CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza emessa il 22 gennaio 2026 dal Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati e la conferma dell'ordinanza impugnata; lette le richieste dei difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. '92), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '98), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro che, accogliendo le richieste dei difensori degli imputati, ha riservato di disporre, con separato provvedimento, l'emissione di un ordine europeo di indagine (di seguito 0.I.E.) ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/41 per chiedere alla Francia di impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione degli atti di indagine del procedimento penale francese rispetto al quale gli imputati sono da considerarsi terzi; ciò al fine di garantire loro l'esercizio "differito" del diritto di difesa tramite i rimedi • giurisdizionakt, previsti nello Stato di esecuzione, nonché l'accertamento dell'avvenuta notificazione del provvedimento di riconoscimento degli ordini europei di indagine emessi dalla Procura di Catanzaro. Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato ha accolto la richiesta di acquisire informazioni sui seguenti elementi: iscrizione degli imputati nei procedimenti penali delle [OSCURATO:PERSONA] francese e belga per reati ivi commessi; l'attestazione dell'arco temporale di estrazione delle chat dal server francese; la partecipazione di altre [OSCURATO:PERSONA] straniere alla estrazione di chat riferibili agli imputati; le modalità di estrazione, trasmissione in Italia delle chat; la copia forense delle chat estratte dalle utenze attribuite agli imputati. Il ricorrente deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata per le seguenti ragioni : i) l'ordinanza è stata emessa prima della fase definitoria dell'udienza preliminare e dell'ammissione del rito abbreviato; il) tale ordinanza potrebbe dar luogo ad una paralisi del processo in vista della definizione del giudizio di merito, atteso che, nel giudizio abbreviato, è stata fissata l'udienza del 18 febbraio per la requisitoria del Pubblico ministero, mentre, nel giudizio ordinario, il dibattimento dinanzi al Tribunale di Catanzaro inizierà il prossimo 17 Aprile; iii) il Giudice per l'Udienza Preliminare ha omesso di valutare i presupposti dell'ordine europeo di indagine previsti dall'art. 6 della Direttiva 2014/41/UE, ovvero che la misura investigativa richiesta esista nel diritto interno e che l'ordine sia necessario e proporzionato agli scopi perseguiti; iv) l'insindacabilità da parte dello Stato di emissione degli esiti 2dell'attività captativa legittimamente eseguita nello Stato di esecuzione e acquisita tramite 0.I.E.; v) la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato di esecuzione e l'onere gravante sulla difesa di allegare e provare i fatti indicativi di siffatta violazione. Sulla base di tali argomenti, ad avviso del ricorrente, il separato O.I.E. che il Giudice ha riservato di emettere non è necessario né proporzionato agli scopi perseguiti nel procedimento penale interno e, come tale, è rifiutabile dall'[OSCURATO:PERSONA] francese. Si tratta, infatti, di un provvedimento volto ad attivare un sindacato giurisdizionale postumo di utilizzabilità degli esiti dell'attività captativa acquisita all'estero. 2. Il Procuratore Generale, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha sottolineato che il provvedimento impugnato ha richiamato correttamente gli artt. 4, comma 4, d. Igs. n. 108 del 2017, in tema di controllo del giudice dell'esecuzione e notifica al soggetto indagato, e 14, comma 7, della Direttiva 2014/41/UE, mirando, in definitiva, a verificare la concreta possibilità degli imputati di far valere le proprie ragioni innanzi allo Stato di esecuzione dell'O.E.I., posto che le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 23755 del 2024, hanno individuato detto rimedio come l'unico esperibile in relazione ai requisiti di ammissibilità genetica del mezzo di prova o di ricerca della prova, rimedio che la Corte di cassazione francese individua nell'istituto previsto dall'art. 694-41 di quel codice di rito. Ad avviso del Procuratore Generale, il ricorrente adopera argomenti di tipo congetturale quando asserisce, prima ancora che l'ordine europeo abbia avuto esito, che questo potrebbe essere disatteso dalle autorità francesi o che i suoi risultati potrebbero essere valutati dal Giudice nazionale secondo uno standard di perfetta conformità al diritto interno, anziché in un'ottica di mero controllo del rispetto dei diritti fondamentali. 