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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26279/2026

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n personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocata CherubinaCiriello;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1941/2025depositata il 08/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/20261.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1941/2025, pubblicata l’8giugno 2025, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione di primo grado del Tribunale di Napoli, con la quale era statorespinto l’originario ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso il licenziamento senzapreavviso a lui intimato dall’Inps, di cui era dipendente, in data 11novembre 2022.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado sullabase di cinque motivi.L’Inps resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., 111Cost., 2697 c.c., per avere il giudice di merito rigettato senza motivazionela richiesta di prova testimoniale avanzata nel corso del giudizio.1.1.

Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni.1.2.

Con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., si tratta di disposizioniche riguardano rispettivamente il principio dispositivo e la valutazionedelle prove da parte del giudice, la cui violazione richiede presuppostidiversi da quelli indicati dal ricorrente.Come più volte ribadito da questa Corte, anche in tempi recenti, laviolazione dell’art. 115 c.p.c. abilita alla proposizione del ricorso percassazione quando il giudice, in espressa o implicita contraddizione con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione proveinesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti madisposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosiriconosciutigli; analogamente, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.denunciabile con impugnazione di legittimità si ha quando si deduca che ilgiudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delleNumero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/2026prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero,all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova ouna risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez.

L,Ordinanza n. 10409 del 10/04/2026, Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del15/10/2025).La censura dell’odierno ricorrente riguarda invece la mancata ammissionedelle prove testimoniali da parte del giudice nel corso del processo e nonpuò pertanto fondarsi sulle disposizioni appena indicate.1.3.

Quanto all’art. 2697 c.c., la Corte territoriale ha rigettatol’impugnativa del [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che l’accesso ripetuto al sistemainformatico fosse avvenuto tramite le credenziali in suo possesso e che,dopo la contestazione mossa dagli ispettori, nessun accesso nonautorizzato dall’indirizzo IP del ricorrente si fosse più registrato.Il giudice di merito ha dunque ritenuto provato che l’accesso abusivofosse da addebitare al [OSCURATO:PERSONA] e che fosse intenzionale.Tanto è sufficiente a mettere fuori gioco le norme sull’onere della prova,posto che, come costantemente affermato da questa Corte, la violazionedel precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che neera gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguitodi una (anche) incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere,poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360,n. 5, c.p.c. (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Sez. 3,Sentenza n. 13395 del 29/05/2018).2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 61, 424, 441, 115, 116, 132, comma secondo, n.4, c.p.c., 194, 421, secondo comma, 437, secondo comma, c.p.c., 111Numero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/2026Cost., per avere il giudice di merito rigettato con motivazione apparente larichiesta di CTU informatica da lui avanzata, nonché per non avereutilizzato i poteri officiosi di ricerca della verità materiale.2.1.

Anche tale motivo è inammissibile.2.2.

Quanto alla nomina del consulente, la Corte territoriale haampiamente illustrato le ragioni che rendevano a suo avviso nonnecessaria la nomina del consulente (v. pag. 7 della sentenza impugnata).Ne discende l’inammissibilità della censura, alla luce del costanteinsegnamento di questa Corte, secondo cui, essendo la consulenza tecnicad'ufficio un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottrattoalla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento delgiudice di merito, rientra nel suo potere discrezionale la valutazione didisporre la nomina dell'ausiliario, al punto che la motivazionedell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dalcontesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione delquadro probatorio unitariamente considerato (Cass., Sez.

L, Ordinanza n.18299 del 04/07/2024; Sez. 6, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020).2.2.

Quanto alla asserita violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., è daosservare che il ricorrente lamenta il mancato esercizio dei poteri officiosisempre in riferimento alla prova testimoniale non ammessa e alla mancatanomina del CTU.È allora evidente che la censura si risolve in una riproposizione, sottoaltra veste, di rilievi che sono stati già disattesi.Se una prova testimoniale, richiesta e non ammessa, non è decisiva, essaè per definizione anche non indispensabile e inidonea a imporre l’eserciziodei poteri officiosi del giudice.Quanto alla CTU, la discrezionalità che caratterizza il potere del giudice dinominare l’ausiliario rende insindacabile, anche se riguardata sotto gliartt. 421 e 437 c.p.c., la scelta da lui compiuta, tanto più se, come nellaspecie, specificamente motivata.Numero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/20263.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 1218, 2727, 2729, 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenutoprovati i fatti in contestazione sulla base di presunzioni prive dei caratteridi certezza, precisione e concordanza.3.1.

Il motivo va dichiarato inammissibile, perché il ricorrente sembramuovere dal presupposto che il giudice di merito abbia ritenuto raggiuntala prova della condotta del [OSCURATO:PERSONA] (e dunque della legittimità dellicenziamento disciplinare che ne è conseguito) solo in base a elementiindiziari, per i quali mancherebbero i requisiti dell’art. 2729 c.c.In realtà, il convincimento del giudice si è formato anche attraverso provedocumentali e dichiarative, raccolte nel corso dell’istruttoria disciplinare eprodotte dall’Inps nel giudizio, rispetto alle quali gli elementi presuntivihanno svolto solo una funzione integrativa.L’erroneità del punto di partenza fa sì che la censura non si confrontiadeguatamente con il ragionamento probatorio condotto dalla Corteterritoriale e la rende pertanto inammissibile.4.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto chel’onere della prova dell’Inps fosse limitato ad alcune circostanze,riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], e non ad altre di carattere oggettivo.Il motivo è inammissibile sulla base delle stesse considerazioni già svoltein sede di esame del primo motivo.La Corte d’appello ha ritenuto raggiunta la prova della riconducibilità alprova diretta e di indizi, e tanto è sufficiente a escludere la violazione dellaregola residuale di cui all'art. 2697 c.c., (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 17313del 19/08/2020, Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018).Numero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/20265.

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,per avere la sentenza impugnata deciso la causa senza esaminare alcunidocumenti decisivi e travisando la lettura del fatto probatorio prospettatadal [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Il motivo è inammissibile.5.2.

Quanto alla decisività dei fatti non esaminati dalla Corte territoriale,va ribadito che il giudice di merito ha motivato il proprio convincimentocirca l’addebitabilità al [OSCURATO:PERSONA] dell’accesso abusivo sulla base di plurimielementi, dichiarativi, documentali e indiziari, rispetto ai quali i fatti che adavviso del ricorrente sarebbero stati trascurati non assumono caratteredecisivo.In particolare: a) il fatto che il sistema informatico dell’Inps fosse statooggetto di attacchi informatici e presentasse problemi di sicurezza nonassume rilievo decisivo, non essendosi il [OSCURATO:PERSONA] offerto di dimostrare chein occasione di tali attacchi si fossero registrati contestualmente accessiabusivi del tipo di quelli a lui addebitati); b) la circostanza che inoccasione di alcuni accessi abusivi egli avesse un alibi perché si trovavanell’impossibilità di utilizzare il personal computer non è accompagnata dalpuntuale raffronto tra singolo accesso e condizioni impeditive e soprattuttonon riguarda tutti gli accessi a lui contestati; c) il mancato approntamentodi un corso di informatica da parte dell’Inps e la circostanza cheutilizzasse il proprio computer personale in smart working non sonoincompatibili con il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse comunque in grado di utilizzareil sistema, tenuto conto del fatto che, nella valutazione del giudice dimerito, gli accessi abusivi sono stati intenzionali, come dimostra il fattoche, dopo l’addebito, essi siano cessati; d) la disponibilità a consegnare ilproprio computer personale per una verifica non è decisivo perché nonNumero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/2026esclude che la verifica degli accessi abusivi fosse possibile anche senzaesaminare lo strumento di lavoro del [OSCURATO:PERSONA].L’assenza di decisività dei capitoli non ammessi trasforma la censura delricorrente in una pretesa di sindacato dell’apprezzamento delle prove daparte del giudice, che non è notoriamente ammesso in sede di legittimità,riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, anche mediante la valutazione della maggiore o minoremassimate, v.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023, Sez. 2,Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021).5.3.

Quanto al preteso travisamento del fatto probatorio, la censura non èchiara.Se con tale espressione il ricorrente intende riferirsi al travisamento dellaprova nel senso chiarito da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024, è evidente che egli avrebbe dovuto indicare in modo specificosu quale prova testimoniale o documentale sarebbe caduto l’errore delgiudice e in che cosa sarebbe consistita la svista.Non avendolo fatto, la censura non può essere presa in considerazione.Se invece, come sembra, il ricorrente intende riferirsi al cattivoapprezzamento del compendio probatorio, valgono le considerazioni giàsvolte circa l’impossibilità per la Corte di legittimità di sindacare, al di fuoridel vizio motivazionale che qui non ricorre, la valutazione delle provecompiuta dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.Anche da questo punto di vista la censura è inammissibile.6.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile e la sentenzaimpugnata confermata.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre il15 % per spese generali e oneri accessori.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocata CherubinaCiriello;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1941/2025depositata il 08/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/20261. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1941/2025, pubblicata l’8giugno 2025, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione di primo grado del Tribunale di Napoli, con la quale era statorespinto l’originario ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso il licenziamento senzapreavviso a lui intimato dall’Inps, di cui era dipendente, in data 11novembre 2022.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado sullabase di cinque motivi.L’Inps resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., 111Cost., 2697 c.c., per avere il giudice di merito rigettato senza motivazionela richiesta di prova testimoniale avanzata nel corso del giudizio.1.1. Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni.1.2. Con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., si tratta di disposizioniche riguardano rispettivamente il principio dispositivo e la valutazionedelle prove da parte del giudice, la cui violazione richiede presuppostidiversi da quelli indicati dal ricorrente.Come più volte ribadito da questa Corte, anche in tempi recenti, laviolazione dell’art. 115 c.p.c. abilita alla proposizione del ricorso percassazione quando il giudice, in espressa o implicita contraddizione con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione proveinesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti madisposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosiriconosciutigli; analogamente, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.denunciabile con impugnazione di legittimità si ha quando si deduca che ilgiudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delleNumero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/2026prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero,all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova ouna risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez. L,Ordinanza n. 10409 del 10/04/2026, Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del15/10/2025).La censura dell’odierno ricorrente riguarda invece la mancata ammissionedelle prove testimoniali da parte del giudice nel corso del processo e nonpuò pertanto fondarsi sulle disposizioni appena indicate.1.3. Quanto all’art. 2697 c.c., la Corte territoriale ha rigettatol’impugnativa del [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che l’accesso ripetuto al sistemainformatico fosse avvenuto tramite le credenziali in suo possesso e che,dopo la contestazione mossa dagli ispettori, nessun accesso nonautorizzato dall’indirizzo IP del ricorrente si fosse più registrato.Il giudice di merito ha dunque ritenuto provato che l’accesso abusivofosse da addebitare al [OSCURATO:PERSONA] e che fosse intenzionale.Tanto è sufficiente a mettere fuori gioco le norme sull’onere della prova,posto che, come costantemente affermato da questa Corte, la violazionedel precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che neera gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguitodi una (anche) incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere,poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360,n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Sez. 3,Sentenza n. 13395 del 29/05/2018).2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 61, 424, 441, 115, 116, 132, comma secondo, n.4, c.p.c., 194, 421, secondo comma, 437, secondo comma, c.p.c., 111Numero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/2026Cost., per avere il giudice di merito rigettato con motivazione apparente larichiesta di CTU informatica da lui avanzata, nonché per non avereutilizzato i poteri officiosi di ricerca della verità materiale.2.1. Anche tale motivo è inammissibile.2.2. Quanto alla nomina del consulente, la Corte territoriale haampiamente illustrato le ragioni che rendevano a suo avviso nonnecessaria la nomina del consulente (v. pag. 7 della sentenza impugnata).Ne discende l’inammissibilità della censura, alla luce del costanteinsegnamento di questa Corte, secondo cui, essendo la consulenza tecnicad'ufficio un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottrattoalla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento delgiudice di merito, rientra nel suo potere discrezionale la valutazione didisporre la nomina dell'ausiliario, al punto che la motivazionedell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dalcontesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione delquadro probatorio unitariamente considerato (Cass., Sez. L, Ordinanza n.18299 del 04/07/2024; Sez. 6, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020).2.2. Quanto alla asserita violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., è daosservare che il ricorrente lamenta il mancato esercizio dei poteri officiosisempre in riferimento alla prova testimoniale non ammessa e alla mancatanomina del CTU.È allora evidente che la censura si risolve in una riproposizione, sottoaltra veste, di rilievi che sono stati già disattesi.Se una prova testimoniale, richiesta e non ammessa, non è decisiva, essaè per definizione anche non indispensabile e inidonea a imporre l’eserciziodei poteri officiosi del giudice.Quanto alla CTU, la discrezionalità che caratterizza il potere del giudice dinominare l’ausiliario rende insindacabile, anche se riguardata sotto gliartt. 421 e 437 c.p.c., la scelta da lui compiuta, tanto più se, come nellaspecie, specificamente motivata.Numero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/20263. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 1218, 2727, 2729, 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenutoprovati i fatti in contestazione sulla base di presunzioni prive dei caratteridi certezza, precisione e concordanza.3.1. Il motivo va dichiarato inammissibile, perché il ricorrente sembramuovere dal presupposto che il giudice di merito abbia ritenuto raggiuntala prova della condotta del [OSCURATO:PERSONA] (e dunque della legittimità dellicenziamento disciplinare che ne è conseguito) solo in base a elementiindiziari, per i quali mancherebbero i requisiti dell’art. 2729 c.c.In realtà, il convincimento del giudice si è formato anche attraverso provedocumentali e dichiarative, raccolte nel corso dell’istruttoria disciplinare eprodotte dall’Inps nel giudizio, rispetto alle quali gli elementi presuntivihanno svolto solo una funzione integrativa.L’erroneità del punto di partenza fa sì che la censura non si confrontiadeguatamente con il ragionamento probatorio condotto dalla Corteterritoriale e la rende pertanto inammissibile.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto chel’onere della prova dell’Inps fosse limitato ad alcune circostanze,riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], e non ad altre di carattere oggettivo.Il motivo è inammissibile sulla base delle stesse considerazioni già svoltein sede di esame del primo motivo.La Corte d’appello ha ritenuto raggiunta la prova della riconducibilità alprova diretta e di indizi, e tanto è sufficiente a escludere la violazione dellaregola residuale di cui all'art. 2697 c.c., (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313del 19/08/2020, Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018).Numero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/20265. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,per avere la sentenza impugnata deciso la causa senza esaminare alcunidocumenti decisivi e travisando la lettura del fatto probatorio prospettatadal [OSCURATO:PERSONA].5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. Quanto alla decisività dei fatti non esaminati dalla Corte territoriale,va ribadito che il giudice di merito ha motivato il proprio convincimentocirca l’addebitabilità al [OSCURATO:PERSONA] dell’accesso abusivo sulla base di plurimielementi, dichiarativi, documentali e indiziari, rispetto ai quali i fatti che adavviso del ricorrente sarebbero stati trascurati non assumono caratteredecisivo.In particolare: a) il fatto che il sistema informatico dell’Inps fosse statooggetto di attacchi informatici e presentasse problemi di sicurezza nonassume rilievo decisivo, non essendosi il [OSCURATO:PERSONA] offerto di dimostrare chein occasione di tali attacchi si fossero registrati contestualmente accessiabusivi del tipo di quelli a lui addebitati); b) la circostanza che inoccasione di alcuni accessi abusivi egli avesse un alibi perché si trovavanell’impossibilità di utilizzare il personal computer non è accompagnata dalpuntuale raffronto tra singolo accesso e condizioni impeditive e soprattuttonon riguarda tutti gli accessi a lui contestati; c) il mancato approntamentodi un corso di informatica da parte dell’Inps e la circostanza cheutilizzasse il proprio computer personale in smart working non sonoincompatibili con il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse comunque in grado di utilizzareil sistema, tenuto conto del fatto che, nella valutazione del giudice dimerito, gli accessi abusivi sono stati intenzionali, come dimostra il fattoche, dopo l’addebito, essi siano cessati; d) la disponibilità a consegnare ilproprio computer personale per una verifica non è decisivo perché nonNumero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/2026esclude che la verifica degli accessi abusivi fosse possibile anche senzaesaminare lo strumento di lavoro del [OSCURATO:PERSONA].L’assenza di decisività dei capitoli non ammessi trasforma la censura delricorrente in una pretesa di sindacato dell’apprezzamento delle prove daparte del giudice, che non è notoriamente ammesso in sede di legittimità,riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, anche mediante la valutazione della maggiore o minoremassimate, v. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023, Sez. 2,Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021).5.3. Quanto al preteso travisamento del fatto probatorio, la censura non èchiara.Se con tale espressione il ricorrente intende riferirsi al travisamento dellaprova nel senso chiarito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024, è evidente che egli avrebbe dovuto indicare in modo specificosu quale prova testimoniale o documentale sarebbe caduto l’errore delgiudice e in che cosa sarebbe consistita la svista.Non avendolo fatto, la censura non può essere presa in considerazione.Se invece, come sembra, il ricorrente intende riferirsi al cattivoapprezzamento del compendio probatorio, valgono le considerazioni giàsvolte circa l’impossibilità per la Corte di legittimità di sindacare, al di fuoridel vizio motivazionale che qui non ricorre, la valutazione delle provecompiuta dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.Anche da questo punto di vista la censura è inammissibile.6. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile e la sentenzaimpugnata confermata.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 23862/2025 Numero di raccolta generale 26279/2026Numero sezionale 3673/2026 Data pubblicazione 05/10/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre il15 % per spese generali e oneri accessori.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]