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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22646/2026

Testo disponibile della fonte

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missibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, con funzione ex art. 324 cod. proc. pen. di giudice del riesame, con ordinanza emessa in data 13 febbraio 2026, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del 25 agosto 2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma di rigetto dell'istanza di restituzione della somma di euro 48.950,00, di due orologi [OSCURATO:PERSONA] e di un bracciale Cartier, oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] in data 17 giugno 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 2-7

I. 895 del 1967.

12. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] la polizia giudiziaria ha rinvenuto una cassaforte occultata dietro una sorta di parete.

Alla scoperta della casaforte la moglie di [OSCURATO:PERSONA], che era presente, ha mostra stupore nei confronti del marito e per tale motivo la moglie è stata ritenuta essere estranea ai fatti e non è stata sottoposta a indagini.

All'interno della cassaforte sono stati rinvenuti: 1) una pistola provento di furto (da qui le due contestazioni), delle cartucce e del munizionamento; 2) due orologi [OSCURATO:PERSONA] e un bracciale Cartier; 3) una somma di denaro in contanti custodita in una busta sottovuoto.

La pistola, gli oggetti di valore e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro probatorio che il pubblico ministero non ha convalidato disponendo, piuttosto, il sequestro preventivo di tutto, poi convalidato dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] in data 17 giugno 2025.

Avverso il provvedimento genetico non è stata proposta impugnazione.

In data 4 luglio 2025 la difesa, depositate, documentazione relativa all'attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie e la copia di garanzia degli orologi [OSCURATO:PERSONA], ha presentato un'istanza di revoca del sequestro della somma di denaro, degli orologi e del bracciale evidenziando il difetto del fumus e del periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], acquisito il parere negativo del pubblico ministero, ha rigettato la richiesta ribadendo la sussistenza del fumus, ciò sulla base della sproporzione reddituale tra il complessivo tenore di vita dell'indagato e della moglie e i beni trovati, e del periculum, in considerazione della natura dei beni e della facilità con cui questi avrebbero potuto essere investiti ovvero essere sottratti alla successiva eventuale confisca.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 309, comma 9, 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen.

Nel primo motivo la difesa rileva che l'ordinanza impugnata sarebbe nulla in quanto il provvedimento genetico del giudice per le indagini preliminari era privo di autonoma valutazione e, quindi, la motivazione dello stesso, che era totalmente carente in punto di periculum in mora, non avrebbe potuto essere integrata dal Tribunale che, pertanto, non si sarebbe conformato ai pacifici principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

3.2. Violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al periculum in mora.

Nel secondo motivo la difesa rileva che la motivazione del 2provvedimento, facendo riferimento a criteri astratti e generici, non darebbe conto di un effettivo e concreto rischio di dispersione dei beni.

3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 125 e 321 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sproporzione reddituale, ritenuta solo facendo riferimento a criteri meramente presuntivi e statistici.

4. In data 18 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. In data 21 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. In via preliminare si deve rilevare che dagli atti non risulta chiaro quale sia il fatto oggetto di contestazione e, nello specifico, se il reato di ricettazione sia o meno ipotizzato anche in relazione alla somma di denaro, ai due orologi e al bracciale.

Nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca emesso dal giudice per le indagini preliminari [OSCURATO:PERSONA] risulta essere indagato esclusivamente per la ricettazione di una pistola marca Colt, modello Commander, provento di un precedente furto, e per la detenzione illegale della stessa.

Lo stesso atto non contiene alcuna contestazione relativa alla somma di denaro e agli altri oggetti di valore, che sono citati solo all'interno della motivazione al fine di evidenziare l'esistenza dei presupposti della confisca c.d. allargata o per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.

Nell'ordinanza impugnata, invece, il Tribunale fa riferimento al reato di ricettazione "avente ad oggetto la somma di contante di 48.950,00 euro, due orologi [OSCURATO:PERSONA] e un bracciale d'oro marca Cartier".

3. L'incertezza in ordine all'oggetto della contestazione comporta la radicale nullità del provvedimento impugnato.

La mancata individuazione del fatto concreto oggetto della contestazione, infatti, determina l'inesistenza della motivazione in ordine alla confiscabilità ex art. 240-bis cod. pen. delle somme in sequestro perché la valutazione circa l'idoneità del reato attribuito all'indagato a produrre profitti illeciti è il 3presupposto indefettibile cui il giudice deve fare riferimento anche ai fini del sequestro preventivo finalizzato ex art. 240-bis cod. pen.

Ciò in quanto anche in tale ipotesi, pure se non è richiesta l'esistenza di un rigoroso nesso di pertinenzialità (cfr.

Corte cost. sent. n. 33 del 2018), la «compromissione del diritto di proprietà si giustifica solo, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare» (Sez. 6, Sentenza n. 30633 del 01/07/2024, Celotto, Rv. 286847 - 01).

Per cui «la presunzione di origine illecita dei beni del condannato sorge non per effetto della mera condanna, ma laddove si appuri - con onere probatorio a carico della pubblica accusa - la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso, sproporzione che deve essere ricondotta ad attività idonee a produrre profitti illeciti di cui è spia il fatto per cui è intervenuta condanna» (in questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 32509 del 08/07/2025, Locatelli, Rv. 288764 - 02 che sul punto in motivazione fa specifico riferimento alla direttiva n. 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante il recupero e la confisca dei beni, il cui art. 14, relativo alla "confisca estesa" che, al comma 1, prevede che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato, qualora il reato commesso possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, e laddove un organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni derivino da condotte criminose»).

4. Le ragioni esposte impongono l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Roma, Sezione competente per il riesame delle misure cautelari personali e reali, attenendosi ai principi indicati e libero nell'esito, proceda a un nuovo giudizio.

P.Q.M:7« ;.31... 4 la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
missibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con funzione ex art. 324 cod. proc. pen. di giudice del riesame, con ordinanza emessa in data 13 febbraio 2026, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del 25 agosto 2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma di rigetto dell'istanza di restituzione della somma di euro 48.950,00, di due orologi [OSCURATO:PERSONA] e di un bracciale Cartier, oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] in data 17 giugno 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 2-7 I. 895 del 1967. 12. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] la polizia giudiziaria ha rinvenuto una cassaforte occultata dietro una sorta di parete. Alla scoperta della casaforte la moglie di [OSCURATO:PERSONA], che era presente, ha mostra stupore nei confronti del marito e per tale motivo la moglie è stata ritenuta essere estranea ai fatti e non è stata sottoposta a indagini. All'interno della cassaforte sono stati rinvenuti: 1) una pistola provento di furto (da qui le due contestazioni), delle cartucce e del munizionamento; 2) due orologi [OSCURATO:PERSONA] e un bracciale Cartier; 3) una somma di denaro in contanti custodita in una busta sottovuoto. La pistola, gli oggetti di valore e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro probatorio che il pubblico ministero non ha convalidato disponendo, piuttosto, il sequestro preventivo di tutto, poi convalidato dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] in data 17 giugno 2025. Avverso il provvedimento genetico non è stata proposta impugnazione. In data 4 luglio 2025 la difesa, depositate, documentazione relativa all'attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie e la copia di garanzia degli orologi [OSCURATO:PERSONA], ha presentato un'istanza di revoca del sequestro della somma di denaro, degli orologi e del bracciale evidenziando il difetto del fumus e del periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], acquisito il parere negativo del pubblico ministero, ha rigettato la richiesta ribadendo la sussistenza del fumus, ciò sulla base della sproporzione reddituale tra il complessivo tenore di vita dell'indagato e della moglie e i beni trovati, e del periculum, in considerazione della natura dei beni e della facilità con cui questi avrebbero potuto essere investiti ovvero essere sottratti alla successiva eventuale confisca. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 309, comma 9, 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che l'ordinanza impugnata sarebbe nulla in quanto il provvedimento genetico del giudice per le indagini preliminari era privo di autonoma valutazione e, quindi, la motivazione dello stesso, che era totalmente carente in punto di periculum in mora, non avrebbe potuto essere integrata dal Tribunale che, pertanto, non si sarebbe conformato ai pacifici principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. 3.2. Violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al periculum in mora. Nel secondo motivo la difesa rileva che la motivazione del 2provvedimento, facendo riferimento a criteri astratti e generici, non darebbe conto di un effettivo e concreto rischio di dispersione dei beni. 3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 125 e 321 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sproporzione reddituale, ritenuta solo facendo riferimento a criteri meramente presuntivi e statistici. 4. In data 18 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 21 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. In via preliminare si deve rilevare che dagli atti non risulta chiaro quale sia il fatto oggetto di contestazione e, nello specifico, se il reato di ricettazione sia o meno ipotizzato anche in relazione alla somma di denaro, ai due orologi e al bracciale. Nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca emesso dal giudice per le indagini preliminari [OSCURATO:PERSONA] risulta essere indagato esclusivamente per la ricettazione di una pistola marca Colt, modello Commander, provento di un precedente furto, e per la detenzione illegale della stessa. Lo stesso atto non contiene alcuna contestazione relativa alla somma di denaro e agli altri oggetti di valore, che sono citati solo all'interno della motivazione al fine di evidenziare l'esistenza dei presupposti della confisca c.d. allargata o per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. Nell'ordinanza impugnata, invece, il Tribunale fa riferimento al reato di ricettazione "avente ad oggetto la somma di contante di 48.950,00 euro, due orologi [OSCURATO:PERSONA] e un bracciale d'oro marca Cartier". 3. L'incertezza in ordine all'oggetto della contestazione comporta la radicale nullità del provvedimento impugnato. La mancata individuazione del fatto concreto oggetto della contestazione, infatti, determina l'inesistenza della motivazione in ordine alla confiscabilità ex art. 240-bis cod. pen. delle somme in sequestro perché la valutazione circa l'idoneità del reato attribuito all'indagato a produrre profitti illeciti è il 3presupposto indefettibile cui il giudice deve fare riferimento anche ai fini del sequestro preventivo finalizzato ex art. 240-bis cod. pen. Ciò in quanto anche in tale ipotesi, pure se non è richiesta l'esistenza di un rigoroso nesso di pertinenzialità (cfr. Corte cost. sent. n. 33 del 2018), la «compromissione del diritto di proprietà si giustifica solo, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare» (Sez. 6, Sentenza n. 30633 del 01/07/2024, Celotto, Rv. 286847 - 01). Per cui «la presunzione di origine illecita dei beni del condannato sorge non per effetto della mera condanna, ma laddove si appuri - con onere probatorio a carico della pubblica accusa - la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso, sproporzione che deve essere ricondotta ad attività idonee a produrre profitti illeciti di cui è spia il fatto per cui è intervenuta condanna» (in questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 32509 del 08/07/2025, Locatelli, Rv. 288764 - 02 che sul punto in motivazione fa specifico riferimento alla direttiva n. 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante il recupero e la confisca dei beni, il cui art. 14, relativo alla "confisca estesa" che, al comma 1, prevede che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato, qualora il reato commesso possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, e laddove un organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni derivino da condotte criminose»). 4. Le ragioni esposte impongono l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Roma, Sezione competente per il riesame delle misure cautelari personali e reali, attenendosi ai principi indicati e libero nell'esito, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.M:7« ;.31... 4 la
Decreto Cassazione n. 22646/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris