CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 29675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9 febbraio 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che depositato la rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in L data 17 luglio 2015, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere i reati di cui agli artt. 56, 110, 628, comma 2 e 3 n. 1, cod. pen. (capo a) e di cui agli artt. 368, 61 n. 2 cod. pen., estinti per prescrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'omessa integrazione del contraddittorio in ordine alle statuizioni civili, in quanto non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. In data 11 maggio 2022 il difensore ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte civile personalmente. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 9 giugno 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. 2. In data 23 maggio 2022, infatti, il difensore della parte civile ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dallo stesso Bernini, che ha medio tempore raggiunto un accordo transattivo con l'imputato in ordine alle questioni risarcitorie ancora pendenti. 3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990).4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la parte civile ricorrente deve, dunque, essere condannata al pagamento delle spese processuali (dovute comunque ad esito del rigetto o della declaratoria di inammissibilità del ricorso, come dispone l'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) ma, non versando la medesima in colpa - poiché la rinunzia è stata causata dall'accordo conciliativo e quindi da causa alla medesima non imputabile - non si procede alla condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende. In tal senso è, infatti, la pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna la parte civile ricorrente al pagamento dell