CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con ordinanza del 13 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non estinta la pena detentiva espiata da [OSCURATO:PERSONA] in regime di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo che l'esecuzione della pena avvenisse in regime ordinario; Considerato che il condannato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 47, comma 12, Ord. pen., e a mezzo note difensive ha instato per la conversione del ricorso in opposizione ovvero per la sua assegnazione a una sezione ordinaria; Ritenuto che il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato - con riguardo alla «valutazione sull'esito dell'affidamento in prova» - dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., in coerenza con il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidato nel rimarcare la ratio della previsione della fase dell'opposizione quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, la sua necessaria sperimentazione anche quando il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme della udienza camerale, e la conversione in essa del ricorso per cassazione, eventualmente proposto, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282487) Ritenuto che gli atti devono essere, conseguentemente, trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli perché provveda sulla opposizione con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza, rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente alla proposta impugnazione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così d