CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12491/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 09/11/1983 avverso la sentenza del 15/12/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli con la quale gli è stata applicata la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere detenuto 421,04 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in complessive 280 dosi. Rilevato che l'unico motivo, con cui deduce l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p. avendo il primo giudice omesso di compiere la valutazione in ordine alla sussistenza delle cause di non punibilità, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Il motivo di ricorso risulta manifestatamente inammissibile avendo il primo giudice specificatamente motivato in ordine alla esclusione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila. P.Q.M