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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 34375/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza emessa in data 24/04/2015 dalla Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 24/06/2023 a seguito di sentenza della Corte di cassazione del 14/06/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per aver concorso nella cessione di chilogrammi 60,464 di hashish in data 16/06/2008. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] formulando tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento del fatto in ordine alla maturazione del termine di prescrizione, alle modalità di emersione della causa di estintiva del reato e all'accertamento di essa.

In particolare, precisa che il termine di prescrizione del reato è maturato successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, nell'intervallo di tempo, pari ad anni tre, decorso tra la emanazione della sentenza d'appello e la notifica della medesima sentenza, avvenuta con grave ritardo.

Tale, intervallo di tempo ha determinato la protrazione del termine ad impugnare e - asserisce il ricorrente -anche la protrazione del termine di prescrizione del reato.

Pertanto, trattandosi di fatto commesso in data 16/06/2008, il reato si è prescritto il 16/12/2015, prima che la sentenza di appello sia stata notificata.

Evidenzia che tale peculiare situazione è ben diversa da quella richiamata erroneamente dal giudice a quo, non trattandosi di causa estintiva del reato non dedotta o non dedotta correttamente o. non rilevata tempestivamente. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione.

Evidenzia, sotto il profilo normativo che, in forza del richiamo all'art. 531 cod. proc. pen. (concernente la dichiarazione di estinzione del reato) contenuto nell'art.631 cod. proc. pen., può ben costituire motivo di revisione della condanna anche quello relativo alla intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato.

Evidenzia che, nel caso in specie, la prescrizione può essere fatta valere solo in sede di revisione, essendosi maturata, a causa di carenze accertative dell'autorità giudicante, dopo che si è formato il giudicato. 2.3.Con un terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al concetto di "nuova prova", da ampliarsi anche con riferimento ai casi di causa estintiva del reato non dedotta o non dedotta correttamente o non rilevata tempestivamente, trattandosi di elemento esistente ma non valutato in giudizio.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi di inammissibilità del ricorso

4. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti e note di replica con i quali lamenta la violazione degli articoli 24 della Costituzione, 6 della Cedu, 47 dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea e 10 della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo, con riferimento alla violazione del diritto a vedere accertata e dichiarata dall' autorità giudiziaria l'intervenuta prescrizione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate sono manifestamente infondate.

Si premette che la revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. è mezzo straordinario che consente di rimuovere, in ogni tempo, gli effetti di una sentenza irrevocabile di condanna, purchè gli elementi allegati che costituiscono "nuova prova" siano tali, se accertati, da portare al proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno condivisibilmente stabilito che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, prova nuova è, oltre alla prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova non acquisita e la prova acquisita ma non valutata (Sez.

U, 26/09/2001, Pisano), non potendo la revisione avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto (Sez. 2, n. 762 del 19/10/2005, Rv. 232988).

Ne deriva che, a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., gli elementi dedotti devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto, ai sensi degli artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

Dunque, giammai la nozione di "nuova prova" può essere inclusiva anche del mero decorso del tempo, che è un fatto a cui l'ordinamento riconduce l'effetto della estinzione di un reato di cui sussistono i presupposti oggettiVi e soggettivi, é che é inidoneo ad incidere .sull'affermazione della responsabilità.

Ne segue che il richiamo all'art. 531 cod. proc. pen. — contrariamente a quanto assume il ricorrente - consente al giudice a cui è formulata l'istanza di revisione, di pronunciare una sentenza di proscioglimento o una declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, ma solo se le "prove nuove" introducano elementi di fatto (ad esempio, in ordine al tempus commisi delicti) cui ancorare le valutazioni in tema di maturazione del termine prescrizionale del reato, con il conseguente effetto estintivo.

Né rileva il decorso del tempo fino alla notifica della sentenza di appello, in quanto la prescrizione si matura alla data in cui è emessa la decisione, essendo del tutto irrilevante il tempo successivo all'emissione della sentenza.

Ne segue che è improprio richiamare l'istituto della prescrizione del reato nell'ipotesi di tempo decorso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Quanto alla terza censura, si è correttamente affermato in giurisprudenza che è inammissibile la richiesta di revisione volta a far valere l'estinzione per prescrizione del reato, maturata durante il giudizio ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte, non potendo dilatarsi il concetto di "nuova prova" fino a comprendervi una causa estintiva del reato non dedotta, o non dedotta correttamente o non rilevata tempestivamente (Sez.5, n.37268 del 2010 e Sez.1 n.8250 del 14/12/2018, Rv. 27491; Sez. 3 n. 43421 del 28/10/2010, Rv. 248726).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato che nessun rilievo potevano avere gli elementi dedotti dal ricorrente, in quanto con la sentenza emessa n.31534 del 14/06/2023 la Sezione Quarta della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, onde la sentenza emessa in data 24/04/2015 dalla Corte di appello di Firenze è divenuta irrevocabile.

Del resto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso - emessa alla luce della genericità dei motivi addotti -impedisce l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. 2.Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso all'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza emessa in data 24/04/2015 dalla Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 24/06/2023 a seguito di sentenza della Corte di cassazione del 14/06/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per aver concorso nella cessione di chilogrammi 60,464 di hashish in data 16/06/2008. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] formulando tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento del fatto in ordine alla maturazione del termine di prescrizione, alle modalità di emersione della causa di estintiva del reato e all'accertamento di essa. In particolare, precisa che il termine di prescrizione del reato è maturato successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, nell'intervallo di tempo, pari ad anni tre, decorso tra la emanazione della sentenza d'appello e la notifica della medesima sentenza, avvenuta con grave ritardo. Tale, intervallo di tempo ha determinato la protrazione del termine ad impugnare e - asserisce il ricorrente -anche la protrazione del termine di prescrizione del reato. Pertanto, trattandosi di fatto commesso in data 16/06/2008, il reato si è prescritto il 16/12/2015, prima che la sentenza di appello sia stata notificata. Evidenzia che tale peculiare situazione è ben diversa da quella richiamata erroneamente dal giudice a quo, non trattandosi di causa estintiva del reato non dedotta o non dedotta correttamente o. non rilevata tempestivamente. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione. Evidenzia, sotto il profilo normativo che, in forza del richiamo all'art. 531 cod. proc. pen. (concernente la dichiarazione di estinzione del reato) contenuto nell'art.631 cod. proc. pen., può ben costituire motivo di revisione della condanna anche quello relativo alla intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato. Evidenzia che, nel caso in specie, la prescrizione può essere fatta valere solo in sede di revisione, essendosi maturata, a causa di carenze accertative dell'autorità giudicante, dopo che si è formato il giudicato. 2.3.Con un terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al concetto di "nuova prova", da ampliarsi anche con riferimento ai casi di causa estintiva del reato non dedotta o non dedotta correttamente o non rilevata tempestivamente, trattandosi di elemento esistente ma non valutato in giudizio. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi di inammissibilità del ricorso 4. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti e note di replica con i quali lamenta la violazione degli articoli 24 della Costituzione, 6 della Cedu, 47 dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea e 10 della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo, con riferimento alla violazione del diritto a vedere accertata e dichiarata dall' autorità giudiziaria l'intervenuta prescrizione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate sono manifestamente infondate. Si premette che la revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. è mezzo straordinario che consente di rimuovere, in ogni tempo, gli effetti di una sentenza irrevocabile di condanna, purchè gli elementi allegati che costituiscono "nuova prova" siano tali, se accertati, da portare al proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno condivisibilmente stabilito che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, prova nuova è, oltre alla prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova non acquisita e la prova acquisita ma non valutata (Sez. U, 26/09/2001, Pisano), non potendo la revisione avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto (Sez. 2, n. 762 del 19/10/2005, Rv. 232988). Ne deriva che, a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., gli elementi dedotti devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto, ai sensi degli artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen. Dunque, giammai la nozione di "nuova prova" può essere inclusiva anche del mero decorso del tempo, che è un fatto a cui l'ordinamento riconduce l'effetto della estinzione di un reato di cui sussistono i presupposti oggettiVi e soggettivi, é che é inidoneo ad incidere .sull'affermazione della responsabilità. Ne segue che il richiamo all'art. 531 cod. proc. pen. — contrariamente a quanto assume il ricorrente - consente al giudice a cui è formulata l'istanza di revisione, di pronunciare una sentenza di proscioglimento o una declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, ma solo se le "prove nuove" introducano elementi di fatto (ad esempio, in ordine al tempus commisi delicti) cui ancorare le valutazioni in tema di maturazione del termine prescrizionale del reato, con il conseguente effetto estintivo. Né rileva il decorso del tempo fino alla notifica della sentenza di appello, in quanto la prescrizione si matura alla data in cui è emessa la decisione, essendo del tutto irrilevante il tempo successivo all'emissione della sentenza. Ne segue che è improprio richiamare l'istituto della prescrizione del reato nell'ipotesi di tempo decorso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Quanto alla terza censura, si è correttamente affermato in giurisprudenza che è inammissibile la richiesta di revisione volta a far valere l'estinzione per prescrizione del reato, maturata durante il giudizio ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte, non potendo dilatarsi il concetto di "nuova prova" fino a comprendervi una causa estintiva del reato non dedotta, o non dedotta correttamente o non rilevata tempestivamente (Sez.5, n.37268 del 2010 e Sez.1 n.8250 del 14/12/2018, Rv. 27491; Sez. 3 n. 43421 del 28/10/2010, Rv. 248726). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato che nessun rilievo potevano avere gli elementi dedotti dal ricorrente, in quanto con la sentenza emessa n.31534 del 14/06/2023 la Sezione Quarta della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, onde la sentenza emessa in data 24/04/2015 dalla Corte di appello di Firenze è divenuta irrevocabile. Del resto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso - emessa alla luce della genericità dei motivi addotti -impedisce l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. 2.Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'
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