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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 22207/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Aosta, rideterminava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri due imputati non ricorrenti la pena in anni uno di reclusione ed euro 20.000 di multa, mentre riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 75.000 di multa.

I due ricorrenti sono imputati del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3 e 3 ter d.

I.vo 286 del 1998 per avere organizzato ed effettuato il trasporto dall'Italia verso la Francia di 16 cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno; reato commesso in Courmayeur fino al 18 marzo 2018.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione con riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il beneficio era stato negato in quanto precluso da precedenti penali; tuttavia, l'imputato aveva disconosciuto di essere l'autore del furto oggetto di una sentenza di condanna nel 2000; inoltre, con l'unica sentenza di condanna per guida senza patente che non era stata revocata era stata inflitta soltanto la pena dell'ammenda.

Era illogico il rinvio operato alla valutazione del giudice dell'esecuzione: la contestazione relativa all'attribuibilità della condanna per furto permetteva la concessione dei benefici di legge.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Ricorre per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La motivazione non era sufficiente con riferimento alla richiesta della difesa di determinare la pena nei minimi edittali assoluti.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Come esattamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, nell'atto di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non aveva avanzato richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma solo quella di riduzione della pena stessa.

Di conseguenza, avendo la Corte territoriale accolto la richiesta di riduzione della pena al di sotto del limite di cui all'art. 163 cod. pen., la stessa ha effettuato d'ufficio la valutazione sulla concedibilità del beneficio, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno insegnato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).

Il motivo di ricorso, in definitiva, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. 2.

La censura relativa alla misura della pena avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generica: la motivazione in ordine alla misura della pena inflitta è ampia e argomentata e tiene conto della maggiore gravità della condotta rispetto a quella degli altri coimputati, alla luce del numero di stranieri trasportati.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Aosta, rideterminava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri due imputati non ricorrenti la pena in anni uno di reclusione ed euro 20.000 di multa, mentre riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 75.000 di multa. I due ricorrenti sono imputati del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3 e 3 ter d. I.vo 286 del 1998 per avere organizzato ed effettuato il trasporto dall'Italia verso la Francia di 16 cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno; reato commesso in Courmayeur fino al 18 marzo 2018. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione con riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il beneficio era stato negato in quanto precluso da precedenti penali; tuttavia, l'imputato aveva disconosciuto di essere l'autore del furto oggetto di una sentenza di condanna nel 2000; inoltre, con l'unica sentenza di condanna per guida senza patente che non era stata revocata era stata inflitta soltanto la pena dell'ammenda. Era illogico il rinvio operato alla valutazione del giudice dell'esecuzione: la contestazione relativa all'attribuibilità della condanna per furto permetteva la concessione dei benefici di legge. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Ricorre per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione non era sufficiente con riferimento alla richiesta della difesa di determinare la pena nei minimi edittali assoluti. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Come esattamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, nell'atto di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non aveva avanzato richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma solo quella di riduzione della pena stessa. Di conseguenza, avendo la Corte territoriale accolto la richiesta di riduzione della pena al di sotto del limite di cui all'art. 163 cod. pen., la stessa ha effettuato d'ufficio la valutazione sulla concedibilità del beneficio, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno insegnato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Il motivo di ricorso, in definitiva, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. 2. La censura relativa alla misura della pena avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generica: la motivazione in ordine alla misura della pena inflitta è ampia e argomentata e tiene conto della maggiore gravità della condotta rispetto a quella degli altri coimputati, alla luce del numero di stranieri trasportati. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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