CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Felicetta MARINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili Maria TERRACCIANO, Carmine TERRACCIANO, Vincenzo TERRACCIANO ed A.L.I.L.A.C.C.0 S.O.S. IMPRESE, che ha concluso come da conclusioni scritte che deposita e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], Massimiliano PALUMBO e Michele [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 30 aprile 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Nola, in data 21 maggio 2014, li ha condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 644 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura aggravata. 2.1. La Corte di merito avrebbe fatto erroneo ricorso alla motivazione per relationem in termini meramente apodittici e senza confutare in modo adeguato le doglianze difensive. 2.1. La motivazione sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni che, oltre ad essere generiche e lacunose, non avrebbero trovato il necessario riscontro esterno. I giudici di appello avrebbero desunto l'attendibilità del TERRACCIANO dalla circostanza che lo stesso si è autoaccusato del reato di calunnia, non tenendo in adeguato conto che anche [OSCURATO:PERSONA] si è accusato di aver effettuato pagamenti simulati per effettuare lo sconto di assegni. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del prestito a tasso usurario pari a 60.000,00 euro. A giudizio della difesa la Corte di merito avrebbe erroneamente ignorato l'evidente sproporzione tra le somme incassate dalla persona offesa pari a 231.000,00 euro e gli assegni emessi dal TERRACCIANO in favore dell'imputato pari a 57.000,00 euro. 4. Il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A giudizio della difesa l'acquisizione delle movimentazioni bancarie era assolutamente necessaria al fine di accertare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. 5. Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione nella misura massima dell'aumento di pena conseguente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, cod. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.La motivazione sarebbe del tutto mancante in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad applicare l'aumento della pena nella massima estensione e del mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. 6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. La sentenza impugnata sarebbe viziata dall'illegittimo ricorso alla motivazione per relationem in quanto i giudici di appello avrebbero richiamato il percorso argomentativo del giudice di prime cure in termini meramente apodittici e ripetitivi, senza motivare sull'inconsistenza o non pertinenza dei motivi di appello. 7. Il PALUMBO lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di merito non avrebbe valutato i profili di imprecisione, incoerenza ed inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa espressamente segnalati nell'atto di appello (esistenza di un interesse all'accusa e di motivi di risentimento nutriti dal TERRACCIANO nei confronti del ricorrente; presenza di contraddizioni macroscopiche ed insuperabili nel racconto del TERRACCIANO in ordine alla quantificazione del debito nei confronti dell'imputato, del denaro consegnato dal PALUMBO e delle somme restituite dal TERRACCIANO; illogicità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine al ruolo, da lui svolto, di garante dell'operazione PH Costruzioni; incapacità del TERRACCIANO di individuare l'importo esatto delle somme sborsate per i materiali acquistati e delle somme consegnategli dal PALUMBO), doglianze che sarebbero state disattese con motivazione del tutto apparente e priva di analitica descrizione degli elementi in base ai quali è stata affermata la genuinità del narrato del TERRACCIANO. I giudici di appello avrebbero affermato, in modo erroneo ed apodittico, che la mancata precisione del racconto del TERRACCIANO costituirebbe indice di genuinità in quanto conseguenza di una deposizione non caratterizzata da una «sapiente preparazione». 8. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e la violazione degli artt. 644 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità estrinseca della persona offesa. 8.1. La Corte di merito non avrebbe motivato adeguatamente in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente eccepiva che il racconto della persona offesa sarebbe smentito dalla deposizione del M.Ilo [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe ricostruito i rapporti patrimoniali intercorsi tra il TERRACCIANO ed il PALUMBO in modo esattamente corrispondente a quanto affermato sul punto dall'imputato. I giudici di appello non avrebbero confutato la doglianza difensiva che evidenziava la perfetta corrispondenza tra le somme incassate dal PALUMBO e quelle indicate dalla persona offesa come corrispettivo della fornitura del materiale edile. La motivazione sarebbe del tutto apodittica ed apparente laddove afferma che non vi sarebbe ragione di dubitare della veridicità del racconto del TERRACCIANO, nonostante la mancanza di riscontri contabili e bancari con conseguente violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 8.2. La Corte di merito avrebbe erroneamente applicato l'art. 1201 cod. civ. in merito alla natura ed agli effetti della scrittura privata intervenuta tra l'imputato e la persona offesa, scrittura privata di cui il PALUMBO non avrebbe mai posseduto una copia azionabile. La difesa ha, inoltre, lamentato che non sono mai stati prodotti o rivenuti i titoli di credito menzionati in modo generico nella scrittura privata in questione. I giudici di appello non avrebbero dato adeguata motivazione delle ragioni che avrebbero indotto il PALUMBO a non azionare tale scrittura privata che costitutiva atto ricognitivo di un debito pari a 400.000,00 euro piuttosto che accontentarsi di iniziare una azione esecutiva volta all'acquisizione di solo 30.000,00 euro La Corte di merito ha apoditticamente escluso la ragionevolezza della versione fornita dall'imputato secondo cui la scrittura privata sarebbe stata sottoscritta al solo fine di aiutare il TERRACCIANO a riscuotere i crediti vantati nei confronti di terzo, versione che trova riscontro nell'indicazione nei documenti dei crediti vantati dal TERRACCIANO nei confronti dei terzi. 8.3. La Corte territoriale nulla avrebbe motivato in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente evidenziava che le dichiarazioni rese dal TERRACCIANO sarebbero state smentite dalle dichiarazioni rese dai testimoni ESPOSITO Enrico e SODANO Gennaro. I giudici di secondo grado, con motivazione apodittica e carente, avrebbero affermato l'inattendibilità del teste SCIOPERO Raffaele sulla sola circostanza della preesistenza di un rapporto di amicizia tra il teste e l'imputato, omettendo di valutare che lo SCIOPERO era amico anche del TERRACCIANO. 8.4. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla doglianza difensiva con la quale veniva evidenziata la coerenza e logicità delle dichiarazioni rese dall'imputato; i giudici di merito affermando che il PALUMBO non è stato in grado di fornire spiegazione del flusso di denaro elargito dal TERRACCIANOavrebbero travisato la prova, in considerazione della piena corrispondenza tra quanto descritto dall'imputato ed i dati desumibili dalla fattura n. 17 del 31.12.2005 e dai due assegni circolari con i quali il TERRACCIANO ha estinto il rapporto di leasing con GE [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbe erroneamente indicato in 30.000,00 le somme transitate dal PALUMBO al TERRACCIANO mentre tale flusso ammonta ad euro 74.872,40 ed avrebbe erroneamente fatto riferimento ad una fattura di 50.000,00 euro + IVA, fattura che sarebbe pari ad euro 30.972,40 IVA inclusa. 8.4. I giudici di appello non si sarebbero confrontati con le conclusioni del consulente della difesa che ha affermato la regolare iscrizione nelle scritture contabili dei flussi finanziari tra PALUMBO e TERRACCIANO. 9. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo di impugnazione, lamenta il difetto e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto rubricato al capo C) n. 5 dell'imputazione. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alle doglianze difensive circa la capacità delle fonti di prova a riscontrarsi reciprocamente; in particolare le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero connotate dai requisiti del disinteresse e dell'autonomia in quanto il predetto era pienamente a conoscenza del contenuto delle denunce sporte dal TORRICCIANO, circostanza che non sarebbe stata adeguatamente affrontata dalla sentenza oggetto di ricorso. A giudizio della difesa, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe un diretto interesse all'accusa in quanto sottoposto a precetto di pignoramento notificatogli su iniziativa dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del PALUMBO. 10. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. La motivazione sarebbe apparente nella parte in cui afferma la mancata indicazione nei motivi di appello di elementi di segno positivo atti a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, così palesemente ignorando quanto specificamente addotto nell'atto di gravame (atteggiamento leale e collaborativo tenuto dal PALUMBO nel corso del procedimento, svolgimento di una florida e consolidata attività imprenditoriale). 11. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 644 cod. pen. nonché il difetto assoluto di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine all'individuazione dell'effettivo contributo fornito dal ricorrente alla commissione del reato di usura, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato a redigere, nella sua veste di legale del PALUMBO, sei effetti cambiari sulla base degli accordi precedentemente presi da quest'ultimo ed il TERRACCIANO. La Corte di merito avrebbe ignorato gli elementi segnalati dalla difesa attestanti l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato di usura (mancata conoscenza pregressa con le persone offese, estraneità a qualsiasi interesse economico nella vicenda, insorgenza dei rapporti di dare-avere tra le parti in epoca antecedente all'intervento del ricorrente, mancata conoscenza del contenuto dell'accordo di natura usuraria). I giudici di appello non avrebbero confutato in alcun modo le doglianze espressamente contenute nell'atto di appello, non tenendo conto che il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato, per difetto della gravità indiziaria, la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 12. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento delle prove. La Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni rese dal TERRACCIANO sostenendo che lo stesso avrebbe affermato che il [OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole dei termini dell'accordo usurario; la lettura della deposizione della persona offesa dimostrerebbe, invece, che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a suggerire alle parti di intestare le cambiali al TERRACCIANO che le avrebbe successivamente girate. I giudici di appello avrebbero, altresì, travisato il contenuto dell'intercettazione intercorsa in data 17 giugno 2008 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il PALUMBO, affermando erroneamente che detta conversazione dimostrerebbe il pieno interessamento del ricorrente alla vicenda usuraria in considerazione della manifestata disponibilità a "portare le carte" al [OSCURATO:PERSONA]. A giudizio della difesa, la lettura della conversazione intercettata dimostrerebbe, invece, che gli imputati ebbero a discutere esclusivamente dell'effettuazione della visura immobiliare necessaria per la trascrizione del pignoramento e che l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda sarebbe fondato sullo svolgimento del suo ministero professionale. La difesa ha, inoltre, affermato che non sussisterebbero elementi da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il destinatario delle "carte" consegnate dal [OSCURATO:PERSONA], ipotesi che appare assai meno logica di quella difensiva (consegna delle carte al soggetto che doveva effettuare la trascrizione del pignoramento). 13. [OSCURATO:PERSONA] Michele lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale avrebbe ignorato quanto specificamente addotto nell'atto di gravame in ordine agli elementi positivi che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a concedere le attenuanti generiche (incensuratezza e ruolo marginale svolto dal ricorrente). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto degli odierni ricorsi, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Le doglianze formulate dai ricorrenti sono in massima parte dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 3.1. Deve essere, in particolare, evidenziato che i giudici di primo e secondo grado hanno motivato adeguatamente in ordine all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa Carmine TERRACCIANO (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado e pagg. da 12 ad 16 della sentenza di appello): la versione dei fatti offerta dal TERRACCIANO risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova, che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese della persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del dichiarante (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Il percorso valutativo seguito dai giudici di merito è rispettoso della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste, anche da sole, a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), a condizione che il decidente proceda ad un vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01). 3.2. Tuttavia - ed è proprio quello che i giudici merito hanno fatto in relazione al TERRACCIANO (vedi pagg. da 9 a 29 della sentenza di primo grado e pagg. da 13 a 23 della sentenza di appello) - può essere opportuno valorizzare ulteriori elementi di riscontro a tali dichiarazioni qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01; Sez. 2, n. 43552 del 14/09/2022, Manduzio, non massimata). Nel caso di specie, i ricorsi obliterano le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa Carmine TERRACCIANO, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi. 4. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso degli imputati. 5. La doglianza con la quale i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e PALUMBO lamentano l'illegittimo ricorso alla motivazione per relationem è manifestamente infondata. 5.1. I ricorrenti affermano, nel primo motivo di entrambi i ricorsi, che i giudici dell'appello sono venuti meno al proprio dovere di autonoma valutazione delle doglianze difensive, limitandosi a riproporre pedissequamente il percorso motivazionale del primo giudice. Al contrario di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, la Corte territoriale ha trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dai ricorrenti, con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte con criteri omogenei a quelli del Tribunale, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi istruttori posti a fondamento della decisione stessa. 5.2. Deve esser ricordato che la normativa vigente si limita ad imporre al giudice di esplicitare i criteri adottati a fondamento della decisione, non implicando, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della affermazione di responsabilità, in particolar modo quando i rilievi difensivi già sollevati nel giudizio di primo grado sono stati affrontati dal primo giudice (vedi Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 - 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 01; Sez. 2, n. 24276 del 12/04/2022, Grasso, non massimata). L'obbligo motivazionale che grava il giudice dell'appello risponde, infatti, all'esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo che ha condotto il giudicante ad assumere la decisione adottata, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo. Nel caso di specie la motivazione è caratterizzata da un vaglio effettivo degli elementi ritenuti decisivi per la condanna, senza il ricorso a formule stereotipate, e fornisce una esaustiva spiegazione della loro rilevanza ai fini dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati. La carenza motivazionale apoditticamente affermata dai ricorrenti non è ravvisabile in quanto la sentenza impugnata fornisce la dimostrazione che i giudici dell'appello hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni della sentenza di primo grado e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze processuali con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 6. Il primo motivo dell'impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] è al contempo generico, aspecifico e dedotto per motivi non consentiti, il ricorrente si è limitato ad affermare che le dichiarazioni della persona offesa sono inattendibili e prive di riscontri esterni, senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di merito. Deve essere ricordato, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01, in senso conforme Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01 e Sez. 2, n. 42061 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bianco, non massimata), circostanza, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie come già chiarito nei §§ 3.1. e 3.2. cui è sufficiente fare richiamo. 7. Il secondo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è contraddistinto dalla riproposizione della medesima doglianza fattuale proposta in appello, ed in quanto tale, priva della necessaria specificità. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati in entrambe le sentenze di condanna. I giudici di appello hanno affermato la natura usuraria del prestito concesso dal [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa TERRACCIANO e del testimone [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni ritenute, con motivazione conforme alle risultanze istruttorie e logicamente ineccepibile, attendibili, coerenti tra loro e idonee a dimostrare la sussistenza del reato di usura contestato al [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. da 13 a 17 della sentenza di primo grado e pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata) 7. Il terzo motivo del ricorso con il quale il [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è aspecifico e non consentito dalla legge. La Corte di appello ha adeguatamente illustrato le ragioni della superfluità delle prove di cui il ricorrente chiedeva l'assunzione (acquisizione della documentazione relativa agli assegni emessi dal TERRACCIANO) alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi con l'acquisizione degli accertamenti bancari svolti sul conto corrente intestato alla moglie del ricorrente e della falsa denuncia di smarrimento sporta da Monica [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. Deve essere ricordato, in proposito, che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01). Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare, in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dalla Corte di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, Sez. 5, n. 46074 del 15/11/2022, Natale, non massimata). 8. Il quarto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è in parte non consentito ed in parte generico. 8.1. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione nella misura massima dell'aumento di pena conseguente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, cod. pen. non è consentita in quanto non dedotta con i motivi di appello. La lettura dell'atto di gravame comprova che i motivi in tema di trattamento sanzionatorio avevano ad oggetto esclusivamente la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, la quantificazione della pena a titolo di continuazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche (vedi pag. 2 dell'appello). Deve esser ribadito, pertanto, che non sono proponibili in cassazione censure con le quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). 8.2. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche la doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello con conseguente vizio di aspecificità del ricorso. Peraltro, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, così facendo corretto uso del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). 9. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso del PALUMBO sono dedotte doglianze in tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Carmine TERRACCIANO, doglianze che possono essere trattate congiuntamente, in quanto contraddistinte dalla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello, ed in quanto tali, non consentite e prive della necessaria specificità. 9.1. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, improntando la propria valutazione del materiale probatorio ad una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito. Il ricorso deve essere, pertanto, depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano in tema di accertamento della riferibilità al ricorrente delle condotte di cui al capo di imputazione, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno meramente congetturali. 9.2. Le doglianze difensive, depurate dagli accenti di mero segno fattuale e dalla sostanziale riproduzione dei motivi di gravame che le permeano, enunciano proposizioni distoniche rispetto alla decisione impugnata, la quale, attraverso un percorso valutativo lineare e giuridicamente corretto, espone in maniera adeguata gli elementi che corroborano il solido quadro probatorio asseverante la penale responsabilità del PALUMBO. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore dei reati di cui al capo di imputazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove.9.3. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori idonei a ritenere provata la penale responsabilità del PALUMBO in ordine al reato di usura aggravata (vedi pagg. da 17 a 30 della sentenza di primo grado e pagg. da 16 a 25 della sentenza di appello). 9.4. Il giudizio della Corte territoriale (e, prima ancora, del Giudice di primo grado) ha, in particolare, valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, attentamente valutate dai giudici di merito, i quali si sono profusi in una approfondita disamina del materiale probatorio a loro disposizione, rilevando che il TERRACCIANO ha reso dichiarazioni dettagliate, pacate e coerenti con tutte le altre emergenze processuali, con cui è stato ricostruito il contesto in cui si sono sviluppati i fatti di questo procedimento. È stata fatta, quindi, corretta applicazione dei principi giuridici che concernono le dichiarazioni della persona offesa (le quali, per giurisprudenza consolidata, possono essere poste, anche da sole, alla base della ricostruzione dei fatti come già in precedenza evidenziato nei §§ 3.1. e 3.2.), sottraendosi pertanto ad ogni censura in sede di legittimità. 9.5. La Corte di merito ha confutato, con percorso argomentativo sintetico ma ineccepibile in punto di logica quanto lamentato dalla difesa in ordine alla presenza di contraddizioni ed imprecisioni nelle dichiarazioni del TERRACCIANO, chiarendo che tale circostanza non è affatto incompatibile con la ritenuta attendibilità della persona offesa; in particolare i giudici di appello, condividendo quanto già argomentato sul punto dal primo giudice, hanno sottolineato che le riscontrate lacune ed incongruenze sono logica conseguenza della molteplicità dei rapporti di dare/avere intercorrenti per diversi anni tra il TERRACCIANO ed il PALUMBO nonché dell'iniziale ritrosia della persona offesa conseguente al timore di esporsi a conseguenze giudiziarie e patrimoniali (vedi pag. 17 e pag. 19 della sentenza di appello nonché pag. 4 della sentenza di primo grado). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 9.6. A differenza di quanto affermato nel ricorso, i giudici di merito hanno, inoltre, affermato, con motivazione immune da illogicità oltre che conforme alle risultanze processuali, che le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in ordine alle circostanze rilevanti del thema probandum hanno trovato riscontro nelle conversazioni intercettate, nelle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza, nella documentazione acquisita al fascicolo dibattimentale e nelle stesse dichiarazioni del PALUMBO, elementi probatori ritenuti idonei a corroborare le accuse del TERRACCIANO in considerazione dei chiari ed univoci riferimenti alle condotte delittuose poste in essere dal PALUMBO (vedi pagg. 5 e 27 della sentenza di primo grado e pagg. 20 e 23 della sentenza impugnata). 9.7. È destituita di fondamento l'affermazione difensiva secondo cui la motivazione sarebbe carente in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva lamentato l'inattendibilità del teste Ettore [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo portatore di un diretto interesse all'accusa in quanto sottoposto a precetto di pignoramento predisposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del PALUMBO. La Corte di merito, con motivazione sintetica ma priva di illogicità manifesta, ha affermato l'inidoneità di tale circostanza logico-fattuale a rendere inattendibile il [OSCURATO:PERSONA], valorizzando in particolare l'inverosimiglianza della prospettazione difensiva secondo cui il dichiarante «si sarebbe spinto a rendere dichiarazioni mendaci e accusatorie, del tutto immotivatamente, anche nei confronti del legale che stava svolgendo la sua attività professionale» (pag. 25 della sentenza impugnata). Anche tale valutazione è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità ed è, di conseguenza, insindacabile in sede di legittimità. 9.8. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte dei giudici di appello degli accertamenti tecnici svolto dal consulente della difesa è aspecifica. Detta censura non è, infatti, accompagnata dalla necessaria indicazione della influenza decisiva che la mancata utilizzazione di tale elemento di prova comporterebbe sulla tenuta logico-fattuale del percorso argonnentativo che ha condotto alla condanna del PALUMBO per il reato di usura, né dalla specificazione di un effettivo collegamento tra la dedotta mancata valutazione e specifici profili di carenza o manifesta illogicità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova che si risolve nella omessa valutazione di una prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria avrebbe scardinato ed inficiato il ragionamento del giudice (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Il ricorrente non può limitarsi, pertanto, ad addurre l'esistenza di prove non esplicitamente prese in considerazione ovvero non adeguatamente interpretate dal giudicante, ma deve, invece indicare le ragioni per cui l'atto compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. La genericità del motivo di ricorso non consente a questo Collegio di accertare, senza cadere in una inammissibile valutazione di merito, se le prove a carico siano comunque idonee a giustificare la condanna dell'imputato (cd. prova di resistenza) anche nella eventualità della valutazione delle conclusioni cui è giunto il consulente della difesa. 9.9. In conclusione, questo Collegio intende dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281935). 10. Il quinto motivo del ricorso del PALUMBO ed il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto identiche doglianze, sono palesemente aspecifici non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 10.1. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego degli «invocati benefici», la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale dei ricorrenti e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 25 della sentenza impugnata e pagg. 30 e 31 della sentenza di primo grado). 10.2. Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 12. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce doglianze non consentite in quanto articolate esclusivamente in fatto e prive del requisito di specificità. 11.1. La motivazione impugnata, come già osservato in precedenza in riferimento a motivi di analogo contenuto, appare priva di vizi logici, manifesti e decisivi in ordine alla valutazione delle propalazioni accusatorie rese dal TERRACCIANO ed è coerente con le emergenze processuali e con le indicazioni ermeneutiche offerte da questa Corte in tema di valutazione della prova dichiarativa, sottraendosi pertanto ad ogni censura in questa sede. Ribadito che la Corte di appello ha operato una approfondita e coerente valutazione della credibilità della persona offesa, va sottolineato che le sentenze di primo e secondo grado, con motivazione congrua alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] ha concorso nella commissione del reato di usura, valorizzando il tenore delle dichiarazioni rese dal TERRACCIANO e dal [OSCURATO:PERSONA] nonché il contenuto delle conversazioni intercettate dagli inquirenti (vedi pagg. da 27 a 30 della sentenza di primo grado e pagg. da 23 a 25 della sentenza impugnata). 11.2. A differenza di quanto apoditticamente sostenuto dalla difesa, i giudici di merito hanno motivato in ordine al preciso contributo causale al fatto fornito dal [OSCURATO:PERSONA], affermando che l'imputato ha suggerito al PALUMBO di far emettere le cambiali a garanzia del prestito usurario non dal TERRACCIANO ma dal socio [OSCURATO:PERSONA], come espressamente dichiarato da quest'ultimo in occasione dell'escussione avvenuta in data anteriore al suo decesso. I giudici di merito hanno, inoltre, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] ha messo a sua disposizione il proprio studio in occasione della sottoscrizione della scrittura privata e delle cambiali emesse dal [OSCURATO:PERSONA], incontro in occasione del quale venivano affrontati nello specifico i termini dell'accordo come desumibile dal contenuto delle dichiarazioni del TERRACCIANO e del [OSCURATO:PERSONA] e dalla conversazione intercettata sull'utenza del PALUMBO in data 17 giugno 2008 con conseguente piena consapevolezza da parte del ricorrente della natura usuraria della vicenda. 11.3. La Corte di appello, inoltre, ha affermato, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, l'irrilevanza della doglianza con la quale la difesa aveva sottolineato la mancanza di pregressi rapporti di conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA], il TERRACCIANO ed il [OSCURATO:PERSONA] nonché la natura esclusivamente professionale del legame esistente tra i due imputati, affermazione quest'ultima che i giudici di appello hanno ritenuto smentita dal tono confidenziale adoperato dai due nel corso della conversazione intercettata in data 17 giugno 2008. Appare evidente che i giudici di merito hanno fatto buon uso del principio di diritto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate (agevolazione alla consumazione del delitto, rafforzamento del proposito criminoso) rispetto alla condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice, ogniqualvolta sussista un rapporto di causalità efficiente tra la condotte del concorrente e le attività poste in essere dai correi (vedi Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Villacaro, Rv. 262310 - 01; Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Rv. 282295 - 01). In proposito deve essere ricordato il consolidato insegnamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, la condotta che sia servita, come nel caso di specie, a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa -cd. contributo agevolatore- (cfr. Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521 - 01Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P.; Rv. 276990 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 29571 del 16/06/2022, Rocas, non massimata). 11.4. Deve essere ribadito che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 11.5. In conclusione, il giudizio di colpevolezza, espresso nella doppia decisione conforme, in ordine al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato di usura aggravata, contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e s'appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi pertanto a rilievi in questa sede. 12. Anche il secondo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico e non consentito dalla legge. 12.1. Il ricorrente, fondandosi su unilaterali argomentazioni assertive, lamenta il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa TERRACCIANO laddove i giudici di merito ne desumono la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] della natura usuraria del prestito nonché dell'intercettazione della conversazione intercorsa in data 17 giugno 2008 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il PALUMBO, invocando una rilettura di tali fonti di prova posta a fondamento della decisione e l'adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione. 12.2. Il [OSCURATO:PERSONA] fornisce una lettura frazionata delle risultanze probatorie, nel tentativo di accreditare una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nelle sentenze di merito, senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fondano le sentenze di condanna. Tale doglianza è sicuramente non consentita, in considerazione del fatto che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la revisione atomistica del giudizio di merito richiesta dal ricorrente, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione dei singoli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito. La motivazione oggetto di ricorso fornisce la dimostrazione che i giudici dell'appello hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni della sentenza di primo grado e le hanno valutate e ritenute coerenti con le risultanze processuali con argomentazioni ineccepibili in punto di logica, così sottraendosi ad ogni censura in sede di legittimità. 12.3. Con particolare riferimento alle censure in ordine alla interpretazione del contenuto dell'intercettazione valorizzata nelle sentenze di condanna è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, Cremona, non massimata). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata). 12.4. Nel caso di specie i presunti travisamenti e le illogicità motivazionali indicati nel ricorso, oltre a tradire una visione atomistica degli elementi logico- fattuali riportati nella sentenza impugnata, appaiono, peraltro, manifestamente infondati in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove utilizzate dai giudici di merito, ma fondano su visioni alternative della realtà processuale posta alla base della decisione impugnata, che, in ossequio del principio di diritto appena esposto, non può esser oggetto di scrutinio in sede di legittimità. 12.5. Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha peraltro affermato che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, deduzione non ravvisabile nel caso di specie (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M. Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). 13. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. I ricorrenti, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono essere, altresì, condannati al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual