CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 29912/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16091/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”- BARI -intimato - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” –Bari proponeva opposizione ex art.617 c.p.c. avverso l ’ ordinanza, del 24/6/2016, con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari aveva assegnato a [OSCURATO:PERSONA] (creditore procedente) il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. (esecutata) nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA] (terzo pignorato); R.G. n. 16091/2023 Ad. 25/9/2024CC - affermava l’opponente che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. era stata erroneamente interpretata dal giudice dell’esecuzione, di non essere debitore di alcuna somma nei confronti della menzionata società e chiedeva l’accertamento endoesecutivo del credito; - su istanza del [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari sospendeva il processo a norma dell’art. 295 c.p.c., avendo ravvisato un rapporto di pregiudizialità tra l’opposizione esecutiva (n. 13119/2017 R.G.) e la controversia già pendente (n. 18457/2016 R.G.) tra la [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, avente ad oggetto l’appalto conferito alla società e, segnatamente, l’accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti, anche in considerazione della contestata inesattezza dei lavori eseguiti; - avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva regolamento ex art. 42 c.p.c.; - il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, «chiede che la Corte, in accoglimento del ricorso, revochi l’ordinanza impugnata e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari»; - all’esito della camera di consiglio del 25/9/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - il Tribunale di Bari ha erroneamente ritenuto che sussista un rapporto di pregiudizialità tra la controversia concernente l’appalto – alla quale, peraltro, non partecipa l’odierno ricorrente – e l ’ opposizione riguardante l’ordinanza di assegnazione del credito; - si tratta, all’evidenza, di giudizi che hanno parti distinte e oggetti completamente diversi, posto che l’ordinanza è impugnata in ragione dell’erronea lettura che, secondo la tesi dell’opponente, il giudice avrebbe dato alla dichiarazione del terzo pignorato; - non sussiste nemmeno la pretesa interferenza tra i giudizi a cui si riferisce la decisione del Tribunale, il quale non considera la limitata efficacia dell’accertamento (endoesecutivo) del credito insito nell’ordinanza di assegnazione (e, infatti, l’ordinanza menziona precedenti giurisprudenziali anteriori alla novella della legge n. 228 del 2012), il quale non ha attitudine al giudicato ed è autonomo e, cioè, non inciso dall’accertamento del credito (o della sua inesistenza) nella separata causa tra le parti contrattuali; - il ricorso va, dunque, accolto e l’ordinanza del Tribunale di Bari, con cui è stata dichiarata la sospensione del giudizio, dev’essere annullata; - le spese del presente regolamento seguono la soccombenza dell’intimato e (Cass., ord. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8912) si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell’art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui «Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»: invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis, Cass.14/01/2020, n. 504; Cass. 23/10/2015, n. 21672; Cass. 25/02/2015, n. 3881; Cass. 29/01/2015, n. 1706); p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bari; condanna l’intimato al pagamento delle spese del presente regolamento in favore del ricorrente, che liquida in Euro 2.547,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.