Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 28702/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16744-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 'VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Presidente pro- tempore, tQmg~gZi. domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4346/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 16744 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4346 del 2020 della Corte di appello di Napoli esponendo che: - l'agente per la riscossione esattoriale aveva proceduto a pignoramento immobiliare in suo danno senza notifica degli atti prodromici, sino all'adozione del decreto di trasferimento, primo atto notificato; -aveva proposto opposizione e, al contempo, domanda risarcitoria ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973; -il Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando innanzi tutto che la notificazione dell'avviso di vendita era nulla ma che tale nullità non poteva incidere sui diritti dell'aggiudicatario a mente del disposto contenuto nell'art. 2929, cod. civ.; -il giudice di primo grado aveva quindi dichiarato inammissibili per tardività i motivi di opposizione qualificabili ai sensi dell'art. 617, cod. proc. civ., inammissibile l'opposizione in relazione ai crediti tributari, in applicazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, e improponibile la domanda risarcitoria sino alla chiusura dell'esecuzione esattoriale; - nelle more del processo esecutivo il deducente aveva opposto le cartelle contenenti le pretese dell'amministrazione fiscale davanti al giudice tributario, e la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva dichiarato il difetto di giurisdizione quanto ai crediti previdenziali, riservati alla cognizione del giudice ordinario, accogliendo il ricorso nel resto; -la Corte di appello aveva respinto il gravame pur affermando l'intervenuto giudicato sulla nullità dell'avviso di vendita, osservando che, a fronte di irregolarità formali, non vi era prova del pregiudizio sostanziale, tanto che il Tribunale aveva dichiarato in parte il difetto di giurisdizione, in parte l'inammissibilità per tardività, in parte l'infondatezza ex art. 2929, cod. civ., sicché l'esecuzione si era svolta in base a titoli validi e non caducati, senza potersi configurare un danno ingiusto;resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, "ratione temporis" applicabile, 59, 78, d.P.R. n. 602 del 1973, 615, 617, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'accertata nullità della notifica dell'avviso di vendita aveva impedito l'esercizio del diritto di difesa, e che l'impossibilità di opporsi all'esecuzione, stabilita prima della declaratoria d'incostituzionalità pronunciata dalla sentenza della Consulta n. 114 del 2018, trovava il suo necessario bilanciamento nella tutela risarcitoria successiva, sicché avrebbe dovuto altresì vagliarsi, come non era accaduto, la circostanza, allegata con l'atto di appello, rappresentata dall'accoglimento del ricorso ad opera del giudice tributario; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 474, cod. proc. civ., in uno all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di tener conto dell'annullamento delle pretese tributarie da parte del relativo giudice e, dunque, del difetto di titolo esecutivo, così come del danno subìto, sia patrimoniale, consistito nella vendita dell'immobile di proprietà peraltro a prezzo vile, sia non patrimoniale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; parte ricorrente: a) non spiega né dimostra in ricorso, come imposto dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., l'effettiva allegazione in appello dell'intervenuta pronuncia da parte del giudice tributario: al riguardo è opportuno ricordare come sia stato precisato che, ove il ricorrente si riferisca a un motivo di appello, non può mai limitarsi a rinviare all'atto di gravame in questione, ma, pur quando si denunci, diversamente dalla fattispecie in scrutinio (e dunque a maggior ragione in questa), un errore procedurale, lo stesso deve innanzi tutto riportarne il tenore nella misura necessaria ad evidenziarne ragionatamente il contenuto (cfr. Cass., 29/09/2017, n. 22880; di recente, conf.

