CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 14675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3266/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE , n. 839/2015 , depositata il 15/09/2015; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 sul ricorso iscritto al n. 3269/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 669/2015, depositata il 30/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] Manetti, entrambi soci della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., r icorrono con separati ricorsi , affidati a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate,che resiste in entrambi i giudizi con controricorso, avverso le sentenze in epigrafe con le quali la C.t.r. ha accolto i separati appelli proposti da ll ’Ufficio avverso le sentenze con le qualila C.t.p. di Tori no aveva accolto i ricorsi dei due contribuenti avverso gli avvisi di accertamento personali con i quali , per l’anno di imposta 2006,era stato accertato un maggior reddito ai fini Irpef. 2. L’Ufficioemetteva un primo avviso di accertamento nei confronti della società, arettifica del reddito della stessa, che veniva definito per adesione. Per l’effetto, emetteva tre separati avvisi di accertamento con i quali imputava per trasparenza ai tre soci –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 M. R. Manetti e Luciano M. Manetti – il maggior reddito accertato , in proporzione alle rispettive quote. Successivamente, tuttavia, emetteva due avvisi di accertamento, nei confronti dei soli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli odierni ricorrenti) con i quali rettificava il reddito ai medesimi imputato per trasparenza accrescendolo, pro quota, del reddito prima imputato al terzo socio, [OSCURATO:PERSONA]. A tanto provvedeva avendo accertato che quest’ultimo era stato estromesso dalla società. 3. La C.t.p., con sentenze di analogo tenore , accoglieva i ricorsi rilevando che la delibera di esclusione di MauroManetti, sebbene fosse stata adottata in data 14 dicembre 2006, era divenuta efficace,ex art.2287 cod. civ., solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al medesimo, e dunque, il giorno 13 gennaio 2017 sicché ai fini fiscali questidoveva ritenersi ancora socio alla data del 31 dicembre 2006, rilevante ai fini dell’accertamento. 4. La C.t.r. riformava le decisioni di primo grado, dichiarando legittimo l’accertamento che aveva imputato ai soli soci superstiti l’intero reddito societario. Rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] era presente all’adunanza nella quale era stata deliberata la sua esclusione, come provato dal verbale;che, pertanto, la delibera aveva prod otto effetti immediati quanto all’esclusione mentre il termine di trenta giorni rilevava solo ai fini dell’eventuale impugnazione; che, pertanto, alla data del 31 dicembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte de lla compagine sociale. Considerato che: 1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi essendo le cause connesse exart. 274 cod. proc. civ. per petitum e causa petendi. 2. La peculiarità e la complessità della materia controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rendono opportuna, in Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 difetto degli estremi dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione dei ricorsi riunitiin pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia a nuov