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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35989/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in data 10 settembre 2021 dal Tribunale di Foggia, ha sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva per pari durata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2018.

Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.

Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., vizio della motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato.

Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile.

Come rilevato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità per il fatto ascrittogli e al trattamento sanzionatorio.

Pertanto, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i giudici del gravame hanno ritenuto di non doversi pronunciare sui motivi rinunciati, né può pronunciarsi il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca della medesima rinuncia (foglio 4 della sentenza impugnata) (cfr. Cass., Sez.

V, n. 2791/2014, Rv. 26282).

2. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in data 10 settembre 2021 dal Tribunale di Foggia, ha sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva per pari durata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2018. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., vizio della motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Come rilevato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità per il fatto ascrittogli e al trattamento sanzionatorio. Pertanto, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i giudici del gravame hanno ritenuto di non doversi pronunciare sui motivi rinunciati, né può pronunciarsi il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca della medesima rinuncia (foglio 4 della sentenza impugnata) (cfr. Cass., Sez. V, n. 2791/2014, Rv. 26282). 2. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
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