Cass., 13/01/2021, n. 342); b) non spiega né dimostra che la decisione del giudice tributario evocata sia stata riferita ai crediti sottesi all'esecuzione: sul punto deve rimarcarsi che la Corte territoriale ha viceversa affermato che i titoli esecutivi per cui si procedeva erano validi e non caducati; c) non spiega né dimostra se, al di fuori dei crediti tributari, residuassero crediti a sorreggere l'esecuzione promossa dall'agente per la riscossione; d) non spiega né dimostra se la sentenza di primo grado del giudice tributario, evocata, risulti impugnata, e, compiutamente, quale esito abbia in avuto, in ipotesi, il gravame; e) non spiega né dimostra quale fosse la colpa sottesa alla responsabilità dell'agente per la riscossione, posto che la sentenza impugnata indica che il decreto di trasferimento è stato adottato nel 2007, mentre la decisione della Commissione tributaria provinciale è del 2011; f) non spiega né dimostra quali difese avrebbe potuto utilmente opporre se avesse ricevuto una valida notificazione dell'avviso di vendita, e dunque quale avrebbe potuto essere, sotto questo specifico profilo, il pregiudizio ingiusto subìto; ciò posto, la ragione decisoria della Corte territoriale non è utilmente incisa; ne deriva l'anticipata conclusione; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.500,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16744-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 'VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Presidente pro- tempore, tQmg~gZi. domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4346/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16744 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4346 del 2020 della Corte di appello di Napoli esponendo che: - l'agente per la riscossione esattoriale aveva proceduto a pignoramento immobiliare in suo danno senza notifica degli atti prodromici, sino all'adozione del decreto di trasferimento, primo atto notificato; -aveva proposto opposizione e, al contempo, domanda risarcitoria ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973; -il Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando innanzi tutto che la notificazione dell'avviso di vendita era nulla ma che tale nullità non poteva incidere sui diritti dell'aggiudicatario a mente del disposto contenuto nell'art. 2929, cod. civ.; -il giudice di primo grado aveva quindi dichiarato inammissibili per tardività i motivi di opposizione qualificabili ai sensi dell'art. 617, cod. proc. civ., inammissibile l'opposizione in relazione ai crediti tributari, in applicazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, e improponibile la domanda risarcitoria sino alla chiusura dell'esecuzione esattoriale; - nelle more del processo esecutivo il deducente aveva opposto le cartelle contenenti le pretese dell'amministrazione fiscale davanti al giudice tributario, e la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva dichiarato il difetto di giurisdizione quanto ai crediti previdenziali, riservati alla cognizione del giudice ordinario, accogliendo il ricorso nel resto; -la Corte di appello aveva respinto il gravame pur affermando l'intervenuto giudicato sulla nullità dell'avviso di vendita, osservando che, a fronte di irregolarità formali, non vi era prova del pregiudizio sostanziale, tanto che il Tribunale aveva dichiarato in parte il difetto di giurisdizione, in parte l'inammissibilità per tardività, in parte l'infondatezza ex art. 2929, cod. civ., sicché l'esecuzione si era svolta in base a titoli validi e non caducati, senza potersi configurare un danno ingiusto;resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, "ratione temporis" applicabile, 59, 78, d.P.R. n. 602 del 1973, 615, 617, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'accertata nullità della notifica dell'avviso di vendita aveva impedito l'esercizio del diritto di difesa, e che l'impossibilità di opporsi all'esecuzione, stabilita prima della declaratoria d'incostituzionalità pronunciata dalla sentenza della Consulta n. 114 del 2018, trovava il suo necessario bilanciamento nella tutela risarcitoria successiva, sicché avrebbe dovuto altresì vagliarsi, come non era accaduto, la circostanza, allegata con l'atto di appello, rappresentata dall'accoglimento del ricorso ad opera del giudice tributario; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 474, cod. proc. civ., in uno all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di tener conto dell'annullamento delle pretese tributarie da parte del relativo giudice e, dunque, del difetto di titolo esecutivo, così come del danno subìto, sia patrimoniale, consistito nella vendita dell'immobile di proprietà peraltro a prezzo vile, sia non patrimoniale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; parte ricorrente: a) non spiega né dimostra in ricorso, come imposto dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., l'effettiva allegazione in appello dell'intervenuta pronuncia da parte del giudice tributario: al riguardo è opportuno ricordare come sia stato precisato che, ove il ricorrente si riferisca a un motivo di appello, non può mai limitarsi a rinviare all'atto di gravame in questione, ma, pur quando si denunci, diversamente dalla fattispecie in scrutinio (e dunque a maggior ragione in questa), un errore procedurale, lo stesso deve innanzi tutto riportarne il tenore nella misura necessaria ad evidenziarne ragionatamente il contenuto (cfr. Cass., 29/09/2017, n. 22880; di recente, conf. Cass., 13/01/2021, n. 342); b) non spiega né dimostra che la decisione del giudice tributario evocata sia stata riferita ai crediti sottesi all'esecuzione: sul punto deve rimarcarsi che la Corte territoriale ha viceversa affermato che i titoli esecutivi per cui si procedeva erano validi e non caducati; c) non spiega né dimostra se, al di fuori dei crediti tributari, residuassero crediti a sorreggere l'esecuzione promossa dall'agente per la riscossione; d) non spiega né dimostra se la sentenza di primo grado del giudice tributario, evocata, risulti impugnata, e, compiutamente, quale esito abbia in avuto, in ipotesi, il gravame; e) non spiega né dimostra quale fosse la colpa sottesa alla responsabilità dell'agente per la riscossione, posto che la sentenza impugnata indica che il decreto di trasferimento è stato adottato nel 2007, mentre la decisione della Commissione tributaria provinciale è del 2011; f) non spiega né dimostra quali difese avrebbe potuto utilmente opporre se avesse ricevuto una valida notificazione dell'avviso di vendita, e dunque quale avrebbe potuto essere, sotto questo specifico profilo, il pregiudizio ingiusto subìto; ciò posto, la ragione decisoria della Corte territoriale non è utilmente incisa; ne deriva l'anticipata conclusione; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.500,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titol
Decreto Cassazione n. 28702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris