CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 22953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10759-2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per procura del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per procura del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio; -interventore - avverso la SENTENZA N. 946/2015 [OSCURATO:PERSONA], depositata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA];Ric. 2019n. 1 1276 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in c amera di consiglio non partecipata del 12/6/2023; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto, con ricorso depositato il 23/5/2003,avverso lo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza dello stesso tribunale del 2001. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 29/4/2016, ha chiesto, per due motivi,la cassazione della sentenza. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. 2.2. Con atto del 10/12/2020, è intervenuta in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile. 3.2. Questa Corte ha, in effetti, da tempo chiarito che, ove il fallimento sia stato dichiarato (come nel caso in esame) anteriormente al 16/7/2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 / 2006), la procedura è regolata dalla antecedente normativa, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, essendo la pendenza del fallimento ricollegabile alla sentenza dichiarativa, la quale costituisce l’inizio della procedura liquidatoria, cui appartengono la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni, e che, di conseguenza, nelle predette procedure, avverso la decisione assunta dal giudice delegato va proposta, nei termini di cui all’art. 99 l.fall. nel testo previgente alla riforma, prima l ’ opposizione allo stato passivo avanti al Ric. 2019n. 1 1276 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 tribunale e, contro la relativa decisione, l ’ appello avanti alla corte d’appello, essendo escluso (e, dunque , da dichiararsi inammissibile) che contro la sentenza resa dal tribunale sia proponibile il ricorso diretto per cassazione, previsto invece solo per i fallimenti dichiarati dopo l’entrata in vigore del detto decreto (Cass. n. 28885 del 2011 ; conf., in materia di amministrazione straordinaria, Cass. n. 20168 del 2013; in materia di liquidazione coatta amministrativa, Cass. n. 22558 del2019; in materia di insinuazione tardiva, Cass. n. 14329 del 2019). 3.3. Solo nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16/7/2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/ 2006), ancorché in accoglimento di un ricorso depositato anteriormente, la procedura è regolata dalla nuova normativa, ai sensidegli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato (Cass.n.13341 del 2013) , con la conseguenza che l ’ impugnazione del credito ammesso va proposta nel termine, sancito dal nuovo art. 99, comma 1°, l.fall.., di trenta giorni dalla comunicazione della esecutività dello stato passivo, e che avverso il provvedimento reso dal tribunale, all’esito del relativo procedimento camerale, va esperito, entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti ad opera della cancelleria, il ricorso per cassazione alla stregua dell’ultimo comma del medesimo articolo (Cass. n. 16823 del 2013; Cass. n. 623 del 2016). 3.4. D’altra parte, com’è noto, unasentenza appellabile del tribunale può essere impugnata con ricorso per cassazione solo se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, comma 2°, c.p.c.), laddove, nel caso in esame, l’accordo tra la ricorrente e il curatore del fallimento, formalmente costituito nel giudizio d’opposizione allo stato passivo, non è stato né dedotto né provato.Ric. 2019n. 1 1276 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 3.5. Nel caso in esame, quindi, il ricorso per cassazione direttamente proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del tribunale di Nola del 2001, è inammissibile. 4. Nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Fallimento intimato. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi