CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06336/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 032WUEB nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma di quella di primo grado, ritenuto [OSCURATO:PERSONA].B responsabile del delitto di ricettazione di una pistola; letto il motivo di ricorso con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione sotto il profilo della sua mancanza in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che la censura è manifestamente infondata, posto che la Corte di appello, nel motivare la sentenza, ha valorizzato i precedenti penali per reati della stessa indole dai quali è gravato l'imputato; ritenuto che, proprio in fattispecie relativa alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bi cod. pen., è stato affermato il condiviso principio per cui «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284096; Sez. 6, n. 7813 del 02/03/2022, F., Rv. 282907); considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec