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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 settembre 2020

Cassazione n. 09477/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31052-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I,ONGARINI; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvoca.to Mi\[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 149/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con sentenza del 24 settembre 2020, la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di dirigente a far data dal 1° marzo 1987 con le relative conseguenze economiche; in particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento) c.d.

"trifasico" effettuato dal giudice di primo grado ma ha sottolineato come lo stesso presupponga una attività della parte ed in particolare una idonea allegazione, implicando accertamenti di fatto che solo la parte può consentire in giudizio; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ami; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. nonché motivazione apparente oltre alla falsa applicazione dell'art. 414 cod. proc. civ., allegandosi la contraddittorietà della motivazione sulla struttura trifasica dell'accertamento; Ric. 2020 n. 31052 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -2- con il secondo motivo si deduce ancora la nullità della sentenza per violazione degli artt. 11 e 414 cod. proc. civ., 431, 421 cod. proc. civ. e 6 CEDU per avere erroneamente il giudice del gravarne confermato la decisione di primo grado senza fare uso dei poteri officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. allo scopo di ricercare la verità materiale; il primo motivo è infondato; - in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c. p. c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criteri() logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3189 del 2020) - va poi rilevato che questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d'altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020); ciò posto, ritiene il Collegio ritiene di dover precisare che la motivazione della Corte territoriale, secondo la quale il difetto di allegazione che ha determinato il rigetto del ricorso sarebbe Ric. 2020 n. 31052 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -3- sostanzialmente ravvisabile nell'assenza di deduzioni, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in ordine alla comparazione tra la declaratoria contrattuale rivestita dalla parte ricorrente e quella cui sarebbero riconducibili le mansioni in concreto svolte dal dirigente enuncia un principio erroneo; -invero, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte, la ricognizione della declaratoria contrattuale di inquadramento e di quella pretesa e la valutazione in ordine alla riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente all'una o all'altra sono elementi indefettibili non già del ricorso introduttivo, ma del ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr., sul punto, Cass.n. 4540/2018); -nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha in concreto escluso la prova e - prima ancora, l'offerta di prova, stante la genericità delle prove articolate - dell'autonomia e della discrezionalità proprie del profilo dirigenziale rivendicato (pag.7).

Si tratta di affermazione non adeguatamente censurata.

Quanto alla mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi, la parte non deduce in che termini ed in quale fase del giudizio, essi sarebbero stati sollecitati; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM Ric. 2020 n. 31052 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -4- La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.000,00 da distrarsi per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15/o e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 9 novembre 2021.

Il Presidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31052-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I,ONGARINI; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvoca.to Mi\[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 149/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 24 settembre 2020, la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di dirigente a far data dal 1° marzo 1987 con le relative conseguenze economiche; in particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento) c.d. "trifasico" effettuato dal giudice di primo grado ma ha sottolineato come lo stesso presupponga una attività della parte ed in particolare una idonea allegazione, implicando accertamenti di fatto che solo la parte può consentire in giudizio; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ami; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. nonché motivazione apparente oltre alla falsa applicazione dell'art. 414 cod. proc. civ., allegandosi la contraddittorietà della motivazione sulla struttura trifasica dell'accertamento; Ric. 2020 n. 31052 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- con il secondo motivo si deduce ancora la nullità della sentenza per violazione degli artt. 11 e 414 cod. proc. civ., 431, 421 cod. proc. civ. e 6 CEDU per avere erroneamente il giudice del gravarne confermato la decisione di primo grado senza fare uso dei poteri officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. allo scopo di ricercare la verità materiale; il primo motivo è infondato; - in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c. p. c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criteri() logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3189 del 2020) - va poi rilevato che questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d'altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020); ciò posto, ritiene il Collegio ritiene di dover precisare che la motivazione della Corte territoriale, secondo la quale il difetto di allegazione che ha determinato il rigetto del ricorso sarebbe Ric. 2020 n. 31052 sez. ML - ud. 09-11-2021 -3- sostanzialmente ravvisabile nell'assenza di deduzioni, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in ordine alla comparazione tra la declaratoria contrattuale rivestita dalla parte ricorrente e quella cui sarebbero riconducibili le mansioni in concreto svolte dal dirigente enuncia un principio erroneo; -invero, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte, la ricognizione della declaratoria contrattuale di inquadramento e di quella pretesa e la valutazione in ordine alla riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente all'una o all'altra sono elementi indefettibili non già del ricorso introduttivo, ma del ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr., sul punto, Cass.n. 4540/2018); -nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha in concreto escluso la prova e - prima ancora, l'offerta di prova, stante la genericità delle prove articolate - dell'autonomia e della discrezionalità proprie del profilo dirigenziale rivendicato (pag.7). Si tratta di affermazione non adeguatamente censurata. Quanto alla mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi, la parte non deduce in che termini ed in quale fase del giudizio, essi sarebbero stati sollecitati; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM Ric. 2020 n. 31052 sez. ML - ud. 09-11-2021 -4- La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.000,00 da distrarsi per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15/o e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 9 novembre 2021. Il Presidente A
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