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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 26242/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trani, difensore di fiducia delricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 .

Con sentenza de l 21 maggio 2025, i l Tr ibunale d i Bar icondannavaXXXXXXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze attenuantigeneriche prevalenti sulla circostanza aggravante, ritenuta la continuazione, allapena di anni quattro, mesi due di reclusione, in quanto ritenuto colpevole delreato di cui all’art. 572 cod. pen., per aver maltrattato la coniuge conviventeXXXXXXXXXXXX (capo 1), nonché del reato di agli artt. 81, 609-bis, 609-ter,comma 1, n. 5-quater, cod. pen. (capo 2), per aver, con più azioni esecutive delmedesimo disegno criminoso, costretto con violenza la moglie XXXXXXXXXXXX asubire rapporti sessuale completi.

Il Tribunale applicava, inoltre, le peneaccessorie di legge e disponeva le statuizioni civili.Con sentenza del 12 dicembre 2025, la Corte di appello di Bari confermavala sentenza di primo grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, XXXXXXXXXXXXXXXXX,tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.2.1.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell’art. 429, comma 2, cod. proc.pen., per l’errata vocatio in ius contenuta nel decreto di giudizio immediatoemesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari.Lamenta la difesa che il decreto di giudizio immediato, emesso il 3 giugno2024 dal G.I.P. del Tribunale di Bari, conteneva un errore nella indicazione dellegeneralità dell’imputato, con la conseguenza che il predetto decreto e gli atti chene erano derivati dovevano considerarsi affetti da un vizio di nullità assoluta exart. 179 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 456 e 429 cod. proc. pen.,insanabile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.2.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell’art. 601, comma 1, cod. proc.pen., per la mancata esecuzione della notifica del decreto di citazione a giudizioin grado di appello.Lamenta la difesa che il decreto di citazione a giudizio in grado di appello perl’udienza del 12 dicembre 2025 non era stato notificato all’imputato e che laCorte di appello non aveva rilevato il difetto di notifica, né la difesa avevarinunciato alla eccezione preliminare, con la conseguenza che l’interoprocedimento celebratosi dinanzi alla Corte di appello doveva considerarsiinficiato da nullità.2.3.

Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dei criteri di valutazione dellacondotta del ricorrente e degli elementi probatori acquisiti ex art. 192 cod. proc.pen., con riferimento alla valenza giuridica della sentenza irrevocabile n. 4663del 2023 emessa dal Tribunale di Bari.Deduce la difesa che le argomentazioni contenute nella sentenza liberatorian. 4663 del 13/09/2023, emessa dal Tribunale di Bari, per condotte commessefino all’aprile 2015, non erano state valutate nella sentenza impugnata, sebbenela costruzione del fatto-reato fosse identica al presente procedimento, conl’abuso di bevande alcoliche da parte dell’imputato, e fosse stata la stessapersona offesa a descrivere dieci anni di vita matrimoniale, e sebbene lacondotta di violenza sessuale venga fatta risalire dalla persona offesa all’iniziodella vita matrimoniale, senza tuttavia averne fatto menzione nella denunciapresentata e nelle dichiarazioni rese nel procedimento penale conclusosi consentenza assolutoria.2.4.

Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dei criteri di valutazione dellacondotta del ricorrente e degli elementi probatori acquisiti ex art. 192 cod. proc.pen., con riferimento al delitto di cui all’art. 572 cod. pen.Lamenta la difesa l’illogicità della sentenza impugnata, avuto riguardo alcollocamento dell’inizio delle presunte condotte maltrattanti a ridosso delprecedente procedimento conclusosi con sentenza assolutoria, costruendol’intera presunta condotta illecita, anche nel presente procedimento penale, conl’abuso di bevande alcoliche da parte dell’imputato, aggiungendo l’aspetto dellapresunta violenza sessuale fatta risalire all’inizio della vita coniugale e, quindi, adun periodo già oggetto di sindacato e giudicato dell’Autorità giudiziaria, nonchéavuto riguardo alle condotte ostili ed aggressive poste in essere dalla personaoffesa nei confronti del marito, che minavano la serenità familiare, non riferitedalla donna e non valorizzate nel giudizio di credibilità ed attendibilità delledichiarazioni della persona offesa.La difesa si duole dell’omessa valutazione di altre circostanze: la sorelladella persona offesa aveva taciuto che quest’ultima avesse un atteggiamentoostile ed aggressivo nei confronti dell’imputato, scontrandosi con lo stessopesantemente e manifestando la sua insopportazione per la permanenzadell’uomo presso l’abitazione coniugale; mentre la figlia, oltre a nutrire per ilpadre un forte risentimento, aveva lasciato l’abitazione familiare già dall’anno2017 ed aveva anch’ella omesso di far riferimento alla condotta ostile edagg r e s s i v a d e l l a mad r e n e i c on f r o n t i d e l p ad r e ; i l f i g l i o ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, si era limitato a riferire soltanto di discussioni verbalitra i genitori, addebitando tale situazione a motivi economici, senza faremenzione di presunti abusi sessuali ovvero di insulti che l’imputato avrebberivolto alla madre.Deduce ancora la difesa che la sentenza impugnata, illogicamente, avevafondato il giudizio di inattendibilità dei testi a discarico sulla mancatafrequentazione dell’ambiente familiare, senza replicare tale giudizio con riguardoal narrato della figlia e della sorella della persona offesa, anch’esse non facentiparte del nucleo familiare di imputato e denunciante.

I testi a discarico avevanocomunque fatto emergere la causa delle discussioni tra imputato e parte offesa eche proprio il comportamento di quest’ultima aveva determinato il loroallontanamento dalla frequentazione della famiglia.

Le dichiarazionidell’imputato, infine, secondo cui le discussioni erano sempre provocate dallacondotta violenta ed aggressiva della moglie, nei cui confronti non avevaperpetrato alcuna violenza sessuale, seppur riscontrate dai testi della difesa, nonerano state valutate dalla Corte di appello.Ribadisce la difesa che le dichiarazioni della figlia erano caratterizzate daeccessivo risentimento e rancore nei confronti dell’imputato, mentre ledichiarazioni del figlio, XXXXXXXXXXXXXXXX, oltre a scontare la condizione diritardo mentale da cui era affetto, non aveva fornito riscontri alle dichiarazionidella persona offesa, infine la sorella di quest’ultima aveva riferito che negliultimi quarant’anni erano cessati i rapporti con la famiglia della sorella.

Quantoalla persona offesa, ribadisce la difesa, che ella aveva omesso di riferire della suacondotta prevaricatrice e maltrattante, di non gradire la presenza in casadell’imputato e l’esito del procedimento originato da una precedente denunciaper maltrattamenti commessi nel periodo 2005-2015.2.5.

Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dei criteri di valutazione dellacondotta del ricorrente e degli elementi probatori acquisiti ex art. 192 cod. proc.pen., con riferimento al delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, comma 5-quater, cod. pen.Deduce la difesa in proposito che il teste XXXXXXXXXXXXXXXX non avevariferito la serialità delle presunte violenze sessuali secondo la cadenza descrittadalla persona offesa, limitandosi a riferire del solo episodio del 30/03/2024,mentre la teste XXXXXXXXXXXXXXXXXX non poteva riscontrare i denunciatiepisodi di violenza sessuale, in quanto avvenuti in un periodo temporale in cuicostei non viveva più presso l’abitazione familiare, essendosi trasferita a Romanel 2017.Contesta il ricorrente che la condotta contestatagli integri il reato di violenzasessuale e contesta, in ogni caso, l’argomentazione della Corte distrettuale con laquale è stata esclusa l’ipotesi di minore gravità, ex art. 609-bis, ultimo comma,cod. pen., ovverosia perché si tratterebbe di atti sessuali completi, posti inessere strappando di dosso i vestiti, senza aver riguardo, non tanto alla quantitàdi violenza fisica impiegata, quanto piuttosto alla qualità dell’atto compiuto, chedeve desumersi dall’intero contesto del fatto e delle condizioni personali dellavittima al fine di verificare se vi sia stata una minima compressione della libertàsessuale della vittima.2.6.

Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc.pen., in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentaleafferenti all’audizione del teste XXXXXXXXXXXXXXXX e alla nomina di unconsulente.Deduce sul punto la difesa che, al momento della indicazione del teste adiscarico, XXXXXXXXXXXXXXXX, non era nelle condizioni di poter conoscere lapatologia da cui era affetto il teste e se tale patologia potesse inficiare la capacitàdi testimoniare e di elaborare i ricordi, tanto più che la certificazione sanitaria erarisalente all’anno 2004 e nulla indicava in proposito, mentre la Corte di appelloaveva omesso ogni valutazione sulle modalità di svolgimento dell’esame delteste, essendo più volte stato richiamato dal Collegio giudicante ad evitare dirivolgere lo sguardo verso il pubblico, elemento quest’ultimo che aveva indotto ladifesa a chiedere il rinnovo dell’istruttoria finalizzata alla nomina di un consulenteper l’accertamento della capacità a testimoniare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità del decreto digiudizio immediato e degli atti a questo conseguenti per la presenza di un errorenelle generalità dell’imputato, è manifestamente infondato.Secondo quanto stabilito da questa Corte (Sez. 6, n. 1700 del 07/05/1999,Lucini, Rv. 214540; nello stesso senso, Sez. 5, n. 48065 del 27/09/2011,Bellezza, non mass.), l'insufficiente indicazione nel decreto che dispone ilgiudizio, degli elementi atti ad identificare l'imputato, integra una nullità aregime intermedio, che non è stata dedotta nei termini di cui all’art. 180 cod.proc. pen.Del resto, la consultazione degli atti, consentita in ragione della naturaprocessuale del vizio dedotto, esclude la nullità denunciata: l’erroneo nominativocontenuto nel decreto di giudizio immediato – XXXXXXXXXXXXXXX – risultabarrato a penna con l’indicazione in corsivo del nominativo del ricorrente, il qualeè comparso ed ha presenziato nel giudizio di primo grado, con l’assistenza delproprio difensore di fiducia (v. sentenza del Tribunale di Bari), senza eccepirenulla ed esercitando, proprio in quanto assistito da difensore fiduciario, il dirittodi difesa, né in ricorso è stato lamentato uno specifico pregiudizio conseguentealla intervenuta correzione a penna del nominativo del ricorrente nel decreto digiudizio immediato.2.

Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa citazione delricorrente nel giudizio di secondo grado, è inammissibile, dal momento che dallaconsultazione degli atti, consentita anche in questo caso dalla natura processualedel vizio dedotto, emerge non solo che la notifica della citazione per il giudizio diappello era stata eseguita regolarmente nelle mani del ricorrente in data16/11/2025, ma emerge altresì che l’imputato era presente nell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale era stato discusso e deciso il giudizio di appello, ed ilsuo difensore, proprio in ragione della presenza dell’assistito, aveva dichiarato dinon avere “questioni da sollevare”.3.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati perché propostifuori dai casi consentiti dallo scrutinio di legittimità.3.1.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che lecensure che, a dispetto del formale riferimento alla mancanza, contraddittorietàe illogicità della motivazione, si risolvano in confutazioni della valutazione,operata dai giudici di merito, del compendio probatorio acquisito in giudizio,anche sulla base di possibili letture alternative dello stesso, fuoriescono connettezza dai limiti cognitivi assegnati per legge al giudice di legittimità, finendoper attribuire allo stesso l'improprio e non consentito ruolo di un sindacato dimerito.

In tal senso concorrono infatti, tra le altre, le costanti affermazionisecondo cui, anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,introdotta dalla l. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione continuaa restare quello di sola legittimità sì che seguita ad esulare dai poteri della stessaquello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneanche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguatavalutazione delle risultanze processuali, rimanendo esclusa la possibilità che laverifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuovavalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dalgiudice di merito (tra le altre, Sez. 5, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv.236893; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652), così comequelle secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, e dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Deve aggiungersi che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazionenon richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta aciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'attod'impugnazione, ove il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste afondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai finidel giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte asostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nellasentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dalgiudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza dimotivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre,Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).3.2.

Ciò posto, le censure svolte negli esaminati motivi di ricorso ricadononelle inammissibilità ricordate, laddove si dolgono della mancata considerazionedi elementi che, ove adeguatamente considerati, avrebbe dovuto condurre laCorte di merito ad una pronuncia liberatoria per il reato di cui all’art. 572 cod.pen. e per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., in ragione della sentenza diproscioglimento emessa dal Tribunale di Bari il 13/09/2023 per le denunciatecondotte di maltrattamento commesse fino all ’aprile 2015, nonchédell’atteggiamento ostile ed aggressivo tenuto dalla persona offesa nei confrontidell’imputato e delle non correttamente valutate dichiarazioni rese dai figli diimputato e persona offesa.A fronte di tali rilievi finalizzati a valorizzare la valutazione giudiziaria dellecondotte tenute dall’imputato in anni precedenti a quelli oggetto di giudizio e adinquadrare i rapporti tra i coniugi in un ambito di conflittualità, con reciprocità dicondotte ostili ed aggressive, la sentenza impugnata ha dato logicamente conto(v. pagina 3 e seguenti) che il contesto probatorio di cui ha costituito epilogo lasentenza liberatoria del Tribunale di Bari del 13/09/2023 era del tutto differenteda quello oggetto di giudizio, nel quale, sebbene anche la persona offesa fossesolita atteggiarsi in maniera ostile ed aggressiva nei confronti del marito (ed erala stessa denunciante a riconoscerlo, perché esasperata), vi era tuttavia unaposizione asimmetrica delle parti, in cui la donna viveva comunque in unacondizione “di sopraffazione e di soggezione”, come desumibile dalle reiterateviolenze sessuali poste in essere dall’imputato con cadenza settimanale nelperiodo tra il 2016 e il 2024.3.3.

Del resto, le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in ordinealle violenze verbali e fisiche, ed anche sessuali, subìte, oggetto di ampia ediffusa valutazione nelle sentenze di merito, sono state ritenute attendibili, siaperché provviste di coerenza interna ed esterna e di logicità, sia perchériscontrate da vari elementi esterni, documentali (annotazione di poliziagiudiziaria del 30/03/2024, a seguito della segnalazione del figlio) e testimoniali,diretti e de relato.

I testimoni escussi hanno, infatti, confermato che quantoaccaduto il 30/03/2024, vale a dire un’aggressione verbale e fisica ai danni delladonna che si rifiutava di avere un rapporto sessuale con il ricorrente, costituivauna modalità ormai consueta dei rapporti tra i coniugi, in cui l’uomo, nonostantela coppia non condividesse più il letto coniugale da vari mesi, pretendeva diconsumare con la donna rapporti sessuali, con cadenza settimanale, nonostantel’esplicito dissenso spesso manifestato dalla denunciante, strappandole le copertee gli indumenti indossati, come confermato dal figlio XXXXXXXXXXXXXXXX conspecifico riferimento all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dagli altri figli e dalla sorelladell’imputato che hanno rimarcato il costante comportamento aggressivodell’imputato nei confronti della moglie.

La sentenza impugnata si fa carico,inoltre, di superare, senza vizi logici, le obiezioni della difesa sulle dichiarazionitestimoniali rese dalla sorella (v. pagina 9 della sentenza), sia su quanto riferitodai figli (v. pagine 10, 11 e 12 della sentenza).3.4.

Rileva, pertanto, il Collegio che i vizi dedotti in ricorso sono smentitidalla lettura della pronuncia impugnata, che consente di rilevare la sussistenza diun apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto dicolpevolezza per i contestati delitti, dovendosi ricordare come nel caso di speciericorre l'ipotesi di "doppia conforme", rilevante ai fini del controllo di legittimitàsulla motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiamia quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delleprove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).3.5.

Inoltre, la ritenuta tipicità delle condotte aggressive e violente poste inessere dal prevenuto non viene scalfita in considerazione del vissuto conflittualedella coppia oggettivamente rappresentato anche dalla persona offesa, siaperché la conflittualità reciproca viene prospettata dalla persona offesa comereazione a delle pretese vessatorie dell’imputato (che non le lesinava insulti eviolenze, oltre a pretendere la restituzione del denaro che l’uomo le avevaconsegnato per le necessità familiari, ove non fosse stato assecondato nelleprestazioni sessuali e nei servigi domestici richiesti), sia perché, secondo ilprevalente orientamento di legittimità, cui si intende dare continuità, il reato dimaltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotteviolente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli unidegli altri, dal momento che il reato di cui all'art. 572 cod. pen. non prevede ilr icorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di"compensazione" fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste inessere (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P., Rv. 286399; Sez. 3, n. 12026 del24/01/2020, M., Rv. 278968).3.6.

Va ricordato, in proposito, l’insegnamento di questa Corte secondo cuinon basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella delgiudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattualeper denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegareperché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata elampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impiantomotivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv.277091).

Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficienteche il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e ilimiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso sifonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate conla motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato,il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale edassoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso- che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrappostequelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimentoimpugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di meritoe sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, inmotivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).3.7.

Infine, quanto alla invocata circostanza attenuante speciale di cui all’art.609-bis, ultimo comma, cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez.3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 50336 del10/10/2019, Rv. 277615 e Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196) ha,ormai da tempo, affermato la regola interpretativa - pienamente condivisa daquesto Collegio - secondo la quale, in tema di violenza sessuale, ai fini dellaconfigurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, onde verificare se lalibertà sessuale della vittima - che è l’interesse tutelato dalla fattispecie - siastata compressa in maniera lieve, deve farsi riferimento a una valutazioneglobale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il gradodi coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, lesue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità ola reiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche intermini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie digravità lievi, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente lapresenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K.,Rv. 263821).Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso la circostanza attenuantedella minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., in ragionedella reiterazione delle condotte abusanti, delle modalità costrittive (“strappandodi dosso i vestiti della moglie nonostante il suo esplicito rifiuto”), della naturacompleta degli abusi sessuali imposti alla moglie, peraltro commessi in presenza,in casa, dei figli che percepivano le urla notturne della madre.Trattasi dunque di un apparato argomentativo nel suo complesso fondato suspecifiche risultanze processuali, idoneo a illustrare l'itinerario concettualeesperito dalla Corte di merito e dunque esente da vizi logico-giuridici, rispetto alquale le obiezioni difensive, concentrate sulla mancata verifica di unacompromissione della libertà sessuale della vittima, sono del tutto generiche.4.

Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.L’argomentazione in base alla quale la difesa aveva illustrato la necessitàdella rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, con la nomina di un consulenteper accertare la capacità a testimoniare, nonché di elaborare i ricordi e dirappresentarli, da parte di XXXXXXXXXXXXXXXX, figlio di imputato e parteoffesa, era stata ritenuta, non illogicamente, priva di rilievo dalla Cortete r r i to r i a l e , che aveva negato l a r i nnovaz ione de l l ’ i s t ru t to r i adibattimentale, ritenendo esaustivo il compendio probatorio acquisito in primogrado, esponendone diffusamente le ragioni, non senza precisare chesull’audizione del teste, indicato a discarico, aveva insistito la difesa delricorrente, ritenendo che non vi fossero ragioni per dubitare della sua capacità atestimoniare, per poi ribaltare la posizione in conseguenza delle dichiarazionirese.La decisione si pone nel solco tracciato da un consolidato orientamento dellaCorte di legittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo laquale l'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc.pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completezza dell'istruzionedibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio diappello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte od'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritengaindispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez.

U,n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci.

Rv. 266820; Sez. 2, n.3458 del 91/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391), sussistendo taleevenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchéquando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possaeliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo adinficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv.256228).Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto èrichiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga larinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del poterediscrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allostato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazioneimplicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno dellapronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementisufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità,con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n.1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv.245996).La motivazione della Corte di merito che ha disatteso l’istanza di rinnovodell’istruttoria dibattimentale è dunque coerente con gli indirizzi di legittimitàrichiamati, né è affetta da vizi di manifesta illogicità, sicchè è insindacabile inquesta sede.5.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trani, difensore di fiducia delricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 . Con sentenza de l 21 maggio 2025, i l Tr ibunale d i Bar icondannavaXXXXXXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze attenuantigeneriche prevalenti sulla circostanza aggravante, ritenuta la continuazione, allapena di anni quattro, mesi due di reclusione, in quanto ritenuto colpevole delreato di cui all’art. 572 cod. pen., per aver maltrattato la coniuge conviventeXXXXXXXXXXXX (capo 1), nonché del reato di agli artt. 81, 609-bis, 609-ter,comma 1, n. 5-quater, cod. pen. (capo 2), per aver, con più azioni esecutive delmedesimo disegno criminoso, costretto con violenza la moglie XXXXXXXXXXXX asubire rapporti sessuale completi. Il Tribunale applicava, inoltre, le peneaccessorie di legge e disponeva le statuizioni civili.Con sentenza del 12 dicembre 2025, la Corte di appello di Bari confermavala sentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, XXXXXXXXXXXXXXXXX,tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell’art. 429, comma 2, cod. proc.pen., per l’errata vocatio in ius contenuta nel decreto di giudizio immediatoemesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari.Lamenta la difesa che il decreto di giudizio immediato, emesso il 3 giugno2024 dal G.I.P. del Tribunale di Bari, conteneva un errore nella indicazione dellegeneralità dell’imputato, con la conseguenza che il predetto decreto e gli atti chene erano derivati dovevano considerarsi affetti da un vizio di nullità assoluta exart. 179 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 456 e 429 cod. proc. pen.,insanabile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell’art. 601, comma 1, cod. proc.pen., per la mancata esecuzione della notifica del decreto di citazione a giudizioin grado di appello.Lamenta la difesa che il decreto di citazione a giudizio in grado di appello perl’udienza del 12 dicembre 2025 non era stato notificato all’imputato e che laCorte di appello non aveva rilevato il difetto di notifica, né la difesa avevarinunciato alla eccezione preliminare, con la conseguenza che l’interoprocedimento celebratosi dinanzi alla Corte di appello doveva considerarsiinficiato da nullità.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dei criteri di valutazione dellacondotta del ricorrente e degli elementi probatori acquisiti ex art. 192 cod. proc.pen., con riferimento alla valenza giuridica della sentenza irrevocabile n. 4663del 2023 emessa dal Tribunale di Bari.Deduce la difesa che le argomentazioni contenute nella sentenza liberatorian. 4663 del 13/09/2023, emessa dal Tribunale di Bari, per condotte commessefino all’aprile 2015, non erano state valutate nella sentenza impugnata, sebbenela costruzione del fatto-reato fosse identica al presente procedimento, conl’abuso di bevande alcoliche da parte dell’imputato, e fosse stata la stessapersona offesa a descrivere dieci anni di vita matrimoniale, e sebbene lacondotta di violenza sessuale venga fatta risalire dalla persona offesa all’iniziodella vita matrimoniale, senza tuttavia averne fatto menzione nella denunciapresentata e nelle dichiarazioni rese nel procedimento penale conclusosi consentenza assolutoria.2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dei criteri di valutazione dellacondotta del ricorrente e degli elementi probatori acquisiti ex art. 192 cod. proc.pen., con riferimento al delitto di cui all’art. 572 cod. pen.Lamenta la difesa l’illogicità della sentenza impugnata, avuto riguardo alcollocamento dell’inizio delle presunte condotte maltrattanti a ridosso delprecedente procedimento conclusosi con sentenza assolutoria, costruendol’intera presunta condotta illecita, anche nel presente procedimento penale, conl’abuso di bevande alcoliche da parte dell’imputato, aggiungendo l’aspetto dellapresunta violenza sessuale fatta risalire all’inizio della vita coniugale e, quindi, adun periodo già oggetto di sindacato e giudicato dell’Autorità giudiziaria, nonchéavuto riguardo alle condotte ostili ed aggressive poste in essere dalla personaoffesa nei confronti del marito, che minavano la serenità familiare, non riferitedalla donna e non valorizzate nel giudizio di credibilità ed attendibilità delledichiarazioni della persona offesa.La difesa si duole dell’omessa valutazione di altre circostanze: la sorelladella persona offesa aveva taciuto che quest’ultima avesse un atteggiamentoostile ed aggressivo nei confronti dell’imputato, scontrandosi con lo stessopesantemente e manifestando la sua insopportazione per la permanenzadell’uomo presso l’abitazione coniugale; mentre la figlia, oltre a nutrire per ilpadre un forte risentimento, aveva lasciato l’abitazione familiare già dall’anno2017 ed aveva anch’ella omesso di far riferimento alla condotta ostile edagg r e s s i v a d e l l a mad r e n e i c on f r o n t i d e l p ad r e ; i l f i g l i o ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, si era limitato a riferire soltanto di discussioni verbalitra i genitori, addebitando tale situazione a motivi economici, senza faremenzione di presunti abusi sessuali ovvero di insulti che l’imputato avrebberivolto alla madre.Deduce ancora la difesa che la sentenza impugnata, illogicamente, avevafondato il giudizio di inattendibilità dei testi a discarico sulla mancatafrequentazione dell’ambiente familiare, senza replicare tale giudizio con riguardoal narrato della figlia e della sorella della persona offesa, anch’esse non facentiparte del nucleo familiare di imputato e denunciante. I testi a discarico avevanocomunque fatto emergere la causa delle discussioni tra imputato e parte offesa eche proprio il comportamento di quest’ultima aveva determinato il loroallontanamento dalla frequentazione della famiglia. Le dichiarazionidell’imputato, infine, secondo cui le discussioni erano sempre provocate dallacondotta violenta ed aggressiva della moglie, nei cui confronti non avevaperpetrato alcuna violenza sessuale, seppur riscontrate dai testi della difesa, nonerano state valutate dalla Corte di appello.Ribadisce la difesa che le dichiarazioni della figlia erano caratterizzate daeccessivo risentimento e rancore nei confronti dell’imputato, mentre ledichiarazioni del figlio, XXXXXXXXXXXXXXXX, oltre a scontare la condizione diritardo mentale da cui era affetto, non aveva fornito riscontri alle dichiarazionidella persona offesa, infine la sorella di quest’ultima aveva riferito che negliultimi quarant’anni erano cessati i rapporti con la famiglia della sorella. Quantoalla persona offesa, ribadisce la difesa, che ella aveva omesso di riferire della suacondotta prevaricatrice e maltrattante, di non gradire la presenza in casadell’imputato e l’esito del procedimento originato da una precedente denunciaper maltrattamenti commessi nel periodo 2005-2015.2.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dei criteri di valutazione dellacondotta del ricorrente e degli elementi probatori acquisiti ex art. 192 cod. proc.pen., con riferimento al delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, comma 5-quater, cod. pen.Deduce la difesa in proposito che il teste XXXXXXXXXXXXXXXX non avevariferito la serialità delle presunte violenze sessuali secondo la cadenza descrittadalla persona offesa, limitandosi a riferire del solo episodio del 30/03/2024,mentre la teste XXXXXXXXXXXXXXXXXX non poteva riscontrare i denunciatiepisodi di violenza sessuale, in quanto avvenuti in un periodo temporale in cuicostei non viveva più presso l’abitazione familiare, essendosi trasferita a Romanel 2017.Contesta il ricorrente che la condotta contestatagli integri il reato di violenzasessuale e contesta, in ogni caso, l’argomentazione della Corte distrettuale con laquale è stata esclusa l’ipotesi di minore gravità, ex art. 609-bis, ultimo comma,cod. pen., ovverosia perché si tratterebbe di atti sessuali completi, posti inessere strappando di dosso i vestiti, senza aver riguardo, non tanto alla quantitàdi violenza fisica impiegata, quanto piuttosto alla qualità dell’atto compiuto, chedeve desumersi dall’intero contesto del fatto e delle condizioni personali dellavittima al fine di verificare se vi sia stata una minima compressione della libertàsessuale della vittima.2.6. Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc.pen., in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentaleafferenti all’audizione del teste XXXXXXXXXXXXXXXX e alla nomina di unconsulente.Deduce sul punto la difesa che, al momento della indicazione del teste adiscarico, XXXXXXXXXXXXXXXX, non era nelle condizioni di poter conoscere lapatologia da cui era affetto il teste e se tale patologia potesse inficiare la capacitàdi testimoniare e di elaborare i ricordi, tanto più che la certificazione sanitaria erarisalente all’anno 2004 e nulla indicava in proposito, mentre la Corte di appelloaveva omesso ogni valutazione sulle modalità di svolgimento dell’esame delteste, essendo più volte stato richiamato dal Collegio giudicante ad evitare dirivolgere lo sguardo verso il pubblico, elemento quest’ultimo che aveva indotto ladifesa a chiedere il rinnovo dell’istruttoria finalizzata alla nomina di un consulenteper l’accertamento della capacità a testimoniare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità del decreto digiudizio immediato e degli atti a questo conseguenti per la presenza di un errorenelle generalità dell’imputato, è manifestamente infondato.Secondo quanto stabilito da questa Corte (Sez. 6, n. 1700 del 07/05/1999,Lucini, Rv. 214540; nello stesso senso, Sez. 5, n. 48065 del 27/09/2011,Bellezza, non mass.), l'insufficiente indicazione nel decreto che dispone ilgiudizio, degli elementi atti ad identificare l'imputato, integra una nullità aregime intermedio, che non è stata dedotta nei termini di cui all’art. 180 cod.proc. pen.Del resto, la consultazione degli atti, consentita in ragione della naturaprocessuale del vizio dedotto, esclude la nullità denunciata: l’erroneo nominativocontenuto nel decreto di giudizio immediato – XXXXXXXXXXXXXXX – risultabarrato a penna con l’indicazione in corsivo del nominativo del ricorrente, il qualeè comparso ed ha presenziato nel giudizio di primo grado, con l’assistenza delproprio difensore di fiducia (v. sentenza del Tribunale di Bari), senza eccepirenulla ed esercitando, proprio in quanto assistito da difensore fiduciario, il dirittodi difesa, né in ricorso è stato lamentato uno specifico pregiudizio conseguentealla intervenuta correzione a penna del nominativo del ricorrente nel decreto digiudizio immediato.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa citazione delricorrente nel giudizio di secondo grado, è inammissibile, dal momento che dallaconsultazione degli atti, consentita anche in questo caso dalla natura processualedel vizio dedotto, emerge non solo che la notifica della citazione per il giudizio diappello era stata eseguita regolarmente nelle mani del ricorrente in data16/11/2025, ma emerge altresì che l’imputato era presente nell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale era stato discusso e deciso il giudizio di appello, ed ilsuo difensore, proprio in ragione della presenza dell’assistito, aveva dichiarato dinon avere “questioni da sollevare”.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati perché propostifuori dai casi consentiti dallo scrutinio di legittimità.3.1. La costante giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che lecensure che, a dispetto del formale riferimento alla mancanza, contraddittorietàe illogicità della motivazione, si risolvano in confutazioni della valutazione,operata dai giudici di merito, del compendio probatorio acquisito in giudizio,anche sulla base di possibili letture alternative dello stesso, fuoriescono connettezza dai limiti cognitivi assegnati per legge al giudice di legittimità, finendoper attribuire allo stesso l'improprio e non consentito ruolo di un sindacato dimerito. In tal senso concorrono infatti, tra le altre, le costanti affermazionisecondo cui, anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,introdotta dalla l. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione continuaa restare quello di sola legittimità sì che seguita ad esulare dai poteri della stessaquello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneanche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguatavalutazione delle risultanze processuali, rimanendo esclusa la possibilità che laverifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuovavalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dalgiudice di merito (tra le altre, Sez. 5, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv.236893; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652), così comequelle secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, e dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Deve aggiungersi che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazionenon richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta aciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'attod'impugnazione, ove il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste afondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai finidel giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte asostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nellasentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dalgiudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza dimotivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre,Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).3.2. Ciò posto, le censure svolte negli esaminati motivi di ricorso ricadononelle inammissibilità ricordate, laddove si dolgono della mancata considerazionedi elementi che, ove adeguatamente considerati, avrebbe dovuto condurre laCorte di merito ad una pronuncia liberatoria per il reato di cui all’art. 572 cod.pen. e per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., in ragione della sentenza diproscioglimento emessa dal Tribunale di Bari il 13/09/2023 per le denunciatecondotte di maltrattamento commesse fino all ’aprile 2015, nonchédell’atteggiamento ostile ed aggressivo tenuto dalla persona offesa nei confrontidell’imputato e delle non correttamente valutate dichiarazioni rese dai figli diimputato e persona offesa.A fronte di tali rilievi finalizzati a valorizzare la valutazione giudiziaria dellecondotte tenute dall’imputato in anni precedenti a quelli oggetto di giudizio e adinquadrare i rapporti tra i coniugi in un ambito di conflittualità, con reciprocità dicondotte ostili ed aggressive, la sentenza impugnata ha dato logicamente conto(v. pagina 3 e seguenti) che il contesto probatorio di cui ha costituito epilogo lasentenza liberatoria del Tribunale di Bari del 13/09/2023 era del tutto differenteda quello oggetto di giudizio, nel quale, sebbene anche la persona offesa fossesolita atteggiarsi in maniera ostile ed aggressiva nei confronti del marito (ed erala stessa denunciante a riconoscerlo, perché esasperata), vi era tuttavia unaposizione asimmetrica delle parti, in cui la donna viveva comunque in unacondizione “di sopraffazione e di soggezione”, come desumibile dalle reiterateviolenze sessuali poste in essere dall’imputato con cadenza settimanale nelperiodo tra il 2016 e il 2024.3.3. Del resto, le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in ordinealle violenze verbali e fisiche, ed anche sessuali, subìte, oggetto di ampia ediffusa valutazione nelle sentenze di merito, sono state ritenute attendibili, siaperché provviste di coerenza interna ed esterna e di logicità, sia perchériscontrate da vari elementi esterni, documentali (annotazione di poliziagiudiziaria del 30/03/2024, a seguito della segnalazione del figlio) e testimoniali,diretti e de relato. I testimoni escussi hanno, infatti, confermato che quantoaccaduto il 30/03/2024, vale a dire un’aggressione verbale e fisica ai danni delladonna che si rifiutava di avere un rapporto sessuale con il ricorrente, costituivauna modalità ormai consueta dei rapporti tra i coniugi, in cui l’uomo, nonostantela coppia non condividesse più il letto coniugale da vari mesi, pretendeva diconsumare con la donna rapporti sessuali, con cadenza settimanale, nonostantel’esplicito dissenso spesso manifestato dalla denunciante, strappandole le copertee gli indumenti indossati, come confermato dal figlio XXXXXXXXXXXXXXXX conspecifico riferimento all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dagli altri figli e dalla sorelladell’imputato che hanno rimarcato il costante comportamento aggressivodell’imputato nei confronti della moglie. La sentenza impugnata si fa carico,inoltre, di superare, senza vizi logici, le obiezioni della difesa sulle dichiarazionitestimoniali rese dalla sorella (v. pagina 9 della sentenza), sia su quanto riferitodai figli (v. pagine 10, 11 e 12 della sentenza).3.4. Rileva, pertanto, il Collegio che i vizi dedotti in ricorso sono smentitidalla lettura della pronuncia impugnata, che consente di rilevare la sussistenza diun apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto dicolpevolezza per i contestati delitti, dovendosi ricordare come nel caso di speciericorre l'ipotesi di "doppia conforme", rilevante ai fini del controllo di legittimitàsulla motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiamia quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delleprove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).3.5. Inoltre, la ritenuta tipicità delle condotte aggressive e violente poste inessere dal prevenuto non viene scalfita in considerazione del vissuto conflittualedella coppia oggettivamente rappresentato anche dalla persona offesa, siaperché la conflittualità reciproca viene prospettata dalla persona offesa comereazione a delle pretese vessatorie dell’imputato (che non le lesinava insulti eviolenze, oltre a pretendere la restituzione del denaro che l’uomo le avevaconsegnato per le necessità familiari, ove non fosse stato assecondato nelleprestazioni sessuali e nei servigi domestici richiesti), sia perché, secondo ilprevalente orientamento di legittimità, cui si intende dare continuità, il reato dimaltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotteviolente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli unidegli altri, dal momento che il reato di cui all'art. 572 cod. pen. non prevede ilr icorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di"compensazione" fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste inessere (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P., Rv. 286399; Sez. 3, n. 12026 del24/01/2020, M., Rv. 278968).3.6. Va ricordato, in proposito, l’insegnamento di questa Corte secondo cuinon basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella delgiudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattualeper denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegareperché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata elampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impiantomotivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv.277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficienteche il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e ilimiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso sifonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate conla motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato,il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale edassoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso- che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrappostequelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimentoimpugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di meritoe sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, inmotivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).3.7. Infine, quanto alla invocata circostanza attenuante speciale di cui all’art.609-bis, ultimo comma, cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez.3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 50336 del10/10/2019, Rv. 277615 e Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196) ha,ormai da tempo, affermato la regola interpretativa - pienamente condivisa daquesto Collegio - secondo la quale, in tema di violenza sessuale, ai fini dellaconfigurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, onde verificare se lalibertà sessuale della vittima - che è l’interesse tutelato dalla fattispecie - siastata compressa in maniera lieve, deve farsi riferimento a una valutazioneglobale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il gradodi coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, lesue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità ola reiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche intermini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie digravità lievi, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente lapresenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K.,Rv. 263821).Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso la circostanza attenuantedella minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., in ragionedella reiterazione delle condotte abusanti, delle modalità costrittive (“strappandodi dosso i vestiti della moglie nonostante il suo esplicito rifiuto”), della naturacompleta degli abusi sessuali imposti alla moglie, peraltro commessi in presenza,in casa, dei figli che percepivano le urla notturne della madre.Trattasi dunque di un apparato argomentativo nel suo complesso fondato suspecifiche risultanze processuali, idoneo a illustrare l'itinerario concettualeesperito dalla Corte di merito e dunque esente da vizi logico-giuridici, rispetto alquale le obiezioni difensive, concentrate sulla mancata verifica di unacompromissione della libertà sessuale della vittima, sono del tutto generiche.4. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.L’argomentazione in base alla quale la difesa aveva illustrato la necessitàdella rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, con la nomina di un consulenteper accertare la capacità a testimoniare, nonché di elaborare i ricordi e dirappresentarli, da parte di XXXXXXXXXXXXXXXX, figlio di imputato e parteoffesa, era stata ritenuta, non illogicamente, priva di rilievo dalla Cortete r r i to r i a l e , che aveva negato l a r i nnovaz ione de l l ’ i s t ru t to r i adibattimentale, ritenendo esaustivo il compendio probatorio acquisito in primogrado, esponendone diffusamente le ragioni, non senza precisare chesull’audizione del teste, indicato a discarico, aveva insistito la difesa delricorrente, ritenendo che non vi fossero ragioni per dubitare della sua capacità atestimoniare, per poi ribaltare la posizione in conseguenza delle dichiarazionirese.La decisione si pone nel solco tracciato da un consolidato orientamento dellaCorte di legittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo laquale l'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc.pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completezza dell'istruzionedibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio diappello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte od'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritengaindispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U,n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n.3458 del 91/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391), sussistendo taleevenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchéquando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possaeliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo adinficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv.256228).Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto èrichiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga larinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del poterediscrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allostato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazioneimplicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno dellapronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementisufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità,con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n.1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv.245996).La motivazione della Corte di merito che ha disatteso l’istanza di rinnovodell’istruttoria dibattimentale è dunque coerente con gli indirizzi di legittimitàrichiamati, né è affetta da vizi di manifesta illogicità, sicchè è insindacabile inquesta sede.5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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