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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22315/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10961/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ A vv.

Prof. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.

SLVLVI57H67 H501M ) , dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: tributi - cessazione della materia del contendere N.10961/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino LUCARIELLO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio Salvini in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 11 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 269/01/19depositata in data 12 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 12 giugno 2024; [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di pagamento relativo ai periodi di imposta 2011 – 2016 con il qualel’Ufficio, a seguito di PVC, aveva recuperato maggiori accise per disconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 26, comma 3 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)per immissione in consumo di gas naturale destinato ad usi industriali, non avendo la società contribuente allegato le relative manifestazioni di volontà da parte dei consumatori finali, avviso di pagamento cui accedeva atto di irrogazione sanzioni; che la CTP di Perugia ha accolto il ricorso; che la CTR dell’Umbria, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che non è necessario che la fruizione del regime agevolato fosse accompagnata da una apposita richiesta dei consumatori finali, atteso che l’Ufficio era edotto dell’uso industriale fatto dai consumatori finali ai quali era destinato il gas naturale, trattandosi di fatto «notorio»; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente; [OSCURATO:PERSONA] Che parte ricorrente ha depositato in data 5marzo 2024 istanza di cessazione della materia del contendere, allegando accordo transattivo inter partes in data 10 agosto 2021 in cui si dà atto che, in caso di N.10961/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino esecuzione dell’accordo, le parti avrebbero rinunciato al giudizio , accordo di cui si dà conto della regolare esecuzione; che deve ritenersi cessata la materia del contendere e che sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti; P. Q. M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10961/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ A vv. Prof. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. SLVLVI57H67 H501M ) , dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: tributi - cessazione della materia del contendere N.10961/20 R.G. Est. F. D’Aquino LUCARIELLO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio Salvini in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 11 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 269/01/19depositata in data 12 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 12 giugno 2024; [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di pagamento relativo ai periodi di imposta 2011 – 2016 con il qualel’Ufficio, a seguito di PVC, aveva recuperato maggiori accise per disconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 26, comma 3 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)per immissione in consumo di gas naturale destinato ad usi industriali, non avendo la società contribuente allegato le relative manifestazioni di volontà da parte dei consumatori finali, avviso di pagamento cui accedeva atto di irrogazione sanzioni; che la CTP di Perugia ha accolto il ricorso; che la CTR dell’Umbria, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che non è necessario che la fruizione del regime agevolato fosse accompagnata da una apposita richiesta dei consumatori finali, atteso che l’Ufficio era edotto dell’uso industriale fatto dai consumatori finali ai quali era destinato il gas naturale, trattandosi di fatto «notorio»; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente; [OSCURATO:PERSONA] Che parte ricorrente ha depositato in data 5marzo 2024 istanza di cessazione della materia del contendere, allegando accordo transattivo inter partes in data 10 agosto 2021 in cui si dà atto che, in caso di N.10961/20 R.G. Est. F. D’Aquino esecuzione dell’accordo, le parti avrebbero rinunciato al giudizio , accordo di cui si dà conto della regolare esecuzione; che deve ritenersi cessata la materia del contendere e che sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti; P. Q. M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimit
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