CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Della Morte-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.933/2023 depositata il 31/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Napoli rigettava il ricorsodel contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione diimposta di registro, con il quale si liquidava la imposta proporzionale conl'aliquota del 3% ex art. 8 co. 1 lett. b) tariffa ex dpr 131/1986 suordinanza ex art.702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli resa in giudizio inmateria di indennità di espropriazione per p.u. che aveva condannato ilComune di Napoli espressamente “... a depositare presso la Cassa DD.PP.Numero registro generale 13718/2023Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 12871/2026Data pubblicazione 06/05/2026L'importo di …fino alla differenza tra quanto stabilito dal Commissario adacta (…) e quanto depositato, oltre interessi legali dalla domanda sino aldeposito”. Nel giudizio interveniva il Comune di Napoli aderendo alladomanda del contribuente.2. Avverso siffatta pronuncia proponeva appello il contribuenteribadendo che la corretta aliquota da applicare fosse quelle dell'1% aisensi della lett. c) dell'art. 8 cit.3. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Campaniaaccoglieva l’appello, ritenendo che l’ordinanza oggetto di tassazioneavesse natura di accertamento e non di condanna con conseguenteapplicazione dell’aliquota dell’1% invocata dal contribuente, in luogo diquella del 3% applicata dall’Ufficio sul diverso presupposto della pretesanatura condannatoria dell’atto oggetto di tassazione.4. L’Agenzia delle Entrate riscossione ha proposto ricorso in cassazioneaffidandosi a due motivi.5. Il contribuente ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112, comma 1, n.4, in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., assumendo che la sentenza impugnata sia viziata per aver omessoogni riscontro alle controdeduzioni dell’Amministrazione costituitasi nelgiudizio di gravame introitato da parte avversa.1.1. Il motivo è infondato.1.2. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigettoma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,Numero registro generale 13718/2023Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 12871/2026Data pubblicazione 06/05/2026c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(Cass., Sez. V, 23 ottobre 2024, n. 27551). È, quindi, configurabile ladecisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesidifensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabiled'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché nonespressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altraquestione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessarioantecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; neconsegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezioneè censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia(e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì comeviolazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzioneimplicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabileoltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo dilegittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., Sez. III,8 maggio 2023, n. 12131).1.3. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente lamenta la nullità dellasentenza per il mancato esame da parte del giudice di appello delleproprie eccezioni concernenti la natura condannatoria del provvedimentogiudiziario oggetto dell’avviso di liquidazione, che, in considerazione dellachiara ratio decidendi della sentenza impugnata, devono ritenersiimplicitamente rigettate, ancorchè non espressamente trattate, perchéincompatibili con l’impostazione logica-giuridica della motivazione adottatadal giudice di merito che, dopo aver qualificato l’atto giudiziario tassato inrelazione ai suoi accertati effetti -insindacabili in sede di legittimità- comepronuncia di accertamento in ragione della sua riconducibilità all’ordine diNumero registro generale 13718/2023Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 12871/2026Data pubblicazione 06/05/2026deposito dell’indennità di espropriazione nell’ambito di un giudizio diopposizione alla stima, ha concluso per l’annullamento dell’avviso diliquidazione per aver applicato l’aliquota del 3% di cui alla lett.b dell’art. 8comma 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, riservata allapronunce con effetti condannatori, in luogo di quella del 1%, prevista dallalett.c) del medesimo articolo, per le pronunce di accertamento di diritti acontenuto patrimoniale. Il che depone evidentemente per l’infondatezzadel motivo trattandosi di decisione implicita di rigetto, non di omessapronuncia.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art.37 DPR 131/1976 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che ilgiudice di appello abbia fatto malgoverno della disposizione in esame nonconsiderando che l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli a seguito diprocedimento sommario ex art.702 c.p.c. , quanto meno nella parte in cuiordina il deposito della differenza tra le somme da depositare a titolo diindennità di esproprio e quelle già depositate, conterrebbe nella sostanzauna statuizione di condanna da tassare nella misura del 3% della baseimponibile, così come previsto dalla lettera b del citato articolo.2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.2.2. Con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeNumero registro generale 13718/2023Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 12871/2026Data pubblicazione 06/05/2026probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).2.3. Orbene, nella fattispecie, la ricorrente, pur deducendoapparentemente la violazione e falsa applicazione dell’art.37 del DPR131/1986, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758). Ciò perchè l’oggetto del giudizio che si vorrebbedemandare a questa Corte attraverso tale motivo non è l’analisi el’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento di merito, insindacabilein sede di legittimità, compiuto dal giudice di secondo grado in ordine aglieffetti dell’ordinanza del Tribunale di Napoli oggetto di tassazione intermini di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, perchéconcernente non una pronunzia condannatoria in favore del contribuente,ma l’ordine di deposito presso la Cassa DD.PP. della differenza tral’indennità di espropriazione definitiva e quella già depositata.2.4. Il motivo è anche infondato atteso il giudice di appello, sulla scortadi tale accertamento in fatto, ha fatto buon governo dell’art.37 del dpr131/86, considerato che, come chiarito da questa Corte (vediCass.34759/2024), in tema di imposta di registro, la sentenza che,all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprioe di occupazione legittima, ne accerti l'esatto ammontare e disponga ildeposito della differenza presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, non ha naturadi condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è,pertanto, soggetta all'applicazione dell' imposta di registro nella misuraproporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parteprima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. 18430/2021, Rv. 661802Cass. 21697/2021, Cass.38045/2022). Si è, quindi, evidenziato chel'oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità diespropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità diNumero registro generale 13718/2023Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 12871/2026Data pubblicazione 06/05/2026essa ai criteri di legge (vedi Cass. 15414/2019), esulando dall'ambito diquel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamentodell'indennità definitivamente accertata e non contestata (vediCass.10440/2020). L'ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitumdell'azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditoreintende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine èpronunciato nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt'altro, dalmomento che l'espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo dellasomma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere ilristoro economico del bene espropriato. In realtà il deposito dell'indennitàcostituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamentodel più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambitoamministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazioneprovvisoria e quella definitiva dell'indennità, finalizzata alla tutela di terzicreditori che, vantando diritti sull' immobile espropriato, si vedonogarantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull'indennitàdepositata. (vedi Cass., Sez. U, 109/1999, Cass. 6709/2000 e Cass25662/2006).2.5. Siffatti principi, ancorchè dettati con riferimento allo specialegiudizio di opposizione alla stima di competenza delle Corti di Appello, nonhanno, quindi, ragione di retrocedere in considerazione della differenteforma del provvedimento giudiziario che si è comunque pronunciato sulmedesimo oggetto di tale speciale giudizio, considerato che, così comeinterpretato dal giudice di appello, l’ordine di deposito presso la Cassa DD.e PP. emesso dal Tribunale di Napoli nelle forme dell’ordinanza ex art.702bis ess c.p.c., svolge, indipendentemente dalla sua connotazione formale,la medesima funzione di adempimento funzionale e prodromico alcompletamento del più complesso procedimento espropriativo che sisviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia trala determinazione provvisoria e quella definitiva dell'indennità, anche perNumero registro generale 13718/2023Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 12871/2026Data pubblicazione 06/05/2026le ragioni di tutela dei terzi creditori appena esposte.2.6. Il che giustifica, sotto il profilo della tassazione dell’atto,l’applicazione della medesima aliquota del giudizio di opposizione allastima, così come correttamente ritenuto dalla CGT di 2° grado.3. In definitiva, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza da distrarsi in favoredel procuratore antistatario del controricorrente.5. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento,in favore del procuratore antistatario del controricorrente, delle spese delgiudizio che liquida in Euro 6.000,00 per compenso, Euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA, come per legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 27/1/26.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]