CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32331/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.), Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, avente ad oggetto l'elemento soggettivo del reato, meramente reiterativo della censura formulate in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (p. 2). Il ricorso è, inoltre, diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. Infine, la censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è generica nella parte in cui non si confronta con la motivazione della sentenza che si sofferma sulla gravità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so Ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso