CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 10697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \)7 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui in data 15.5.2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di applicazione di misure alternative alla detenzione; Premesso che l'istanza è stata ritenuta inammissibile perché, sebbene presentata da detenuto per reati c.d. ostativi ex art. 4-bis L. n. 354 del 1975, non allegava alcun elemento utile di fini dell'accertamento delle condizioni di impossibilità/inesigibilità della collaborazione; Rilevato che il ricorso non contesta la motivazione della declaratoria di inammissibilità - ovvero la mancata allegazione di elementi comprovanti la impossibilità di collaborazione e l'esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata - ma ambisce piuttosto a supplire a ciò, indicando ora al giudice della legittimità gli elementi omessi e, peraltro, in modo generico; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso sia da considerarsi inammissibile, in quanto il thema decidendum del giudizio di legittimità è inderogabilmente delimitato dagli elementi sottoposti al giudice del provvedimento impugnato, sicché i poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione non possono estendersi oltre tali limiti; Aggiunto che il ricorrente deve essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci