CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 21019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n.17140/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l. in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , v ia Cad l olo n. 118, presso l o studio d e ll’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e la difendeper procura a margine del ricorso, ricorrente; OGGETTO Fallimento – Azione revocatoria Ud. 03/06/2022 CC Cron. R.G.N.17140/2017 contro [OSCURATO:PERSONA] S. p . A . , elettivamente domiciliat a in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA]. 1 5 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e la difende per procura in calce al controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliat a in Roma, via Alberico II n. 33 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e la difende per procura in calce al controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 55 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico , che la rappresenta e la difende per procura in calce al controricorso, controricorrenti; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Roma n. 2934/2017, depositata il 5.5.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3.6.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l. in [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi , per brevità, anche [OSCURATO:SOCIETA]. in LCA) propose in un unico processo tre azioni revocatorie fallimentari contro [OSCURATO:SOCIETA]. (ora incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), [OSCURATO:PERSONA] di Novara S.c. (ora incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].), tu tte aventi ad oggetto lo sconto di cambiali emesse da clientidi [OSCURATO:SOCIETA]. quando questa era in bonis e dai clienti medesimi pagate dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale di Roma accolse la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., condannando la banca a pagare la somma di € 229. 323,32 in linea capitale, mentre respinse le domande proposte contro le altre due convenute, accogliendo le loro eccezioni di non esse re le cessionarie dei rapporti in questione all’esito delle complesse operazioni straordinariedi fusion e e scission e e di trasferiment o di azienda che avevano interessato i rispettivi gruppi bancari. Contro la sentenza di primo grado furono quindi proposti due atti d’appello: uno di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., volto a ottenere la riforma della condanna pronunciata nei suoi confronti; uno di [OSCURATO:SOCIETA]. in LCA, volto a ottenere la riforma della decisione di r igetto delle domande presentate contro le altre due banche. Riuniti i processi scaturiti dalle due impugnazioni, la Corte d’Appello Roma accolse il gravame di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – riformando la condanna pronunciata dal Tribunale nei suoi confronti – e respinse quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l. in LCA, anche rilevando che non er ano state riproposte le argomentazioni svolte in primo grado a sostegno della fondatezza nel merito di quelle domande. Contro tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in LCA ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, il primo volto a censurare l’accoglimento dell’appello diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., il secondo indirizzato contro il rigetto dell’appello da lei proposto avverso la decisione assunta in primo grad o sulle domande svolte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Le tre società intimate si sono tutte costituite depositando i rispettivi controricorsi.[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]. hanno altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, legge fall., 1858 e 1859 c.c.; in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.». La Corte d’Appello di Roma , nel dichiarare infondata l’azione revocatoria proposta contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , ha dato rilievo decisivo alla mancanza di (offerta di) prova che la banca conoscesse lo stato di insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA]. al momento dellosconto delle cambiali, ritenendo invece irrilevante –al contrario di quanto opinato in primo grado dal tribunale – lo stato soggettivo della banca al momento del pagamento delle cambiali da parte deiterzi debitor i cambiari . Secondo parte ricorrente,la corte territoriale avrebbe in tal modo violato le disposizioni di legge richiamate nell’intitolazione del motivo – così come prevalentemente interpreta t e dalla giurisprudenza di legittimità – non da ndo il giust o peso al dato giuridico che lo sconto della cambiale mediante girata ( anche se «piena» e non meramente «per procura» o « p er l’incasso» o limitata da altra clausola simile) non estingue il debito del cliente, che rimane obbligato verso la banca fino al pagamento della cambiale da parte del terzo,pagamento che individu erebbe quindi l’unico momento rilevante per l’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza. 1.1.Il motivo è infondato . 1.1.1. Nel ricorso non viene messo in discussione il fatto, evidenziatodalla Corte d’Appello di Roma nella motivazione della sentenza impugnata, che oggetto dell’azione revocatoria promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. in LCA era no ( e sono ) i «contratti di sconto bancario intercorsi tra l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. e la società in bonis», tant’è che di tali contratti il tribunale aveva dichiarato l’inefficacia, quale premessa per la condanna della banca al pagamento di un importo corrispondente a quello poi versato dai debitori cambiari(pagg. 4 e 5).1.1.2.Ciò posto, nemmeno si può dubitare che, in termini generali, per l’accoglimento dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., è rilevante la prova del lo stato soggettivo del creditore (conoscenza dello stato di insolvenza) nel momento in cui viene posto in esserel’atto da revocare e non in un momento successivo. Si tratta di un presuppos to che, seppure implicito nella disposizione di legge, viene sempre dato per scontato (v. Cass. n n . 10629/2007; 10209/2009; 17998/2009; 1834/2011; 14001/2018 ), essendo coessenziale alla rilevanza normativa di uno stato soggettivo delle parti, ai fini dell’impugnazione di un atto di autonomia privata , la necessità di guardare allo stato soggettivo esistente al momento in cui l’atto è compiuto. 1.1.3. Correttamente, pertanto, nell a citazione d’appello (secondo quanto riportato in sentenza alle pagg. 6 e 7 ) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contest ò l’ «inammissibile sdoppiamento del momento in cui verificare la ricorrenza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell’art. 67, comma 2, legge fall.» . Posto che oggetto dell’azione revocatoria erano (e sono) i contratti di sconto, parte attrice avrebbe dov uto farsi carico di provare la conoscenza dello stato di insolvenza al momento della stipulazione dei c ontratti di sconto e non ripiegare sulla situazione esistente al momento del pagamentodelle cambiali.1.1.4. La corte territoriale ha condiviso tale motivo di censura della decisione di primo grado, rilevando che «è pacifico ed è stato ribadito dall’appellata anche nella comparsa di costituzione in appello , che oggetto della revocatoria siano stati solo i contratti di sconto e non i pagamenti » e dando a tale constatazione valore decisivo per affermare che «la tesi sostenuta dal Tribunale nella se ntenza impugnata non può essere condivisa» (pag. 17). 1.1.5. Le più complesse e controverse questioni affrontate nel ricorso relative agli effetti dello sconto d elle cambiali mediante girata e alla possibilità di proporre azione revocatoria contro i pagamenti successivamente effettuati d a i te r zi debitori cambiari non sono pertinenti a l caso di specie, perché in questo processo è stata proposta azione revocatoria contro i contratti di sconto e non contro i successivi pagamenti (nel qual caso, si sarebbe trattato piuttosto di un’azione di accertamento dell’inefficacia, ai sensi dell’art. 44 legge fall., posto che i pagamenti risultano essere stati effettuati dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, tant’è che in primo grado il tribunale ritenne in re ipsa , con riferimento al tempo dei pagamenti,la prova della conoscenza dello stato di insolvenza di una società ormaisottoposta a procedura concorsuale). [OSCURATO:SOCIETA]. in LCA avesse proposto azione revocatoria (recte: di accertamento di inefficacia) dei pagamenti delle cambiali, si sarebbe potuto e dovuto discorrere degli effetti dello sconto delle cambialie della oggettiva riferibilità all’impresa fallita dei pagamenti effettuati dai terzi debitori cambia ri. Ma la ricorrente ha invece scelto di proporre azione revocatoria nei confronti dei contratti di sconto –ponendo quindi la pronuncia di inefficacia di tali contratti qualepresupposto necessario della sua domanda di condanna della banca al pagamento di una somma pari a quella degli importi a lei pagat i dai debitori cambiari – e l’accoglimento di tale azione non può prescindere dalla prova della conoscenza dello stato di insolvenza al momento dei contratti di sconto. Vero è che la corte d’appello , dopo avere sottolineato che l’azione revocatoria del contratto di sconto è un «Caso del tutto diverso»rispetto all’azione revocatoria de l «pagamento (di debiti liquidi ed esigibili) effettuato mediante emissione o girata di cambiale», invece di limitarsi ad affermare l’indiscusso principio per cui la conoscenza dello stato di insolvenza rilevante non può che essere riferita a l momento in cui viene compiuto l’atto da revocare, ha affrontato il tema, ben più complesso, degli effetti della girata piena della tratta cambiaria e della possibilità di considerare come un atto oggettivamente revocabile il successivo pagamento della cambiale da parte del terzo debitore; e ha negato la revocabilità , sul presupposto che il terzo, per effetto della girata piena, diventa egli stesso debitore diretto della banca, sicché il suo non sarebbe un pagamento attribuibile all’imprenditore insolvente. È appunto su tale parte della motivazione che si concentra la critica contenuta nel motivo di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in LCA, che interpreta diversamente gli artt. 1858 e 1859 c.c. e ritiene di poter sostenere con validi argomenti che la sua diversa interpretazione sia quella più corretta e in linea con l’orientamento di questa Corte (nel frattempo è intervenuta, in senso contrario, Cass. n. 29464/2018, con cui si è confrontata parte ricorrente nella sua memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.). Ma, in quanto direttoesclusivamente contro una parte della motivazione, che è superflua rispetto alla illustrazione della stretta ratio decidendi, questo primo motivo di ricorso non potrebbe comunque portare a lla cassazione della sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 342, comma 1, 346 e 112 c.p.c.;in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 , c.p.c. » . Questo motivo è diretto contro il capo della sentenza in cui la corte territoriale ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. in LCA contro il rigetto delle azioni da lei proposte nei con f ro nti delle attuali [OSCURATO:SOCIETA]. Parte ricorrente attribuisce al giudice a quo – e contesta – la valutazione secondo cui, essendosi limitat o l’a tto d’a ppell o a criticare la decisione preliminare sulla titolarità del rapporto, la mancata riproposizione delle argomentazioni poste a fondamento dell’azione revocatoria, avrebbe «determinato una rinuncia alla domanda nei confronti delle due banche appellate»(pag. 21 del ricorso). 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.1.1. A ben vedere, l a Corte d’Appello di Roma, pur accennando all’omissione della reiterazione in appello delle «argomentazioni svolte in primo grado in merito ai presupposti dell’azione revocatoria» (pag. 20), non ha dichiarato inammissibile l’appello e men che meno ha attribuito a [OSCURATO:SOCIETA]. in LCAuna implicita rinuncia alla domanda di merito . La corte ha invece dato rilievo assorbente («In ogni caso») alla constatazione che, anche per le azioni proposte nei confronti delle altre due banche, «valgono le stesse considerazioni sopra svolte in ordine alla carenza di prova del requisito della scient i a decoctionisal momento del contratto di sconto» (pag. 21) . 2.1.2. N on sussiste, pertanto, la denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., perché la ratio decidendidella sentenza d’appello prescinde all’implicito accenno a tali disposizionipur contenuto nella motivazione. 3. Respinto i l ricorso , s i ravvisano gravi ed eccezionali ragioni percompensar e le spese di lite relative a questo grado di legittimità, tenuto conto del fatto che l’i mpugnazione è stata in qualche modo provocata dalla presen z a nella sentenza impugnata di part i di motivazione superflu e e, per quanto riguarda quella oggetto di censura con i l secondo motivo , sicuramente non condivisibili. P. Q. M. La Corte: respinge il ricorso; compensa le spese delpresente grado di giudizio; ai sensi dell'art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p