CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza dell'08 febbraio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in data 10 novembre 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine al primo motivo di appello; la Corte di merito si sarebbe limitata ad una mera parafrasi della motivazione della sentenza di primo grado senza confutare in alcun modo le censure dedotte con il primo motivo di appello che riguardavano elementi nuovi non esaminati dal primo giudice (illegittimità del metodo investigativo seguito dall'Ass.te Crollo della Polizia Stato e conseguente inattendibilità del riconoscimento dell'imputato da parte dello stesso). Rilevato che il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine al secondo e terzo motivo di appello. La Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine alla lamentata carenza di prova inerente all'elemento soggettivo del reato ed alla percezione da parte dell'imputato della contraffazione della targa della autovettura di provenienza delittuosa. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine alle modalità di determinazione dei singoli aumenti a titolo di continuazione. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Al contrario di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, la Corte territoriale ha trattato e disatteso, con adeguata motivazione, le censure proposte dal ricorrente in ordine alla attendibilità del riconoscimento operato dall'Ass.te Crollo ed alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei veicolo da parte dell'imputato, con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte con criteri omogenei a quelli del Tribunale, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi istruttori posti a fondamento della decisione stessa. Deve esser ricordato che la normativa vigente si limita ad imporre al giudice di esplicitare i criteri adottati a fondamento della decisione, non implicando, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della affermazione di responsabilità, in particolar modo quando i rilievi difensivi già sollevati nel giudizio di primo grado sono stati affrontati dal primo giudice (vedi Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Fl.v. 257056 - 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acannpa, Rv. 278611 - 01; Sez. 2, n. 24276 del 1.2/04/2022, Grasso, non massimata). L'obbligo motivazionale che grava il giudice dell'appello risponde, infatti, all'esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell'iter logico- argomentativo che ha condotto il giudicante ad assumere la decisione adottata, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo. Nel caso di specie la motivazione è caratterizzata da un vaglio effettivo degli elementi ritenuti decisivi per la condanna, senza il ricorso a formule stereotipate, e fornisce una esaustiva spiegazione della loro rilevanza ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. La carenza motivazionale apoditticamente affermata dal ricorrente non è ravvisabile in quanto la sentenza impugnata fornisce la dimostrazione che i giudici dell'appello hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni della sentenza di primo grado e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze processuali con conseguente manifesta infcmdatezza dei primi due motivi di ricorso. Ritenuto che il terzo motivo è dedotto in carenza di interesse. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la determinazione dell'aumento a titolo di continuazione; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame 'così come l'identico motivo di ricorso) è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art.581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione. La difesa si è, infatti, limitata ad affermare l'eccessività dell'aumento applicato dal primo giudice (vedi pag. 3 dei motivi di appello) senza confrontarsi con le motivazioni fornite dal Tribunale e senza indicare i motivi della ritenuta eccessività , con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01). Appare evidente che la doglianza è contraddistinta dalla mera declinazione di argomentazioni, apodittiche ed estremamente succinte, prive di un reale nesso critico con il percorso argonnentativo della sentenza di primo grado con conseguente manifesta infondatezza del motivo di appello ed inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione. Deve ribadirsi, infatti, il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di sec:ondo grado che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio non sussistendo il lamentato vizio di violazione di legge o di illogicità motivazionale (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Berc:igli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in