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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48457/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità attesa sia la manifesta inconferenza della doglianza spesa nel contrastare la ritenuta configurabilità dell'evasione contestata perché nel caso ad avviso della difesa troverebbe esclusiva applicazione il disposto di cui all'ari 276, comma 1 ter cod. proc. pen., disposizione di matrice unicamente processuale che non elide i tratti costitutivi della fattispecie sostanziale nel caso pacificamente riscontrati; sia la coerenza a norma e la assenza di manifeste illogicità nell'argomentare speso a sostegno della ritenuta non applicabilità 131 bis cod. pen. considerato il complessivo portato della condotta riscontrata, valorizzata sia in ragione della durata dell'allontanamento dal domicilio ove il prevenuto risultava ristretto, sia in relazione al contegno riscontrato nel momento di verifica della violazione contestata, marcatamente distonico rispetto agli obblighi gravanti sul prevenuto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità attesa sia la manifesta inconferenza della doglianza spesa nel contrastare la ritenuta configurabilità dell'evasione contestata perché nel caso ad avviso della difesa troverebbe esclusiva applicazione il disposto di cui all'ari 276, comma 1 ter cod. proc. pen., disposizione di matrice unicamente processuale che non elide i tratti costitutivi della fattispecie sostanziale nel caso pacificamente riscontrati; sia la coerenza a norma e la assenza di manifeste illogicità nell'argomentare speso a sostegno della ritenuta non applicabilità 131 bis cod. pen. considerato il complessivo portato della condotta riscontrata, valorizzata sia in ragione della durata dell'allontanamento dal domicilio ove il prevenuto risultava ristretto, sia in relazione al contegno riscontrato nel momento di verifica della violazione contestata, marcatamente distonico rispetto agli obblighi gravanti sul prevenuto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 48457/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris