CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di_Duric Romina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta consumazione del reato di rapina ed in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nei reati di furto e lesioni è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di rapina consumata, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, deliberazione fondata sul fatto che le condotte di sottrazione ed uso della violenza si sono succedute senza soluzione di continuità e che l'aggressione dell'addetto alla vigilanza del supermercato è stata posta in essere per assicurarsi l'impunità per la sottrazione illecita della merce esposta sui banchi (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il