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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 15776/2023

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- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5277-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 11176/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 17/12/2021e notificata il successivo 20/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Palermo, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE rigettò la richiesta di rimborso del credito I.V.A. avanzata dal contribuente in relazione all’anno di imposta 2008; che l’adita C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 6395/2017, avverso la quale l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia che, con sentenza n. 11176/2021, depositata il 17/12/2021, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva –(a) infondata l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente sollevata dall’ AGENZIA , per doversi considerare la notifica telematica dello stesso nulla e non inesistente e, dunque, sanata dalla costituzione in giudizio dell’ufficio, nonché (b) inammissibili, per novità, le censure veicolate con il secondo ed il terzo motivo di appello; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato: che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. degli artt. 16, 16-bis e 21 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 3-bis della L. 53/1994 ” (cfr. ricorso, p.4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto (1) nulla -e non inesistente - la notifica telematica del ricorso introduttivo del giudizio eseguita dal NASCA e, conseguentemente, altrettanto erroneamente (2) la stessa sanata dalla costituzione di essa AGENZIA ; che il motivo è fondato; che risulta dalla gravata decisione che [OSCURATO:PERSONA] impugnò il diniego di rimborso notificatogli dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE “con atto depositato il 31 marzo 2017”; risulta, altresì, dal ricorso (cfr. p. 6, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), nonché dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure (delibazione consentita al Collegio, a cagione del vizio – error in procedendo - da scrutinare.

Cfr. Cass., Sez. 6-1, 25.9.2019, n. 23834, Rv. 655419-01), che quest’ultimo fu notificato all’ AGENZIA a mezzo p.e.c. in data 12.12.2016; che, secondo quanto previsto dall’art. 16 del decreto direttoriale del M.E.F. del 4 agosto 2015 emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, nonché dall’art. 2, comma 1, lett. c) del successivo decreto direttoriale del M.E.F. del 15 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Sicilia a far data dal 15 giugno 2017 (cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739), con la conseguente inapplicabilità, al procedimento de quo, dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, che legittimava l'utilizzo facoltativo (“possono avvenire in via telematica”) della notifica telematica tra le parti; che, avuto riguardo al principio di specialità del processo tributario, questa Corte ha peraltro chiarito che la notificazione degli atti a mezzo p.e.c., in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente (Cass., Sez. 6-5, 22.7.2019, n. 19638, non massimata), con inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex tunc , ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., conseguente alla costituzione dell’amministrazione intimata (arg. da Cass., Sez. 6-5, 11.6.2018, n. 15109, Rv. 649207- 01); che, alla luce di quanto precede e della esposta tempistica (anteriore al 15 giugno 2017) di proposizione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, dunque, erroneamente la C.T.R. ha ritenuto versarsi in presenza di una notifica (semplicemente) nulla e sanabile, anziché radicalmente inesistente e, conseguentemente, non suscettibile di sanatoria ex tunc; che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto: peraltro, non potendo essere la domanda proposta ab ovo, a cagione dell’intervenuto decorso del termine ex art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la decisione impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado di giudizio; che, quanto alle spese di lite, stante il recente consolidamento dell’orientamento sotteso all’accoglimento del primo motivo, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione rispetto a tutti i gradi di giudizio; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5277-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 11176/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 17/12/2021e notificata il successivo 20/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Palermo, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE rigettò la richiesta di rimborso del credito I.V.A. avanzata dal contribuente in relazione all’anno di imposta 2008; che l’adita C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 6395/2017, avverso la quale l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia che, con sentenza n. 11176/2021, depositata il 17/12/2021, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva –(a) infondata l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente sollevata dall’ AGENZIA , per doversi considerare la notifica telematica dello stesso nulla e non inesistente e, dunque, sanata dalla costituzione in giudizio dell’ufficio, nonché (b) inammissibili, per novità, le censure veicolate con il secondo ed il terzo motivo di appello; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato: che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. degli artt. 16, 16-bis e 21 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 3-bis della L. 53/1994 ” (cfr. ricorso, p.4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto (1) nulla -e non inesistente - la notifica telematica del ricorso introduttivo del giudizio eseguita dal NASCA e, conseguentemente, altrettanto erroneamente (2) la stessa sanata dalla costituzione di essa AGENZIA ; che il motivo è fondato; che risulta dalla gravata decisione che [OSCURATO:PERSONA] impugnò il diniego di rimborso notificatogli dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE “con atto depositato il 31 marzo 2017”; risulta, altresì, dal ricorso (cfr. p. 6, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), nonché dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure (delibazione consentita al Collegio, a cagione del vizio – error in procedendo - da scrutinare. Cfr. Cass., Sez. 6-1, 25.9.2019, n. 23834, Rv. 655419-01), che quest’ultimo fu notificato all’ AGENZIA a mezzo p.e.c. in data 12.12.2016; che, secondo quanto previsto dall’art. 16 del decreto direttoriale del M.E.F. del 4 agosto 2015 emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, nonché dall’art. 2, comma 1, lett. c) del successivo decreto direttoriale del M.E.F. del 15 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Sicilia a far data dal 15 giugno 2017 (cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12739), con la conseguente inapplicabilità, al procedimento de quo, dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, che legittimava l'utilizzo facoltativo (“possono avvenire in via telematica”) della notifica telematica tra le parti; che, avuto riguardo al principio di specialità del processo tributario, questa Corte ha peraltro chiarito che la notificazione degli atti a mezzo p.e.c., in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente (Cass., Sez. 6-5, 22.7.2019, n. 19638, non massimata), con inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex tunc , ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., conseguente alla costituzione dell’amministrazione intimata (arg. da Cass., Sez. 6-5, 11.6.2018, n. 15109, Rv. 649207- 01); che, alla luce di quanto precede e della esposta tempistica (anteriore al 15 giugno 2017) di proposizione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, dunque, erroneamente la C.T.R. ha ritenuto versarsi in presenza di una notifica (semplicemente) nulla e sanabile, anziché radicalmente inesistente e, conseguentemente, non suscettibile di sanatoria ex tunc; che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto: peraltro, non potendo essere la domanda proposta ab ovo, a cagione dell’intervenuto decorso del termine ex art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la decisione impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado di giudizio; che, quanto alle spese di lite, stante il recente consolidamento dell’orientamento sotteso all’accoglimento del primo motivo, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione rispetto a tutti i gradi di giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento d
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