CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIjdato udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Aglio nei confronti della sentenza del 12/6/2019 del Tribunale di Bari, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato tale pena, ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. e in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, in 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata, con la quale, tra l'altro, era stata disposta la confisca del denaro sequestrato. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza assoluta di motivazione nella parte relativa alla conferma della confisca del denaro, non essendo tra l'altro stato accertato alcun episodio di cessione di stupefacenti, né essendo stato fatto alcun riferimento alla eventuale sproporzione tra la somma rinvenuta e i redditi del ricorrente, che ne avrebbe consentito la confisca ai sensi dell'art.240 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Con esso, infatti, il ricorrente si duole, peraltro genericamente, limitandosi a denunciare la mancanza di motivazione sul punto e l'assenza di contestazioni di condotte di cessione (peraltro infondatamente, essendo stata contestata proprio la cessione di stupefacenti a più persone per il corrispettivo di 255 euro sequestrato al ricorrente e poi confiscato quale prezzo del reato), della conferma della confisca del denaro, omettendo dì considerare la sua rinuncia al relativo motivo di appello, che ha determinato la definitività della statuizione sulla confisca, con la conseguente preclusione a sollevare qualsiasi doglianza sul punto, posto che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sugli altri motivi di impugnazione oggetto di rinuncia, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla mancanza della motivazione in ordine alla conferma della confisca del denaro è preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, con la conseguente inammissibilità del ricorso.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I