CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36795/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PRATO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pisa aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. perché si impossessava al fine di trarne profitto di un portafogli sottratto a tale [OSCURATO:PERSONA] introducendosi all'interno dell'ufficio sito nel capannone della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 550,00 di multa. 2. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in riferimento alla violazione dei principi del procedimento in assenza dell'imputato dettati dalla legge 28 aprile 2014 n. 67. Deduce che il giudizio di primo grado si è svolto senza che l'imputato avesse conoscenza del processo e che la Corte d'appello nell'ordinanza di restituzione in termini per proporre il giudizio di appello ha ritenuto erroneamente che a fronte della mancata conoscenza del giudizio di primo grado il diritto di difesa dell'imputato fosse assicurato mediante la possibilità di proporre riti alternativi. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in riferimento alla mancata configurazione della fattispecie tentata. Deduce che nel caso in esame, a fronte delle dichiarazioni della persona offesa e dell'ufficiale di P.G., non si ritiene configurato il reato consumato bensì quello tentato atteso che il Romano veniva fermato ancora all'interno del luogo dove il furto si sarebbe consumato non avendo quindi mai acquisito la piena disponibilità del bene. Con il terzo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen. in riferimento alla determinazione della pena ed, in particolare, all'applicazione della recidiva contestata. Rileva che la Corte territoriale avrebbe sopperito alla totale mancanza di motivazione da parte del giudice di primo grado sull'applicazione della recidiva ritenendo solo che la nuova violazione del precetto penale avrebbe condotto ad un giudizio negativo circa la personalità dell'imputato.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'esame della censura comporta la disamina della disciplina transitoria in relazione all'introduzione del c.d. processo in absentia. La disciplina de qua è stata introdotta dall'art. 15-bis della legge 11 agosto 2014, n. 118, con cui veniva integrata la legge 28 aprile 2014, n. 67. Detta norma, nel suo primo comma, stabilisce: «Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado». Tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata dalla previsione contenuta nel secondo comma, secondo cui: «In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». La verifica giurisdizionale prescritta dall'art. 15-bis della legge 11 agosto 2014, n. 118 deve essere compiuta alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità» (Sez. 1, n. 8654 del 21.12.2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411; Sez. 5, n. 57733 del 31.10.2017, Crescenzo, Rv. 271988; Sez. 2, n. 18813 del 10.1.2017, Popa, Rv. 269796; Sez. 5, n. 34180 del 17.2.2016, Golemi, Rv. 267655; Sez. F, n. 37576 del 20.8.2015, Rv. 264770). Secondo quanto affermato nella stessa pronuncia di legittimità, queste conclusioni si impongono alla luce dei lavori preparatori della legge 11 agosto 2014, n. 118, da cui si evince «da un lato, che la nuova ed organica disciplina, che ha interamente sostituito il precedente rito contumaciale, è volta a tutelare da possibili pregiudizi l'imputato non presentatosi al processo in conseguenza di situazioni d'irreperibilità, dalla quale fosse conseguita la mancata conoscenza di esso, e non già quello consapevolmente assente; e, dall'altro, che anche l'esigenza appena menzionata è stata considerata recessiva, a fronte del rischio che si determinassero incertezze applicative, connesse al regime delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di processi (di primo grado) celebrati e conclusi in regime di contumacia». Occorre, infine, precisare che l'art. 15-bis della legge 11 agosto 2014, n. 118 ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale 24 aprile 2019, n. 102, con cui venivano respinte le censure di costituzionalità proposte con riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost. L'imputato condannato in contumacia, che sia stato restituito nel termine per impugnare la sentenza di primo grado per non aver avuto effettiva conoscenza del giudizio a suo carico a causa della mancata conoscenza incolpevole della citazione a giudizio, ha diritto di ottenere in appello la rinnovazione della istruzione dibattimentale, trattandosi dell'unica interpretazione degli art. 175 e 603 c.p.p. conforme agli art. 24 e 111 cost., nonché all'art. 6 Cedu, così come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 25 novembre 2008 nel caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (Cass. Sez. 3, n. 24.6.2014 n. 39898). Venendo al caso in esame, il processo de quo è assoggettato alla disciplina del processo in contumacia. Non risulta che l'imputato abbia chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, né ha chiesto riti alternativi. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Ed invero, va ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20.11.2020, Tocco, Rv. 280306). Nella specie la questione della qualificazione del fatto come tentativo e non già come reato consumato non è stata dedotta nei motivi di appello. 3.3. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato. Ed invero il giudice d'appello ha adeguatamente motivato circa l'applicazione della recidiva ritenendo che il fatto ascritto all'imputato sia espressione di una maggiore pericolosità tenuto conto delle condanne in precedenza riportate.Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso, manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua