CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t RG. 33549/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina aggravata (capo a) e rapina aggravata (capo b), deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità dell'imputato basata su una ricostruzione assai incerta, carente e lacunosa e, con un secondo motivo, motivazione meramente apparente quanto al diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati sulla base univoche e circostanziate dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dell' altra persona offesa, nonché testimone oculare della rapina in danno della predetta vittima, [OSCURATO:PERSONA] i quali ebbero a riconoscere con certezza l' imputato, chiarendo anche le ragioni per le quali non poteva in alcun modo ritenersi incerta l' individuazione del predetto originariamente confuso con il fratello gemello [OSCURATO:PERSONA] inizialmente indicato quale autore della rapina previa visione delle foto su profilo Facebook dal Leone. Pertanto essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.a. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla spregiudicata personalità manifestata dall'imputato. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), apparendo, pertanto, le censure sul punto manifestamente infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gen