Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:235
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CO0266_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-266/94,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, avendo omesso di adottare tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull' applicazione della fornitura di una linea aperta alle linee affittate (GU L 165, pag. 27), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della medesima,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch e H. Ragnelmann, giudici,
avvocato generale: M. B. Elmer
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 settembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, in forza dell' art. 169, secondo comma, del Trattato CE, ha proposto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, avendo omesso di adottare tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull' applicazione della fornitura di una linea aperta alle linee affittate (GU L 165, pag. 27; in prosieguo: "la direttiva"), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della medesima.
2 L' art. 15, n. 1, primo comma, della direttiva così dispone:
"[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 5 giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]".
3 Non avendo ricevuto dal governo spagnolo alcuna comunicazione delle misure di trasposizione adottate, la [OSCURATO:PERSONA], in data 9 agosto 1993, ha notificato a tale Stato membro una lettera di diffida ai sensi dell' art. 169 del Trattato.
4 Il governo spagnolo ha risposto alla detta lettera con due missive datate, rispettivamente, 21 ottobre e 22 dicembre 1993. [OSCURATO:PERSONA] prima, si annunciava la prossima adozione di una risoluzione della direzione generale delle telecomunicazioni, risoluzione che avrebbe assicurato, in via transitoria, l' esecuzione degli obblighi imposti dalla direttiva. [OSCURATO:PERSONA] seconda, si trasmettevano due risoluzioni del direttore generale delle telecomunicazioni, datate rispettivamente 28 e 29 ottobre 1993, e si precisava che tali risoluzioni garantivano in via transitoria, nelle more dell' approvazione del regolamento sui circuiti affittati, l' esecuzione degli obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 7 della direttiva.
5 La seconda lettera, con avviso di ricevimento, è pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 1994.
6 Il 7 febbraio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna un parere motivato nel quale affermava che la lettera di diffida del 9 agosto 1993 "non [aveva] ancora ricevuto una risposta ufficiale".
7 Il governo spagnolo ha risposto al parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] con lettera 4 marzo 1994, richiamando il contenuto della propria lettera 22 dicembre 1993. Esso trasmetteva, in allegato, un' ulteriore copia delle risoluzioni sopraccitate, facendo notare ancora una volta che esse costituivano una soluzione transitoria per l' esecuzione degli obblighi derivanti dagli artt. 3, 4 e 7 della direttiva, in attesa dell' approvazione del regolamento sui circuiti affittati.
8 Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il parere motivato non faceva riferimento alla lettera del governo spagnolo 22 dicembre 1993, pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 1994 a causa di problemi di trasmissione.
9 Nel controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fa valere in primo luogo l' irricevibilità del ricorso in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, nel parere motivato, delle osservazioni da esso svolte in risposta alla lettera di diffida. Tale omissione sostanzierebbe una violazione dei diritti della difesa. Anziché procedere promuovendo un' azione dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto illustrare, in un secondo parere motivato, i motivi per i quali reputava insufficienti le misure decise dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna.
10 [OSCURATO:PERSONA] replica, la [OSCURATO:PERSONA] risponde che, sebbene non si fosse riferita, nel parere motivato, ai testi di legge comunicatile dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, essa lo ha fatto nell' atto introduttivo del ricorso. Essa ritiene che non si possa parlare di violazione dei diritti della difesa né invocare l' irricevibilità del ricorso in quanto, nel testo dell' atto introduttivo del ricorso, non sono state menzionate le disposizioni della direttiva cui si riferiva il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna nella risposta alla lettera di diffida.
11 [OSCURATO:PERSONA] controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l' oggetto della controversia emanando il parere motivato senza tenere conto delle osservazioni e delle risoluzioni che le erano state comunicate.
12 Ricorda poi che il parere motivato costituisce un elemento essenziale della procedura di cui all' art. 169 del Trattato, che non soltanto consente allo Stato membro interessato di essere informato della posizione definitiva adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all' asserito inadempimento, bensí anche di preparare la propria difesa, di modo che, quando il parere motivato è viziato, lo Stato membro si trova nell' impossibilità di difendersi. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna aggiunge che, se gli fossero state note le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] alla risposta alla lettera di diffida, avrebbe tenuto, complessivamente, un comportamento diverso.
13 Di conseguenza, esso reputa che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare le osservazioni e le risoluzioni fornite indipendentemente dal fatto che fossero complete o parziali, efficaci o inutilizzabili.
14 Ai sensi dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, quando l' atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l' avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
15 La procedura di cui all' art. 169 del Trattato si compone di due fasi consecutive, la prima precontenziosa o amministrativa, la seconda contenziosa dinanzi alla Corte.
16 Il procedimento precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l' opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e, dall' altro, di sviluppare un' utile difesa contro gli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza 2 febbraio 1988, causa 293/85, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag. 305, punto 13).
17 La regolarità del procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale, prevista dal Trattato non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l' eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita.
18 Infatti, solo muovendo da un procedimento precontenzioso regolare il procedimento contraddittorio dinanzi alla Corte consentirà a quest' ultima di stabilire se lo Stato membro sia effettivamente venuto meno agli obblighi precisi che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene esso abbia violato.
19 Ora, nella fattispecie, il parere motivato affermava ingiustamente che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non aveva ancora risposto ufficialmente alla lettera di diffida trasmessagli dalla [OSCURATO:PERSONA].
20 Cosí, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, nel parere motivato, delle risoluzioni prodotte dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna in risposta alla lettera di diffida, le quali, come peraltro la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, trasponevano talune disposizioni della direttiva.
21 [OSCURATO:PERSONA], nell' atto introduttivo del ricorso, ha tentato di porre rimedio a tale omissione affermando quanto segue:
"Senza interrogarsi sul punto se la trasposizione nel diritto spagnolo degli artt. 3, 4 e 7 della direttiva 92/44/CEE mediante una decisione sia o meno adeguata, è evidente che nessuna misura è stata adottata per attuare le altre disposizioni della medesima direttiva".
22 Il comportamento dell' istituzione ha tuttavia avuto come conseguenza il fatto che solo in fase di replica e controreplica le parti hanno iniziato a definire con precisione la natura e la portata della controversia che le opponeva.
23 Non è questa la procedura prevista dal Trattato.
24 Nelle circostanze del caso di specie, se problemi di trasmissione avevano originato un malinteso che aveva inficiato il parere motivato, nulla ostava a che la [OSCURATO:PERSONA] ritirasse tale parere ed esaminasse la risposta del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alla lettera di diffida. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, in seguito, se del caso, emanare un nuovo parere motivato, precisando gli addebiti che intendeva mantenere.
25 Ne consegue che uno dei presupposti essenziali per la ricevibilità di un ricorso fondato sull' art. 169 del Trattato, vale a dire lo svolgimento regolare del procedimento precontenzioso, manca nel caso di specie.
26 Stando così le cose, a norma dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, il presente ricorso va dichiarato manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nei suoi motivi, va condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Lussemburgo, 11 luglio 1995