il mero fine di lucro è relativo al solo movente delle azioni delinquenziali e non può considerarsi elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso. In tema di esecuzione, inoltre, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). La cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati, infatti, va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere state poste in essere come avvinte dalla continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356).Nel giudizio di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i
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