3.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle Associazioni antiusura, ha depositato una memoria in cui ha insistito per la legittimità delle intercettazioni acquisite tramite ordine europeo di indagine ed ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati e la conferma dell'ordinanza impugnata con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato una memoria in cui, nel concludere per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, hanno richiamato, a sostegno 3della legittimità del provvedimento impugnato, gli artt. 2 e 32 della Direttiva 2014/41, nonché gli artt. 27 e 31 d.lgs n. 108 del 2017, e gli artt. 422 e 441 cod. proc. pen. Si è, infatti, sottolineato che il provvedimento impugnato ha sostanzialmente richiesto la cristallizzazione di tutti gli atti sottesi alle indagini condotte in Francia, al fine di garantire l'eventuale accesso degli imputati ai diritti connessi, primo fra tutti quello di contestazione. Si rileva, inoltre, che l'art. 694- 41 del codice di procedura penale francese, disciplinando la procedura di esecuzione dell'O.E.I. richiesto da altro Stato membro, prevede che le persone interessate siano informate della possibilità di proporre rimedi giurisdizionali avverso il provvedimento di riconoscimento o esecuzione dell'ordine, escludendo, conformemente alla Direttiva, la contestabilità nello Stato di esecuzione delle ragioni di merito poste a fondamento dell'O.E.I.; nel caso di specie, allo stato degli atti, non risulta alcuna notifica del provvedimento di riconoscimento o esecuzione dell'O.E.I. emesso dall'autorità giudiziaria francese né alla persona interessata né al suo difensore, in violazione delle previsioni della Direttiva 2014/41/UE, del codice di procedura penale francese e del d.lgs. n. 108 del 2017.Tale omissione ha impedito l'esercizio di un rimedio giurisdizionale effettivo in Francia e la verifica, in quella Sede, della documentazione processuale relativa al procedimento estero. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. '92) e [OSCURATO:PERSONA] (cl. '98), ha depositato una memoria in cui, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha sottolineato che l'iniziativa istruttoria non è finalizzata a un improprio sindacato sull'operato delle autorità francesi, né a rimettere in discussione in via generale la validità del procedimento acquisitivo estero, ma tende a consentire alla difesa di acquisire gli elementi necessari per adempiere a quell'onere di allegazione che le stesse Sezioni Unite hanno posto a suo carico. 6. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, rilevando, quanto al rimedio interno previsto dall'ordinamento francese, che la Corte di cassazione francese ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione al rimedio disciplinato dall'art 694-41 del codice di rito, rimedio azionabile solo quando la Francia ha raccolto le prove in esecuzione di un O.E.I. emesso da uno Stato estero e non anche nella diversa fattispecie in cui, come nel caso in esame, detto Stato, nella veste di Stato d'esecuzione, 4già disponeva delle prove richieste a mezzo 0.E.I., perché pre-acquisite nel quadro di un proprio procedimento penale interno. Ne discende che, ad oggi, il soggetto, non indagato in Francia, ma imputato nel proprio Paese di residenza sulla scorta delle captazioni disposte nel quadro del procedimento base transalpino, non dispone di alcun rimedio per adire il giudice dello Stato di esecuzione al fine di contestare sia la legittimità del trasferimento dei risultati delle intercettazioni sia la sottostante intercettazione. 7. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato delle memorie nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nelle quali, previo richiamo del meccanismo alla base dell'ordine europeo di indagine, si è concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. 