CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43523/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 8 maggio 2018 la Corte di appello di Brescia, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna della Pellerini per la truffa contestata (decisa in primo grado con sentenza del 7 novembre 2017) e, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Brescia in data 15.12.2015, rterminava il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale sentenza, in seguito a notifica per estratto all'imputato della sentenza di appello, in data 3 aprile 2020, il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in quanto l'aumento per la continuazione sarebbe stato complessivamente superiore al triplo della pena stabilita per il reato base. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché tardivo. 1.1. Il collegio ribadisce l'autorevole interpretazione secondo cui la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. La Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01). Tanto premesso, si riafferma che all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 3, Sentenza n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, Rv. 270217 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4855 del 29/11/2012, dep. 2013, Rhazouani, Rv. 254427 - 01). 1.2. Dunque sul termine per proporre ricorso per cassazione non ha alcuna influenza la notifica dell'estratto della sentenza di appello, che, nel caso di specie, veniva erroneamente effettuata nonostante la Pellerini non ne avesse diritto: l'impugnazione è pertanto tardiva (proposta il 3 aprile 2020 contro sentenza pronunciato..1'8 maggio 2018 la cui motivazione è stata regolarmente depositata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 22 ottobre