CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000, contesta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, risulta congruamente e correttamente motivata in punto sussistenza del dolo specifico di evasione tenuto conto l'irrilevanza che il soggetto agente abbia conferito incarico ad un commercialista di tenere la propria contabilità giacché il reato in esame è di tipo omissivo proprio e la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere e della circostanza, emersa dal compendio probatorio, che il prevenuto non aveva tenuto per l'anno di imposta 2013 il registro IVA acquisti e vendite, il registro dei beni ammortizzabili, il libro giornale e per gli anni a seguire fino al 2016 pure le fatture e di acquisto e di vendita ed inoltre, essendo poi il soggetto che materialmente procedeva agli acquisti e alle vendite, sicchè era soggetto che perseguiva il fine di essere sconosciuto al fisco e dunque la sua condotta omissiva era certamente sorretta dal dolo di evasione (Cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza di appello); Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile in quanto manifestamente infondato alla luce del principio secondo cui in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020 Ud. (dep. 03/06/2020 ) Rv. 278946 - 01) e tale non poteva ritenersi avuto riguardo all'ammontare di importa evasa (C 12.294,00 e C 7.236,00). Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3:000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]