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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 luglio 2023

Cassazione n. 23037/2023

Testo disponibile della fonte

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ella motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.

Occorre innanzitutto osservare come l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “l’azione in esame non mirava all’accertamento positivo o negativo di un diritto reale di godimento, né era diretta ad interrompere il corso dell’usucapione, ma era unicamente diretta all’accertamento di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 6808/2019 Numero sezionale 2431/2023 Numero di raccolta generale 23037/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 una limitazione legale della proprietà dei vicini (obbligo di rispetto delle distanze), donde l’opponibilità del giudicato ai successivi acquirenti degli immobili”, si ponga in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, invece, la domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di actio negatoria servitutis ed è, pertanto, soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2653 n.1 cod. civ., così come lo è, per interpretazione estensiva, quella diretta all'accertamento negativo dell'esistenza di diritti reali di godimento, stante il disposto del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili (Cass., Sez.

U., 12/6/2006, n. 13523; conforme Cass., Sez. 2, 15/5/2015, n. 10005).

Nella specie, è pacifico che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] fu trascritta e che il bene che ne era oggetto, già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], è stato in proprietà ai figli e alla nuora di quest’ultimo, senza che questi avessero preso parte al giudizio, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio, affermato da Cass., Sez. 2, 21/5/2015, n. 10499 (e confermato da Cass., Sez. 2, 7/2/2017, n. 3236), secondo cui “la sentenza pronunziata sulla domanda di actio negatoria servitutis, diretta a denunziare la violazione delle distanze legali ad opera del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a titolo particolare della costruzione, che sia stato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 6808/2019 Numero sezionale 2431/2023 Numero di raccolta generale 23037/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, così assumendo la qualità di parte del processo, senza che la mancata trascrizione della domanda giudiziale a norma dell'art. 2653, n.1 o n. 5, cod. civ. conferisca al medesimo acquirente il diritto di mantenere la distanza inferiore a quella legale”.

Ciononostante, deve escludersi che la mancata trascrizione della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e l’intervenuto trasferimento del bene interessato dall’ordine di demolizione a terzi abbia fatto venir meno l’interesse della prima ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia, come affermato dal ricorrente.

L'interesse ad agire, che deve essere concreto ed attuale, richiede, infatti, non soltanto che sia accertata una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile, sicché l’indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l’istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo lo stesso escludersi esclusivamente allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2006, n. 7635; Cass., Sez. 2 24/1/2019, n. 2057; Cass., Sez. 3, 20/1/1998, n. 486; Cass., Sez. 2, 28/10/1993, n. 10708).

Orbene, in disparte il fatto che il tema dell’opponibilità ai terzi acquirenti della sentenza di condanna alla riduzione in pristino in F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 6808/2019 Numero sezionale 2431/2023 Numero di raccolta generale 23037/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 caso di mancata trascrizione della domanda non riguarda evidentemente la posizione dell’alienante (odierno convenuto), ma semmai quella dei terzi acquirenti, occorre osservare come la sentenza contenga, nella specie, anche una pronuncia risarcitoria contro l’autore materiale, circostanza questa che giustifica senz’altro l’interesse dell’attrice a coltivare il giudizio (v. tra le varie, Cass., Sez. 1, 25/3/1970, n. 790; Cass., Sez. 2, 5/2/1968, n. 380; v. anche Cass., Sez. 2, 14/1/2016, n. 458), essendo quest’ultima azione diretta alla tutela non del diritto dominicale fondiario, ma dell’integrità anche economica del suo oggetto, e potendo perciò essere esercitata anche nei confronti dell’autore materiale dell’edificazione illegittima onde ottenerne la condanna al ristoro del danno per gli effetti economicamente pregiudizievoli dell’illecito aquiliano (Cass., Sez. 2, 5/6/1998, n. 5520).

Deriva, perciò, da quanto detto, l’infondatezza della censura. 2.1 Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito disatteso il principio di prevenzione, nonostante avesse preso atto della presenza, sul fondo della vicina e a ridosso del confine con il ricorrente, di opere stabili, definibili in termini di costruzione secondo l'accezione data dalla Corte di legittimità, poste a ridosso del confine col ricorrente. 2.2 Il motivo è inammissibile.

Occorre, innanzitutto, premettere che, in tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 cod. civ., valevole anche per le sopraelevazioni (Cass., Sez. 2, 17/09/2021, n. 25191; Cass., Sez. 2, 18/6/1980, n. 3873), non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 6808/2019 Numero sezionale 2431/2023 Numero di raccolta generale 23037/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza (Cass., Sez. 2, 17/09/2021, n. 25191).

Pertanto, l’assenza di una previsione del regolamento edilizio comunale, che prescriva una distanza minima tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni, comporta l’applicabilità del principio della prevenzione, in virtù del quale il prevenuto può costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati (Cass., Sez. 2, 21/2/2019, n. 5146) alla stregua dei regolamenti locali, al riguardo imprescindibilmente vincolanti (Cass., Sez. 2, 7/5/2018, n. 12134).

Nella specie, il ricorrente ha invocato il principio della prevenzione, assumendo che la controparte, avendo edificato al confine, aveva sostanzialmente rinunciato al rispetto delle distanze.

La censura però difetta di specificità, non contenendo alcuna puntuale descrizione dei manufatti posti al confine, né dello stato dei luoghi e omettendo, in definitiva, di indicare i presupposti dell’istituto invocato, che gli avrebbero consentito di edificare in aderenza o di discostarsi dagli edifici preesistenti nel rispetto delle regole previste dagli strumenti locali, e ciò in violazione del principio secondo cui, per soddisfare il requisito imposto dall'art.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 6808/2019 Numero sezionale 2431/2023 Numero di raccolta generale 23037/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., Sez. 1, 3/11/2020, n. 24432; Cass., Sez. 6-3, 28/5/2018, n. 13312).

Né è sufficiente la generica descrizione, contenuta in sentenza, laddove si parla soltanto di piccolo deposito attrezzi agricoli e di pollaio.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della controricorrente.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. Occorre innanzitutto osservare come l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “l’azione in esame non mirava all’accertamento positivo o negativo di un diritto reale di godimento, né era diretta ad interrompere il corso dell’usucapione, ma era unicamente diretta all’accertamento di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 6808/2019 Numero sezionale 2431/2023 Numero di raccolta generale 23037/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 una limitazione legale della proprietà dei vicini (obbligo di rispetto delle distanze), donde l’opponibilità del giudicato ai successivi acquirenti degli immobili”, si ponga in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, invece, la domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di actio negatoria servitutis ed è, pertanto, soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2653 n.1 cod. civ., così come lo è, per interpretazione estensiva, quella diretta all'accertamento negativo dell'esistenza di diritti reali di godimento, stante il disposto del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili (Cass., Sez. U., 12/6/2006, n. 13523; conforme Cass., Sez. 2, 15/5/2015, n. 10005). Nella specie, è pacifico che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] fu trascritta e che il bene che ne era oggetto, già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], è stato in proprietà ai figli e alla nuora di quest’ultimo, senza che questi avessero preso parte al giudizio, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio, affermato da Cass., Sez. 2, 21/5/2015, n. 10499 (e confermato da Cass., Sez. 2, 7/2/2017, n. 3236), secondo cui “la sentenza pronunziata sulla domanda di actio negatoria servitutis, diretta a denunziare la violazione delle distanze legali ad opera del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a titolo particolare della costruzione, che sia stato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 6808/2019 Numero sezionale 2431/2023 Numero di raccolta generale 23037/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, così assumendo la qualità di parte del processo, senza che la mancata trascrizione della domanda giudiziale a norma dell'art. 2653, n.1 o n. 5, cod. civ. conferisca al medesimo acquirente il diritto di mantenere la distanza inferiore a quella legale”. Ciononostante, deve escludersi che la mancata trascrizione della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e l’intervenuto trasferimento del bene interessato dall’ordine di demolizione a terzi abbia fatto venir meno l’interesse della prima ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia, come affermato dal ricorrente. L'interesse ad agire, che deve essere concreto ed attuale, richiede, infatti, non soltanto che sia accertata una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile, sicché l’indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l’istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo lo stesso escludersi esclusivamente allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2006, n. 7635; Cass., Sez. 2 24/1/2019, n. 2057; Cass., Sez. 3, 20/1/1998, n. 486; Cass., Sez. 2, 28/10/1993, n. 10708). Orbene, in disparte il fatto che il tema dell’opponibilità ai terzi acquirenti della sentenza di condanna alla riduzione in pristino in F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 6808/2019 Numero sezionale 2431/2023 Numero di raccolta generale 23037/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 caso di mancata trascrizione della domanda non riguarda evidentemente la posizione dell’alienante (odierno convenuto), ma semmai quella dei terzi acquirenti, occorre osservare come la sentenza contenga, nella specie, anche una pronuncia risarcitoria contro l’autore materiale, circostanza questa che giustifica senz’altro l’interesse dell’attrice a coltivare il giudizio (v. tra le varie, Cass., Sez. 1, 25/3/1970, n. 790; Cass., Sez. 2, 5/2/1968, n. 380; v. anche Cass., Sez. 2, 14/1/2016, n. 458), essendo quest’ultima azione diretta alla tutela non del diritto dominicale fondiario, ma dell’integrità anche economica del suo oggetto, e potendo perciò essere esercitata anche nei confronti dell’autore materiale dell’edificazione illegittima onde ottenerne la condanna al ristoro del danno per gli effetti economicamente pregiudizievoli dell’illecito aquiliano (Cass., Sez. 2, 5/6/1998, n. 5520). Deriva, perciò, da quanto detto, l’infondatezza della censura. 2.1 Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito disatteso il principio di prevenzione, nonostante avesse preso atto della presenza, sul fondo della vicina e a ridosso del confine con il ricorrente, di opere stabili, definibili in termini di costruzione secondo l'accezione data dalla Corte di legittimità, poste a ridosso del confine col ricorrente. 2.2 Il motivo è inammissibile. Occorre, innanzitutto, premettere che, in tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 cod. civ., valevole anche per le sopraelevazioni (Cass., Sez. 2, 17/09/2021, n. 25191; Cass., Sez. 2, 18/6/1980, n. 3873), non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 6808/2019 Numero sezionale 2431/2023 Numero di raccolta generale 23037/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza (Cass., Sez. 2, 17/09/2021, n. 25191). Pertanto, l’assenza di una previsione del regolamento edilizio comunale, che prescriva una distanza minima tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni, comporta l’applicabilità del principio della prevenzione, in virtù del quale il prevenuto può costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati (Cass., Sez. 2, 21/2/2019, n. 5146) alla stregua dei regolamenti locali, al riguardo imprescindibilmente vincolanti (Cass., Sez. 2, 7/5/2018, n. 12134). Nella specie, il ricorrente ha invocato il principio della prevenzione, assumendo che la controparte, avendo edificato al confine, aveva sostanzialmente rinunciato al rispetto delle distanze. La censura però difetta di specificità, non contenendo alcuna puntuale descrizione dei manufatti posti al confine, né dello stato dei luoghi e omettendo, in definitiva, di indicare i presupposti dell’istituto invocato, che gli avrebbero consentito di edificare in aderenza o di discostarsi dagli edifici preesistenti nel rispetto delle regole previste dagli strumenti locali, e ciò in violazione del principio secondo cui, per soddisfare il requisito imposto dall'art. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 6808/2019 Numero sezionale 2431/2023 Numero di raccolta generale 23037/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., Sez. 1, 3/11/2020, n. 24432; Cass., Sez. 6-3, 28/5/2018, n. 13312). Né è sufficiente la generica descrizione, contenuta in sentenza, laddove si parla soltanto di piccolo deposito attrezzi agricoli e di pollaio. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della controricorrente. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9
Sentenza Cassazione n. 23037/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris