Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2025

Cassazione n. 16711/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. tRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 novembre 2025 il Tribunale di Isernia, su segnalazione della Procura della Repubblica di Isernia, diell'ahava disponeva la revoca dell'ordinanza emessa il 10 novembre 2025, con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza irrevocabile deliberata dallo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. 2.

Avverso questa ordinanza"lIolanda [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che era stato deliberato de plano, al di fuori delle ipotesi che consentono al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi senza il contraddittorio delle parti processuali, non potendo ritenersi la questione prospettata nell'interesse della ricorrente, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., connotata da manifesta infondatezza.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre premettere che il modello procedirnentale prefigurato per il processo penale di esecuzione è delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., che prevede la celebrazione di un'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, per dare modo alle stesse di interloquire, in contraddittorio, davanti al giudice.

Tuttavia, è prevista una deroga alla regola generale, con la possibilità di un epilogo decisorio anticipato dell'incidente di esecuzione, rilevante in termini d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante l'emissione di un decreto reso con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza «costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata [...]» ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge [...]».

Ne discende che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dai casi espressamente previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da 2nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. 3.

Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la revoca dell'ordinanza emessa il 10 novembre 2025, disposta dal Tribunale di Isernia su segnalazione della Procura della Repubblica di Isernia, veniva pronunciata, senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non potendo ritenersi ictu ()cui/ incontroversa la questione oggetto di vaglio.

Tale questione processuale, in particolare, riguardava la revoca dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Isernia il 10 novembre 2025, con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza irrevocabile deliberata dallo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2024.

Il percorso processuale seguito dal Giudice dell'esecuzione, quindi, appare in contrasto con il modello procedimentale descritto nel paragrafo precedente, nel rispetto del quale il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., solo quando l'istanza manchi dei requisiti affermati dalla legge e la presa di atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, come affermato da questa Corte, in un illuminante arresto giurisprudenziale, secondo cui «il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01).

Ne è dubitabile che, nel caso di specie, il Tribunale di Isernia ha compiuto un vaglio connotato da discrezionalità, rivalutando i presupposti che avevano legittimato il Tribunale di Isernia ad adottare, il 10 novembre 2025, il provvedimento revocato, con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza irrevocabile deliberata dallo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2024.

Ne discende che, nel caso di specie, si è verificata una nullità assoluta, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., attinente all'instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che determina la nullità del giudizio e del provvedimento oggetto d'impugnazione.

34. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Isernia, affinché provveda a un nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. tRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 novembre 2025 il Tribunale di Isernia, su segnalazione della Procura della Repubblica di Isernia, diell'ahava disponeva la revoca dell'ordinanza emessa il 10 novembre 2025, con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza irrevocabile deliberata dallo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. 2. Avverso questa ordinanza"lIolanda [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che era stato deliberato de plano, al di fuori delle ipotesi che consentono al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi senza il contraddittorio delle parti processuali, non potendo ritenersi la questione prospettata nell'interesse della ricorrente, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., connotata da manifesta infondatezza. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che il modello procedirnentale prefigurato per il processo penale di esecuzione è delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., che prevede la celebrazione di un'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, per dare modo alle stesse di interloquire, in contraddittorio, davanti al giudice. Tuttavia, è prevista una deroga alla regola generale, con la possibilità di un epilogo decisorio anticipato dell'incidente di esecuzione, rilevante in termini d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante l'emissione di un decreto reso con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza «costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata [...]» ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge [...]». Ne discende che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dai casi espressamente previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da 2nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la revoca dell'ordinanza emessa il 10 novembre 2025, disposta dal Tribunale di Isernia su segnalazione della Procura della Repubblica di Isernia, veniva pronunciata, senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non potendo ritenersi ictu ()cui/ incontroversa la questione oggetto di vaglio. Tale questione processuale, in particolare, riguardava la revoca dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Isernia il 10 novembre 2025, con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza irrevocabile deliberata dallo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2024. Il percorso processuale seguito dal Giudice dell'esecuzione, quindi, appare in contrasto con il modello procedimentale descritto nel paragrafo precedente, nel rispetto del quale il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., solo quando l'istanza manchi dei requisiti affermati dalla legge e la presa di atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, come affermato da questa Corte, in un illuminante arresto giurisprudenziale, secondo cui «il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01). Ne è dubitabile che, nel caso di specie, il Tribunale di Isernia ha compiuto un vaglio connotato da discrezionalità, rivalutando i presupposti che avevano legittimato il Tribunale di Isernia ad adottare, il 10 novembre 2025, il provvedimento revocato, con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza irrevocabile deliberata dallo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2024. Ne discende che, nel caso di specie, si è verificata una nullità assoluta, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., attinente all'instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che determina la nullità del giudizio e del provvedimento oggetto d'impugnazione. 34. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Isernia, affinché provveda a un nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16711/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris