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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39643/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - l'unico motivo di ricorso proponga un argomento manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, nel caso di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., è irrilevante che la sentenza di condanna per il delitto commesso nel quinquennio sia stata emessa o sia divenuta irrevocabile dopo il decorso del quinquennio, in quanto l'accertamento giudiziale di detto delitto, con efficacia di giudicato, in un momento successivo al quinquennio non è ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece, dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio.

Si tratta di due momenti distinti, rispetto alla cui rilevanza vi è ampia condivisione nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 22546 del 07/02/2023, Belli, n.m.; conforme Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Mazzitelli, Rv. 279015-01); - si tratta, d'altronde, dell'applicazione del principio generale secondo cui la seconda decisione è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca (Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798-01), per cui gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione; - è, invece, in contrasto direttamente con la disposizione dell'art. 168, comma 1, cod. pen. l'ulteriore argomento speso dal ricorso secondo cui la revoca del beneficio della sospensione condizionale non sarebbe obbligatoria, ma dovrebbe essere pronunciata solo in caso di violazioni che abbiano contraddetto lo spirito della concessione, limitazione che non si rinviene nella legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - l'unico motivo di ricorso proponga un argomento manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, nel caso di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., è irrilevante che la sentenza di condanna per il delitto commesso nel quinquennio sia stata emessa o sia divenuta irrevocabile dopo il decorso del quinquennio, in quanto l'accertamento giudiziale di detto delitto, con efficacia di giudicato, in un momento successivo al quinquennio non è ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece, dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio. Si tratta di due momenti distinti, rispetto alla cui rilevanza vi è ampia condivisione nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 22546 del 07/02/2023, Belli, n.m.; conforme Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Mazzitelli, Rv. 279015-01); - si tratta, d'altronde, dell'applicazione del principio generale secondo cui la seconda decisione è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798-01), per cui gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione; - è, invece, in contrasto direttamente con la disposizione dell'art. 168, comma 1, cod. pen. l'ulteriore argomento speso dal ricorso secondo cui la revoca del beneficio della sospensione condizionale non sarebbe obbligatoria, ma dovrebbe essere pronunciata solo in caso di violazioni che abbiano contraddetto lo spirito della concessione, limitazione che non si rinviene nella legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore
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