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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24194/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] KELMEND [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha fondato la decisione sulla circostanza che l'istanza di sostituzione delle pene detentiva avrebbe dovuto essere proposta al giudice della cognizione, e non al giudice dell'esecuzione, in quanto alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il processo nei confronti del ricorrente era ancora pendente in grado di appello, mentre il ricorso, deducendo che l'istanza avrebbe dovuto essere decisa dal giudice della cognizione, non considera che sotto questo profilo l'istanza era tardiva (l'istanza era stata presentata il 12 dicembre 2023, la sentenza era passata in giudicato il 6 dicembre 2023) e che il giudice della cognizione non avrebbe avuto più il potere di deciderla; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] KELMEND [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha fondato la decisione sulla circostanza che l'istanza di sostituzione delle pene detentiva avrebbe dovuto essere proposta al giudice della cognizione, e non al giudice dell'esecuzione, in quanto alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il processo nei confronti del ricorrente era ancora pendente in grado di appello, mentre il ricorso, deducendo che l'istanza avrebbe dovuto essere decisa dal giudice della cognizione, non considera che sotto questo profilo l'istanza era tardiva (l'istanza era stata presentata il 12 dicembre 2023, la sentenza era passata in giudicato il 6 dicembre 2023) e che il giudice della cognizione non avrebbe avuto più il potere di deciderla; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 apr
Sentenza Cassazione n. 24194/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris