CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1677-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 521/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Fermo, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli già liquidati a titolo di provvisionale nella sentenza penale irrevocabile della Corte d'Appello di Ancona n. 280/2005. Con la medesima domanda, l'attore chiedeva anche la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di disposizione con cui il Crocenzi, in sede di separazione consensuale, aveva trasferito alla moglie [OSCURATO:PERSONA] il diritto di proprietà sull'immobile, sito in Fermo alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26, adibito a casa coniugale. Il Tribunale di Fermo, pronunciando la sentenza parziale n. 356/2013, di cui dava lettura in udienza, rigettava la domanda, ritenendo prescritto, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli già liquidati a titolo di provvisionale in sede penale. Con successiva sentenza n. 908/2015, pubblicata in data 11 novembre 2015, il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, rigettava poi la domanda revocatoria proposta dal Papetti nei confronti dell'atto di disposizione dell'immobile, ritenendo non sussistente il requisito dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c. [OSCURATO:PERSONA] proponeva allora appello avverso entrambe le decisioni. 2. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 521/2020, pubblicata in data 26 maggio 2020, accogliendo parzialmente l'appello proposto avverso la sentenza non definitiva, riteneva che il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni ulteriori non potesse considerarsi prescritto perché ‘nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non dal termine di prescrizione di cui all’art. 2947, terzo comma, c.c., atteso che la pronuncia di condanna generica , pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l’accertamento dell’obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum’. Nel merito, rigettava il quarto motivo di appello, relativo all’assenza di istruttoria in primo grado circa l’ammontare del danno riconoscibile all’attore per difetto di prova sull'esistenza, la natura e l'entità delle lesioni subite. Accoglieva, invece, integralmente l'appello proposto avverso la sentenza definitiva e, conseguentemente, dichiarava inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione compiuto dai coniugi Crocenzi e Mannocchi. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 3.1.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2967 c.c., in relazione all'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. La Corte d'Appello di Ancona avrebbe errato nel ritenere sussistenti i requisiti dell'eventus damni, della scientia damni e del consilium fraudis nella cessione dell'immobile adibito a casa coniugale. A giudizio dei ricorrenti, infatti, l'attore avrebbe posto in essere un abuso del diritto, lasciando volontariamente decorrere i termini per l'impugnazione della concessione del mutuo ipotecario. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano, ai sensi dell'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 366 c.p.c. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente riformato le spese relative al giudizio di primo grado, stante la mancanza di una specifica impugnazione sul punto e la soccombenza sostanziale degli appellanti nell'impugnazione della sentenza non definitiva. 5.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso attiene al giudizio di fatto in ordine a ll’esistenza dei presupposti dell’eventus damni e della scientia damni , la cui valutazione è riservata al giudice del merito ed è insindacabile nella presente sede di legittimità. La presenza di ipoteca non costituisce poi ostacolo all’esperimento dell’azione revocatoria (Cass. n. 11892/2016). 5.1. E' inammissibile altresì il secondo motivo di ricorso. La valutazione circa la compensazione delle spese è riservata al giudice del meritonel rispetto dei vincoli di legge. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato ar