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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28086/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta il riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è privo di specificità perché, in punto di recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (viene contesta la recidiva infraquinquennale in relazione ad una precedente condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 divenuta irrevocabile il 23 marzo 2011, quindi nel quinquennio, al quale si aggiunge una vaglio sulla espressione di una maggiore pericolosità intesa come propensione al mancato rispetto della legge, si veda pag. 3); mentre, circa le attenuanti generiche, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre il giudice di merito a riconoscere dette attenuanti (vizio che già affliggeva l'omologo motivo di appello); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta il riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è privo di specificità perché, in punto di recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (viene contesta la recidiva infraquinquennale in relazione ad una precedente condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 divenuta irrevocabile il 23 marzo 2011, quindi nel quinquennio, al quale si aggiunge una vaglio sulla espressione di una maggiore pericolosità intesa come propensione al mancato rispetto della legge, si veda pag. 3); mentre, circa le attenuanti generiche, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre il giudice di merito a riconoscere dette attenuanti (vizio che già affliggeva l'omologo motivo di appello); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d