CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Elia e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Arizona [OSCURATO:PERSONA], e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGloria [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.30256/2023 depositata il 31/10/2023.Numero registro generale 6976/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 17310/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso perrevocazione ex art.391 bis e 395 n.4 c.p.c. avverso l’ordinanzan.30256/2023, con la quale questa Corte aveva dichiarato inammissibile ilricorso per cassazione che i ricorrenti avevano introdotto per la riformadella sentenza della Corte d’Appello di Roma, di conferma del rigetto delladomanda di intervenuto acquisto della proprietà di un immobile perusucapione, proposta dal loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] -poi deceduto-avanti al Tribunale di Roma. Il ricorso per cassazione respinto era statofondato su due motivi: il primo inquadrato nell’ambito dell’art.360 co 1 n.5c.p.c. per omessa o contraddittoria motivazione quanto alla valutazionedel titolo di godimento dell’immobile individuato in un preteso comodato,affermato invece inesistente; il secondo inquadrato nell’ambito dell’art.360co 1 n.4 c.p.c., per essere la motivazione della decisione apparente perchèfondata su formule stereotipate.La Corte di Cassazione, con l’ordinanza impugnata, aveva sottolineatola conformità delle decisioni di primo e secondo grado, che rendevainammissibile ex art.348 ter, co 4 e 5, c.p.c. la prima doglianza formulata,e il limite in cui, a seguito della riformulazione dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.,era permesso il sindacato sulla motivazione delle sentenze, superato nelcaso concreto per l’esistenza di una motivazione rispondente al minimocostituzionale richiesto dall’art.111 Cost.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondano il ricorso per revocazione,proposto ex art.395 n.4 c.p.c., su un unico motivo.Propone controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dallamandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Le altre controparti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] BennetBrufani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono rimaste intimate.Numero registro generale 6976/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 17310/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerata,opposta dai ricorrenti che hanno chiesto la decisione del ricorso.E’ stata quindi fissata adunanza in camera di consiglio, prima dellaquale i soli ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon un unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato la Nullità per violazione di legge in relazione all’art.35 co 1 e 5 d. lgs.n.149 del 10.10.2022, come modificato con l. n.197/2022 ,dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.30256/2023.Secondo i ricorrenti, la Corte di legittimità avrebbe erroneamenteapplicato il disposto dell’art.360 co 5 c.p.c., come modificato dalle normerichiamate, respingendo il primo motivo di ricorso per doppiaconforme e conseguente inammissibilità della censura di omessoesame di fatti decisivi, senza tenere conto della data di introduzione delgiudizio, instaurato in Corte d’Appello nel 2016. Le modifiche normative dicui al d. lgs. n.149/2022, come modificato dalla l. n.197/2022, non eranopertanto applicabili. Su considerazioni analoghe sarebbe censurabile ancheil rigetto del secondo motivo di ricorso, che la Corte ha fondato sullariformulazione dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. che ha escluso le censure dicontraddittorietà o insufficienza della motivazione, anche in tal caso deltutto erroneamente applicando alla fattispecie la norma introdotta conl’art.360 comma 4 c.p.c. sulla doppia conforme .Il motivo è inammissibile per entrambi i profili evidenziati.Si osserva prima di tutto che i ricorrenti attribuiscono alla Corte diCassazione un errore di valutazione sulla normativa processualeapplicabile, che appare più propriamente inquadrabile nell’ambitodell’errore di diritto, piuttosto che dell’errore di fatto individuabile ai sensidell’art.395 n.4 c.p.c.L’inammissibilità del ricorso deve comunque essere confermata, anchese si intenda leggere la critica formulata dai ricorrenti comeNumero registro generale 6976/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 17310/2026Data pubblicazione 01/06/2026prospettazione di un errore di fatto nella percezione della data diintroduzione del giudizio di appello, conclusosi con la sentenza il cuiricorso per cassazione è stato deciso con l’ordinanza impugnata, erroretale da aver determinato, in tesi, la Corte di legittimità ad identificareerroneamente la disposizione normativa applicabile. Appare infatti chiarodal contenuto dell’ordinanza impugnata che la valorizzazione dellaconformità del deciso di primo e di secondo grado, ai fini di escludere laproponibilità del motivo di ricorso ex art.360 co 1 n.5 c.p.c., quale era ilprimo formulato dai [OSCURATO:PERSONA], non è stata fondata sul disposto dell’art.360co 5 c.p.c. ma ai sensi dell’art.348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. .La norma richiamata -abrogata dalla riforma del 2022 alla quale iricorrenti fanno riferimento- era stata introdotta con d.l. n.83/2012,convertito nella legge n.134/2012 ed era applicabile, ex art.54 co 2 dellostesso dl n.83/2012, ai giudizi introdotti in grado di appello a partiredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi certamente al giudizio di cui si discute, il cui gradodi appello era stato radicato nel 2016. Il testo dell’art.348 ter, commi 4 e5 c.p.c. -si ripete, applicabile ratione temporis in relazione alla data diintroduzione del giudizio di appello- era il seguente: comma 4 Quandol'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni difatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione dicui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motividi cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 ;Comma 5 La disposizione di cui al quarto comma si applica […] ancheal ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma ladecisione di primo grado .Come si vede, già l’art.348 ter c.p.c. escludeva la possibilità di ricorsoper cassazione ai sensi dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. in ipotesi di doppiaconforme a partire dai giudizi radicati in appello dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA](quindi per le ipotesi in cui la decisione conforme a quella di primo gradoNumero registro generale 6976/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 17310/2026Data pubblicazione 01/06/2026fosse stata pronunciata all’esito di un giudizio di appello radicato dopol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Deve essere disatteso pure il secondo profilo di critica, relativo allanormativa di riferimento utilizzata da questa Corte per la valutazione delsecondo motivo di ricorso proposto dai [OSCURATO:PERSONA], relativo al vizio dimotivazione.La Corte di legittimità ha fatto espresso riferimento ai limiti posti allapossibilità di intervenire in sede di legittimità sulla motivazione,conseguenti all’introduzione dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., effettuata non conla riforma del 2022 ma con lo stesso d.l. n.83/212, convertito in leggen.134/2012 e applicabile, ex art.54 comma 3 del medesimo decreto, allesentenze d’appello pubblicate dopo il trentesimo giorno successivo aquello di entrata in vigore della legge di conversione.La norma era sicuramente applicabile, quindi, alla pronuncia di appellosottoposta al ricorso di cassazione concluso con l’ordinanza impugnata inquesta sede e la Corte, all’esito di un ragionamento di contenutovalutativo che esula dall’ambito di intervento dell’impugnazione perrevocazione, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per poterlegittimamente rivedere la motivazione posta dalla Corte d’Appello afondamento della decisione presa.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento,in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento diNumero registro generale 6976/2024Numero sezionale 716/2026Numero di raccolta generale 17310/2026Data pubblicazione 01/06/2026una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delleammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna Paolo AlbertoBrufani e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida: in € 2.400,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì PaoloAlberto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandatariaIntrum [OSCURATO:SOCIETA]., di una somma ulteriore, pari ad € 1.200,00, nonché alpagamento della somma di euro 800,00 in favore della Cassa delleAmmende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco