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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31191/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 11 giugno 2018 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico, atteso che il ricorrente si limita a reiterare le censure già dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte di appello a fondamento del rigetto, alle quali non muove una critica argomentata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 11 giugno 2018 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico, atteso che il ricorrente si limita a reiterare le censure già dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte di appello a fondamento del rigetto, alle quali non muove una critica argomentata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 31191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris