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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 46741/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 21/07/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che già in atto di appello si era rilevata la testimonianza ondivaga e nebulosa della persona offesa, caratterizzata da confusione, e che al momento del riconoscimento "spontaneo" operato in aula, l'imputato era l'unica persona avente come tratto somatico la pelle più scura degli altri; inoltre,era stata eccepita la mancata effettuazione di una ricognizione personale compiuta con i crismi di cui all'art. 213 cod.proc.pen., che la persona offesa aveva effettuato una descrizione del rapinatore con caratteristiche diverse da quelle di Padilla, e che le era stato mostrato un album fotografico che nulla aveva a che vedere con la descrizione effettuata (la persona offesa aveva descritto il rapinatore come "centro africano", mentre l'album conteneva fotografie soltanto di soggetti colombiani in quanto si voleva mostrare proprio la foto di Padilla in modo da avere conferma dell'ipotesi investigativa).

Il difensore censura poi come illogiche le affermazioni della Corte di appello laddove affermava che la persona offesq, dovesse considerarsi attendibile in quanto non si era costituita parte civile e perché non avrebbe avuto alcuna ragione di calunniare il ricorrente; considerato che la stessa Corte di appello aveva rilevato che la persona offesa aveva ricostruito l'accaduto in termini confusi, avrebbe dovuto spiegare per quale motivo il riconoscimento in udienza non fosse intaccato da tale confusione 1.2 Il difensore, premesso che la condanna del ricorrente si era basata sul riconoscimento operato dalla persona offese e dalle risultanze dei tabulati telefonici, osserva che il canone enunciato dall'art. 533 cod.proc.pen. non era stato superato, in quanto si prospettava una soluzione alternativa altrettanto logica di quella espressa in sentenza: la circostanza, evinta dai tabulati telefonici, per cui il ricorrente si era trovato a compiere il medesimo viaggio della persona offesa (da [OSCURATO:PERSONA] a Truccazzano), nella stessa fascia oraria era suscettibile di spiegare la ragione per la quale la persona offesa avesse individuato, in sede di riconoscimento, proprio il ricorrente, in quanto quasi sicuramente i due si erano incontrati strada facendo e la persona offesa aveva avuto modo di notare l'uomo, per cui lo stesso era stato riconosciuto in fotografia a causa di una sovrapposizione mentale; ciò poteva spiegare la ragione per cui la persona offesa, pur avendo descritto un altro tipo di individuo „ - (uomo di origine centro-africana, con naso adunco e altezza di circa 1.75 metri), avesse poi riconosciuto un soggetto che poco o nulla condivideva con la persona descritta in origine. 1.3 Il difensore lamenta che, a fronte della richiesta della difesa di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per esperire ricognizione personale, ex art. 213 cod.proc.pen., la Corte di appello la aveva respinta "alla luce del riconoscimento avvenuto in aula e in termini di evidente certezza", valorizzando i riscontri costituiti dagli esiti delle indagini esperite sui tabulati telefonici: la prova richiesta dalla difesa, in verità, assurgeva al rango di controprova decisiva suscettibile di indurre il giudice del merito, laddove la avesse esperita, ad assumere decisione di senso opposto a quello espresso in sentenza.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. In data 3 novembre 2021 veniva depositata memoria da parte del difensore, il quale insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

E' opportuno inoltre ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600); di conseguenza/ la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204).

Le sentenze di merito non si sono sottratte alla valutazione comparativa fra le due versioni alternative e non hanno certo sottaciuto la deposizione obiettivamente confusa della persona offesa, rilevandone la piena attendibilità con riferimento al nucleo essenziale dei fatti (vedi pag.8 sentenza impugnata), sottolineando poi, oltre al riconoscimento fotografico e poi in dibattimento operato dalla persona offesa, che i tabulati telefonici attestavano il "pedinamento" operato dal ricorrente, titolare ed utilizzatore della sola utenza che si era attestata sui luoghi in cui era passata la persona offesa (la banca ove aveva prelevato il denaro, la metropolitana e l'abitazione) in orari coincidenti con il passaggio della stessa, il fatto che Padilla non avesse alcun legame con il comune di Truccazzano, ove era avvenuta la rapina, e l'assoluta inverosimiglianza delle sue spiegazioni sui motivi per i quali si trovasse in quei luoghi (pagine da 9 a 11 della sentenza impugnata). 1.2 Quanto al valore del riconoscimento fotografico, si deve ribadire che "L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice." (Sez. 5 -, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 — 01). 1.3 Relativamente poi alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si deve ricordare che "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata." (sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che ga l'istruttoria dibattimentale fosse completa, vist4 il riconoscimento del ricorrente, operato per due volte dalla persona offesa ,e i riscontri sopra indicati. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 21/07/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che già in atto di appello si era rilevata la testimonianza ondivaga e nebulosa della persona offesa, caratterizzata da confusione, e che al momento del riconoscimento "spontaneo" operato in aula, l'imputato era l'unica persona avente come tratto somatico la pelle più scura degli altri; inoltre,era stata eccepita la mancata effettuazione di una ricognizione personale compiuta con i crismi di cui all'art. 213 cod.proc.pen., che la persona offesa aveva effettuato una descrizione del rapinatore con caratteristiche diverse da quelle di Padilla, e che le era stato mostrato un album fotografico che nulla aveva a che vedere con la descrizione effettuata (la persona offesa aveva descritto il rapinatore come "centro africano", mentre l'album conteneva fotografie soltanto di soggetti colombiani in quanto si voleva mostrare proprio la foto di Padilla in modo da avere conferma dell'ipotesi investigativa). Il difensore censura poi come illogiche le affermazioni della Corte di appello laddove affermava che la persona offesq, dovesse considerarsi attendibile in quanto non si era costituita parte civile e perché non avrebbe avuto alcuna ragione di calunniare il ricorrente; considerato che la stessa Corte di appello aveva rilevato che la persona offesa aveva ricostruito l'accaduto in termini confusi, avrebbe dovuto spiegare per quale motivo il riconoscimento in udienza non fosse intaccato da tale confusione 1.2 Il difensore, premesso che la condanna del ricorrente si era basata sul riconoscimento operato dalla persona offese e dalle risultanze dei tabulati telefonici, osserva che il canone enunciato dall'art. 533 cod.proc.pen. non era stato superato, in quanto si prospettava una soluzione alternativa altrettanto logica di quella espressa in sentenza: la circostanza, evinta dai tabulati telefonici, per cui il ricorrente si era trovato a compiere il medesimo viaggio della persona offesa (da [OSCURATO:PERSONA] a Truccazzano), nella stessa fascia oraria era suscettibile di spiegare la ragione per la quale la persona offesa avesse individuato, in sede di riconoscimento, proprio il ricorrente, in quanto quasi sicuramente i due si erano incontrati strada facendo e la persona offesa aveva avuto modo di notare l'uomo, per cui lo stesso era stato riconosciuto in fotografia a causa di una sovrapposizione mentale; ciò poteva spiegare la ragione per cui la persona offesa, pur avendo descritto un altro tipo di individuo „ - (uomo di origine centro-africana, con naso adunco e altezza di circa 1.75 metri), avesse poi riconosciuto un soggetto che poco o nulla condivideva con la persona descritta in origine. 1.3 Il difensore lamenta che, a fronte della richiesta della difesa di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per esperire ricognizione personale, ex art. 213 cod.proc.pen., la Corte di appello la aveva respinta "alla luce del riconoscimento avvenuto in aula e in termini di evidente certezza", valorizzando i riscontri costituiti dagli esiti delle indagini esperite sui tabulati telefonici: la prova richiesta dalla difesa, in verità, assurgeva al rango di controprova decisiva suscettibile di indurre il giudice del merito, laddove la avesse esperita, ad assumere decisione di senso opposto a quello espresso in sentenza. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. In data 3 novembre 2021 veniva depositata memoria da parte del difensore, il quale insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). E' opportuno inoltre ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600); di conseguenza/ la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204). Le sentenze di merito non si sono sottratte alla valutazione comparativa fra le due versioni alternative e non hanno certo sottaciuto la deposizione obiettivamente confusa della persona offesa, rilevandone la piena attendibilità con riferimento al nucleo essenziale dei fatti (vedi pag.8 sentenza impugnata), sottolineando poi, oltre al riconoscimento fotografico e poi in dibattimento operato dalla persona offesa, che i tabulati telefonici attestavano il "pedinamento" operato dal ricorrente, titolare ed utilizzatore della sola utenza che si era attestata sui luoghi in cui era passata la persona offesa (la banca ove aveva prelevato il denaro, la metropolitana e l'abitazione) in orari coincidenti con il passaggio della stessa, il fatto che Padilla non avesse alcun legame con il comune di Truccazzano, ove era avvenuta la rapina, e l'assoluta inverosimiglianza delle sue spiegazioni sui motivi per i quali si trovasse in quei luoghi (pagine da 9 a 11 della sentenza impugnata). 1.2 Quanto al valore del riconoscimento fotografico, si deve ribadire che "L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice." (Sez. 5 -, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 — 01). 1.3 Relativamente poi alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si deve ricordare che "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata." (sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che ga l'istruttoria dibattimentale fosse completa, vist4 il riconoscimento del ricorrente, operato per due volte dalla persona offesa ,e i riscontri sopra indicati. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme
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