8. Sono state, infine, depositate conclusioni da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) con le quali i difensori hanno concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non può considerarsi abnorme, ma, anzi, si inserisce pienamente nella cornice ermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite "[OSCURATO:PERSONA]" e "Gjuzi" che, pronunciandosi sul tema della legittimità dell'ordine europeo di indagine finalizzato all'acquisizione dalla competente [OSCURATO:PERSONA] francese del contenuto delle comunicazioni scambiate mediante criptofonini, hanno affermato che l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice del procedimento nel quale dette risultanze istruttorie vengono acquisite rileva che, in relazione ad esse, si è verificata la violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo (cfr. Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Rv. 286589 - 04, [OSCURATO:PERSONA]) o che il loro impiego determinerebbe una violazione di tali diritti, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da 5cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 05). 1.1. Le richieste difensive formulate nel presente procedimento sono state determinate proprio dall'esigenza di poter soddisfare tale onere di allegazione. Come risulta dal provvedimento impugnato, infatti, si è trattato di richieste che, a differenza di quanto accaduto in precedenti fasi del presente procedimento (si veda, ad esempio, la sentenza emessa da Sez. 6, n. 33839 del 3/7/2025 nell'incidente cautelare promosso da [OSCURATO:PERSONA]), hanno superato il carattere della mera esploratività, avendo i difensori dimostrato nel corso dell'udienza preliminare di avere inutilmente attivato una interlocuzione con l'[OSCURATO:PERSONA] francese «al fine di ottenere i documenti necessari per la valutazione e la predisposizione della attività di tutela dei diritti fondamentali». 1.2. L'ordinanza impugnata, accogliendo le istanze difensive, ha correttamente richiamato l'art. 32 della Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014, che, al par. 1, consente all'autorità di emissione di emettere un O.I.E. per adottare provvedimenti intesi a impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove. Tale potere non pare contestato dal ricorrente che, tuttavia, senza tenere in debita considerazione la consistente progressione ermeneutica registratasi nella vicenda in esame - in cui, anche con riferimento all'aspetto relativo alla concreta attuazione delle garanzie difensive, sono intervenute sia le Sezioni Unite, con le sentenze sopra citate, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 30/4/2024, C-670/22 - sembra prospettare, invece, una carenza di potere in concreto, in ragione della stasi che esso determinerebbe nel procedimento interno. 2. Va, innanzitutto, rammentato che la categoria dell'abnormità dell'atto è stata individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con riferimento alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale con l'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento, cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori in quanto non espressamente previsti dalla legge (cfr. Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287607; Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01 Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603). 6Si è, infatti, sostenuto che l'abnormità è qualificabile come strutturale laddove: a) il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, e, dunque, adottato in una situazione di carenza di potere in astratto; b) il provvedimento sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale», in una situazione, dunque, di carenza di potere in concreto (così, da ultimo, Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287607). Si è tuttavia chiarito che in entrambe le ipotesi il vizio della abnormità è configurabile solo se causa un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alla facoltà delle parti. In particolare, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42603 del 13/07/2023, "[OSCURATO:PERSONA]", hanno ulteriormente specificato i termini della categoria dell'abnormità funzionale, chiarendo che la stessa non è autonoma da quella dell'abnormità strutturale, ma indica, piuttosto, le ipotesi in cui la carenza di potere consegue, non all'assenza di una astratta previsione normativa, ma alla valutazione delle conseguenze sul piano processuale dell'emissione dell'atto abnorme. Si è, infatti, affermato che, di fronte a un provvedimento che causa la stasi processuale, se non si è in grado di individuare le specifiche ragioni normative di un difetto di potere, occorre, comunque, verificare, prima di concludere per la sua abnormità, se il sistema accordi o meno altri rimedi per correggere o superare gli effetti dell'atto. In altre parole, si richiede di verificare se le conseguenze che derivano da tale atto sono o meno irreparabili. 3. Il ricorso in esame, pur denunciando l'abnormità del provvedimento impugnato, si limita a prospettare, in termini meramente congetturali, una possibile stasi del procedimento, correlata al rifiuto da parte dello Stato di esecuzione in ragione di una imprecisata sproporzione dell'atto richiesto rispetto ai suoi scopi. Omette, tuttavia, di considerare che l'abnormità funzionale è configurabile solo nel caso in cui, come sopra precisato, la situazione di stallo consegua ad un esercizio "sviato" del potere rispetto al modello legale, sviamento su cui il ricorso tace, limitandosi a insistere sulla denunciata "stasi" processuale. Osserva questa Corte che, in disparte il contenuto assertivo e meramente congetturale delle argomentazioni esposte nel ricorso, le conclusioni sostenute appaiono distoniche rispetto al riconosciuto carattere relativo della presunzione di rispetto dei diritti fondamentali nei rapporti di cooperazione giudiziaria in materia 7penale all'interno dell'Unione europea, e, soprattutto, alla ratio ispiratrice del sistema introdotto dalla Direttiva 2014/41/UE e all'esigenza, sottolineata anche dalla [OSCURATO:PERSONA] Sezione della Corte di Giustizia con la citata sentenza C-670/22, che la circolazione delle prove nell'ambito dell'Unione europea avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione EDU. 3.1. In particolare, nel caso in esame l'O.I.E. è stato emesso su richiesta degli imputati (facoltà prevista dall'art. 31 d. Igs. n. 108 del 2017) e in funzione di assicurare loro l'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento francese in relazione alle modalità di acquisizione delle intercettazioni trasmesse in esecuzione del precedente O.I.E. e al suo riconoscimento, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Direttiva 2014/41/UE. Tale norma prevede, tra l'altro, che: - gli Stati membri assicurano che i mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell'OEI (par.1); - le ragioni di merito dell'emissione dell'O.E.I. possono essere impugnate soltanto mediante un'azione introdotta nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione (par. 2); -lo Stato di emissione tiene conto del fatto che il riconoscimento o l'esecuzione di un O.E.I. sono stati impugnati con successo conformemente al proprio diritto nazionale. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l'O.E.I. (par. 7). Come chiarito dalla [OSCURATO:PERSONA] Sezione della Corte di Giustizia, con la citata sentenza emessa nella causa C-670/22, la Direttiva 2014/42/UE individua due diversi momenti di tutela: da un lato quello davanti all'autorità dello Stato di esecuzione che deve acquisire e consegnare le prove e, dall'altro lato, quello davanti all'autorità dello Stato di emissione che quelle prove intende chiedere e poi utilizzare. La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che la Direttiva 2014/41 garantisce un controllo giurisdizionale del rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate in quanto: - spetta all'organo giurisdizionale dello Stato di emissione controllare il rispetto delle condizioni di emissione dell'ordine europeo di indagine previste dall'art. 6 della Direttiva; - l'art. 14, par. 7, impone agli Stati membri di assicurare che, nel procedimento penale avviato nello Stato di emissione, siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite tale ordine europeo di indagine. Pertanto, tale disposizione deve essere interpretata nel senso 8che essa impone al giudice penale nazionale di espungere, nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, informazioni ed elementi di prova se tale persona non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su tali informazioni ed elementi di prova e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti; - qualora mediante un ordine europeo di indagine l'autorità di emissione intenda ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, tale autorità non è autorizzata a controllare la regolarità del distinto procedimento con il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove di cui essa chiede la trasmissione. 3.2. Sulla base di tali chiace indicazioni ermeneutiche, questa Corte ha, pertanto, escluso la proponibilità dinanzi al giudice italiano delle questioni riguardanti l'acquisizione della prova all'estero, che sono di competenza dello Stato di esecuzione, secondo un principio tradizionale della cooperazione giudiziaria che fa salva soltanto la rilevanza di violazioni di diritti fondamentali che si ripercuotano sulla utilizzabilità della prova in Italia (così, tra le tante, Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, Gammariello). Inoltre, con riferimento a una fattispecie analoga a quella in esame, si è affermato che non può dedursi dinanzi al giudice dello Stato di emissione l'acquisizione illegittima, in quanto avvenuta in violazione del diritto di difesa e del disposto dell'art. 6 Convenzione EDU, degli esiti di intercettazioni trasmessi da un'autorità giudiziaria straniera, nel caso in cui non si provi il previo esperimento dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 524 del 23/10/2025, dep. 2026, Calvaruso, Rv. 289192 - 01). 4. Nel caso in esame, dunque, l'ordine europeo di indagine è stato emesso proprio in funzione dell'esercizio delle prerogative difensive nell'ambito dell'ordinamento francese nel quale, peraltro, con il recepimento della Direttiva 2014/41, e, in particolare, dell'art. 14, par. 1, è stato introdotto l'art. 694-41 del codice di procedura penale che, sostanzialmente, estende i rimedi impugnatori interni agli atti compiuti sul territorio nazionale in applicazione di un ordine europeo di indagine. Tale rimedio è stato valorizzato anche dalla Corte EDU nella sentenza del 24 settembre 2024, A.L. e E.J. c. Francia, in cui, in una fattispecie relativa alla trasmissione di conversazioni acquisite dalla rete criptata "Encrochat" in esecuzione di un ordine europeo di indagine, è stata dichiarata la irricevibilità della domanda a causa del mancato esaurimento del ricorso interno. 94.1.Va, peraltro, considerato, sempre a conferma delle necessità e proporzionalità del provvedimento impugnato, che la Corte di cassazione francese, investita della richiesta di dichiarazione della nullità delle intercettazioni autonomamente eseguite nell'ambito di un procedimento interno e successivamente trasmesse all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un 0.E.I., con la sentenza emessa il 23/9/2025 ha chiarito il limitato ambito di applicabilità di tale rimedio, escludendo che lo stesso possa applicarsi: i) alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità francesi; li) nel caso in cui il procedimento a carico dell'imputato si svolga in un altro Stato. Sulla base di tale circoscritto perimetro applicativo del rimedio interno, la Corte di cassazione francese, con la medesima sentenza, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sulla seguente questione: se, nel caso in cui un ordine europeo di indagine sia stato emesso dalle autorità di uno Stato dell'Unione europea, non per compiere un atto di indagine, bensì per l'acquisizione di prove già in possesso delle autorità di un altro Stato dell'Unione europea, l'articolo 14, par. 1, della Direttiva 2014/41/UE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro di esecuzione che non prevede che la persona alla quale sono opposte nello Stato di emissione le prove ottenute con la richiesta di indagine europea disponga di un mezzo d'impugnazione nello Stato di esecuzione che le consenta di contestarne la regolarità e la necessità (si tratta della causa C-625/25, Prudniez). 5. Una volta riconosciuta la sussistenza di un potere effettivo del Giudice interno di emettere l'ordine europeo di indagine e la sua funzionalità ad assicurare l'esercizio delle prerogative difensive nello Stato di esecuzione - in ragione della quale deve, inoltre, escludersi la prospettata violazione del principio di proporzione - va, infine, affrontato l'ultimo profilo posto dal ricorrente, ovvero l'asserita stasi che il provvedimento impugnato determinerebbe nel procedimento interno. Ebbene, rileva questa Corte che, in disparte il tenore assertivo e meramente congetturale di tale assunto, come rilevato dal Procuratore Generale, lo stesso è in contrasto con il sistema procedurale interno che ben conosce la possibilità di approfondimenti istruttori tanto nella fase dell'udienza preliminare (art. 422 cod. proc. pen.) che del giudizio abbreviato (art. 445, comma 5, cod. proc. pen.), senza che a ciò possa imputarsi una indebita paralisi della fase processuale. 106. Nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali, stante l'eccentricità della memoria depositata rispetto all'oggetto del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M