Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15797/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

v. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza d’appello del Tribunale di Livorno n. 730/2023,pubblicata il 27/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], esponendo che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva acquistatoda [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobile a uso civile abitazione, sitoin Portoferraio, via della Campana, n. 16, che, nel corso delle opere diinstallazione dell'impianto di condizionamento, l'impresa edile incaricataaveva rinvenuto nel sottotetto sessantotto quintali di materiale di scartooccultati da pareti divisorie prive di funzioni strutturali e che aveva invanochiesto al dante causa il rimborso della spesa necessaria per la suaNumero registro generale 1903/2024Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 15797/2026Data pubblicazione 22/05/2026asportazione, convenne in giudizio quest'ultimo, davanti al giudice di pacedi Portoferraio, chiedendone la condanna a corrisponderle l'importo di euro4.352,00, di cui euro 3.158,00 a titolo di rimborso della spesa sostenutaper la rimozione e lo smaltimento delle macerie ed euro 500,00 per ildisagio patito.Con sentenza n. 41/2021, il giudice di pace accolse la domanda attorea econdannò il convenuto al pagamento della somma di euro 3.158,00, oltrealle spese di lite.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazionenotificato il 21/01/2022, si concluse, nella resistenza dell’appellata, con lasentenza n. 730/2023, pubblicata il 27/12/2023, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] accolse l'appello, respingendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] econdannandola al rimborso delle spese di lite.Il giudice di merito ritenne che la presenza di macerie edilizie noncostituisse vizio della cosa compravenduta ai sensi dell’art. 1490 c.c., nonrendendo l’abitazione inidonea all’uso, né diminuendone il valore; che ilcontratto non prevedesse alcuna clausola attestante l’utilizzabilitàabitativa del sottotetto, né un patto di deroga ex art. 1490, secondocomma, c.c.; e che non fosse rimasto provato l’occultamento in mala fede,da parte del venditore, del materiale rinvenuto.2.

Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per avere il giudice dimerito emesso il provvedimento in data 23/12/2023, senza attendere lascadenza dei termini concessi ai sensi dell’art. 190 c.p.c. prevista per ilNumero registro generale 1903/2024Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 15797/2026Data pubblicazione 22/05/202627/12/2023, stante la proroga del primo termine di sessanta giorni, checadeva di sabato, al lunedì successivo, data a decorrere dalla qualeavrebbe dovuto essere calcolato il termine per le repliche, che, avendoscadenza domenica 24 dicembre, era stato a sua volta prorogato al 27dicembre, primo giorno feriale.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e l’omesso esame circa un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360,primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c., perché il giudice di merito, escludendo ilvizio di cui all’art. 1490 c.c., non aveva considerato che sessantottoquintali di macerie rendevano il sottotetto inagibile a uso soffitta, e perchénon aveva esaminato una testimonianza importante.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., perché il giudice di merito non aveva considerato chespettava al venditore dimostrare di non essere responsabile dell’illecitocomportamento consistito nella collocazione di macerie nel sottotetto.4.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36596 del25/11/2021, hanno chiarito che la violazione determinata dall'avere ilgiudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini peril deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovverosenza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullitàdella sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensoridelle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa.Infatti, la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto didifesa è correlato, non è riferibile soltanto all'atto introduttivo del giudizio,ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettivitàdurante tutto lo svolgimento del processo, senza necessità che la parteche proponga l'impugnazione della sentenza d'appello, deducendo laNumero registro generale 1903/2024Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 15797/2026Data pubblicazione 22/05/2026nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre leproprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionaleavversaria, sia tenuta a indicare in concreto quali argomentazioni sarebbestato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del meritodella controversia (nello stesso senso, per tutte, Cass. n. 1217/2026).Nella specie, il giudice concesse i termini ex art. 190 c.p.c. rationetemporis vigente (sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionalie venti giorni per il deposito delle repliche) con ordinanza del 3/10/2023;con la conseguenza che il primo termine scadeva sabato 2 dicembre 2023e il termine era prorogato al successivo lunedì 4 dicembre ai sensi dell’art.155, quinto comma, c.p.c.; il secondo termine, decorrente dal 4 dicembre,scadeva domenica 24 dicembre 2023 ed era prorogato al successivo 27dicembre, primo giorno feriale, in applicazione della medesimadisposizione.Pertanto, essendo stata la sentenza pubblicata il 27 dicembre 2023, datadi scadenza del secondo termine ex art. 190 c.p.c., si è verificata laviolazione descritta dal principio di diritto sopra richiamato, che ne hadeterminato la nullità.5.In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alTribunale di Livorno, in persona di diverso magistrato, il quale provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato l’assorbimento deirestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Livorno, inpersona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza d’appello del Tribunale di Livorno n. 730/2023,pubblicata il 27/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], esponendo che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva acquistatoda [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobile a uso civile abitazione, sitoin Portoferraio, via della Campana, n. 16, che, nel corso delle opere diinstallazione dell'impianto di condizionamento, l'impresa edile incaricataaveva rinvenuto nel sottotetto sessantotto quintali di materiale di scartooccultati da pareti divisorie prive di funzioni strutturali e che aveva invanochiesto al dante causa il rimborso della spesa necessaria per la suaNumero registro generale 1903/2024Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 15797/2026Data pubblicazione 22/05/2026asportazione, convenne in giudizio quest'ultimo, davanti al giudice di pacedi Portoferraio, chiedendone la condanna a corrisponderle l'importo di euro4.352,00, di cui euro 3.158,00 a titolo di rimborso della spesa sostenutaper la rimozione e lo smaltimento delle macerie ed euro 500,00 per ildisagio patito.Con sentenza n. 41/2021, il giudice di pace accolse la domanda attorea econdannò il convenuto al pagamento della somma di euro 3.158,00, oltrealle spese di lite.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazionenotificato il 21/01/2022, si concluse, nella resistenza dell’appellata, con lasentenza n. 730/2023, pubblicata il 27/12/2023, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] accolse l'appello, respingendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] econdannandola al rimborso delle spese di lite.Il giudice di merito ritenne che la presenza di macerie edilizie noncostituisse vizio della cosa compravenduta ai sensi dell’art. 1490 c.c., nonrendendo l’abitazione inidonea all’uso, né diminuendone il valore; che ilcontratto non prevedesse alcuna clausola attestante l’utilizzabilitàabitativa del sottotetto, né un patto di deroga ex art. 1490, secondocomma, c.c.; e che non fosse rimasto provato l’occultamento in mala fede,da parte del venditore, del materiale rinvenuto.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per avere il giudice dimerito emesso il provvedimento in data 23/12/2023, senza attendere lascadenza dei termini concessi ai sensi dell’art. 190 c.p.c. prevista per ilNumero registro generale 1903/2024Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 15797/2026Data pubblicazione 22/05/202627/12/2023, stante la proroga del primo termine di sessanta giorni, checadeva di sabato, al lunedì successivo, data a decorrere dalla qualeavrebbe dovuto essere calcolato il termine per le repliche, che, avendoscadenza domenica 24 dicembre, era stato a sua volta prorogato al 27dicembre, primo giorno feriale.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e l’omesso esame circa un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360,primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c., perché il giudice di merito, escludendo ilvizio di cui all’art. 1490 c.c., non aveva considerato che sessantottoquintali di macerie rendevano il sottotetto inagibile a uso soffitta, e perchénon aveva esaminato una testimonianza importante.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., perché il giudice di merito non aveva considerato chespettava al venditore dimostrare di non essere responsabile dell’illecitocomportamento consistito nella collocazione di macerie nel sottotetto.4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36596 del25/11/2021, hanno chiarito che la violazione determinata dall'avere ilgiudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini peril deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovverosenza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullitàdella sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensoridelle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa.Infatti, la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto didifesa è correlato, non è riferibile soltanto all'atto introduttivo del giudizio,ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettivitàdurante tutto lo svolgimento del processo, senza necessità che la parteche proponga l'impugnazione della sentenza d'appello, deducendo laNumero registro generale 1903/2024Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 15797/2026Data pubblicazione 22/05/2026nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre leproprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionaleavversaria, sia tenuta a indicare in concreto quali argomentazioni sarebbestato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del meritodella controversia (nello stesso senso, per tutte, Cass. n. 1217/2026).Nella specie, il giudice concesse i termini ex art. 190 c.p.c. rationetemporis vigente (sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionalie venti giorni per il deposito delle repliche) con ordinanza del 3/10/2023;con la conseguenza che il primo termine scadeva sabato 2 dicembre 2023e il termine era prorogato al successivo lunedì 4 dicembre ai sensi dell’art.155, quinto comma, c.p.c.; il secondo termine, decorrente dal 4 dicembre,scadeva domenica 24 dicembre 2023 ed era prorogato al successivo 27dicembre, primo giorno feriale, in applicazione della medesimadisposizione.Pertanto, essendo stata la sentenza pubblicata il 27 dicembre 2023, datadi scadenza del secondo termine ex art. 190 c.p.c., si è verificata laviolazione descritta dal principio di diritto sopra richiamato, che ne hadeterminato la nullità.5.In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alTribunale di Livorno, in persona di diverso magistrato, il quale provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato l’assorbimento deirestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Livorno, inpersona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
Sentenza Cassazione n. 15797/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris