CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
forza dell’atto di fusione perincorporazione, in persona del legale rappresentante pro temporeBoccardo Igor, con sede in Trieste, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) del foro di Udine [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:TELEFONO]) del foro di Roma edelettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, Via G. Borsi n. 4-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], Via dei Volsci, n. 57 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/2026([OSCURATO:PERSONA] 63L16 H501U – PEC [OSCURATO:EMAIL])del foro di Roma e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma,Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 22-controricorrente-nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] n.2054/2024 depositata il 19/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., concessionaria del servizio di riscossionedei tributi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], notificava a [OSCURATO:SOCIETA].,imprenditore agricolo professionale, n. 6 avvisi di accertamento per ilmancato versamento dell’ICI per gli anni d’imposta dal 2005 al 2011,relativamente ai terreni censiti al C.T. del Comune al foglio 130, mappali21, 124 e 131, a seguito dell’intervenuto mutamento di destinazioneurbanistica a far data dal 2000 (giusta variante del P.R.G adottata dalComune di [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 185 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamenteapprovata dalla Giunta regionale con delibera n. 66 del 14 febbraio 2006),quando essi da agricoli divenivano edificabili.1.1. Gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005-2010venivano gravati con un unico ricorso, mentre l’avviso di accertamento perl’anno 2011 (essendo stato notificato successivamente) veniva impugnatocon autonomo ricorso: in particolare, in entrambi i ricorsi, la contribuentededuceva che – come risultante da relazione tecnica di parte – i terrenisopportavano vincoli incidenti in modo sostanziale sulle rispettive concretecapacità edificatorie e sul relativo valore economico anche ai finiNumero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/2026impositivi. “Peraltro, nelle more dei giudizi e più precisamente nel 2013, learee in questione erano state oggetto di declassamento - da zona D1 e M1a zona E (aree destinate alle attività agricole) - da partedell’amministrazione comunale sull’assunto della permanenza dellecaratteristiche ed uso agricolo delle medesime” (p. 3 ric. revocaz.).2. In riferimento al giudizio per gli anni 2005-2010, che quivi rileva,con sentenza n. 338/22/13 del 02.07.2013, la CTP annullava iprovvedimenti impugnati limitatamente a sanzioni ed interessi,confermando invece l’imposta.3. La contribuente proponeva appello, contestando detta sentenzaladdove, in particolare, aveva confermato la correttezza della baseimponibile, in quanto i relativi avvisi di accertamento “avevano richiamatoespressamente l’atto di indirizzo dell’ente impositore (determina n. 7 del31 agosto 2000), che specifica in modo esauriente e dettagliato i criteri eil metodo di calcolo del valore delle aree interessate”: determina – adavviso della contribuente – non prodotta in giudizio e pertanto nonconosciuta dal Giudice.3.1. In accoglimento dell’appello, la CTR di Roma, con sentenza n.291/01/15, depositata il 26.01.2015, annullava integralmente gli avvisi.4. A seguito di ricorso per cassazione, con ordinanza n. 22254/16 del22.09.2016, depositata il 03.11.2016, la Suprema Corte, cassava lasentenza d’appello con rinvio, ritenendo che la “determinazione della baseimponibile per le aree di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992,sia assolutamente equiparabile alle delibere comunali in materia, che qualiallegazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000, al fine di assicurareil soddisfacimento del requisito motivazionale dell’atto”.5. La contribuente adiva la CTR del Lazio in riassunzione.Numero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/20265.1. Con sentenza n. 4784/6/2018 del 18.06.2018, depositata il06.07.2018, la CTR del Lazio, giudicando in sede di rinvio, rigettaval’appello della contribuente.6. Pertanto, “Genagricola proponeva ricorso per cassazione peromessa pronuncia con riferimento alla mancata pubblicazione delladetermina del c.d.a. di [OSCURATO:PERSONA] - recante i criteri di calcolo dellabase imponibile - e alla sua mancata produzione in giudizio, nonché conriguardo alla domanda subordinata spiegata da Genagricola avente adoggetto la richiesta di revisione dei valori indicati negli avvisi impugnati ela conseguente rideterminazione degli importi dovuti a fini ICI, inconsiderazione dei vincoli e delle caratteristiche delle aree di proprietàdella ricorrente” (p. 6 ric. revocaz.).6.1. Con ordinanza n. 88 sez., n. 2054 racc. gen., del 10-19/01/2024,la S.C. rigettava il ricorso.6.2. In particolare, per quel che rileva, Essa osservava che “laCommissione tributaria regionale risulta […] aver esaminato, con ampiamotivazione, l’ulteriore censura della Società in merito alla pretesa erratadeterminazione del valore venale degli immobili tassati, anche inconsiderazione dei vincoli sugli stessi sussistenti, rilevando che lacontribuente si era limitata a «lamenta...(re)... genericamente vincoli dirispetto, servitù, il carattere scosceso di taluni tratti non idonei aconsentire una profittevole edificazione» e che «per i terreni oggetto dellapretesa di pagamento ... la qualificazione come area edificabile attribuita...(doveva)... considerarsi corrispondente allo stato della legislazionevigente»”, talché “non sussiste” “alcuna omessa pronuncia da parte dellaCommissione tributaria regionale”.7. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., cui è succeduta per fusione GENAGRICOLAS.P.A., propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteVELLETRI [OSCURATO:SOCIETA]., resta invece intimato il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/2026La contribuente ulteriormente insiste nell’accoglimento del ricorso condue ampie memorie, depositate telematicamente il 29 dicembre 2025 ed il9 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Entrambi i motivi di ricorso, per sostanziale sovrapposizione dicensure, si prestano ad essere enunciati congiuntamente.2. Con il primo motivo si denuncia: “Errore di fatto ex art. 395 c.p.c.n. 4) in combinato disposto con l’art. 391 ter c.p.c.”.2.1. “La perizia, dimessa nell’ambito del processo esitato con lasentenza di cui si chiede la revocazione, in ogni grado di giudizio, non èstata esaminata, pur costituendo essa un supporto tecnico idoneo arappresentare la reale situazione delle aree oggetto di accertamento”. Lecircostanze di fatto del fondo, “considerate nel giudizio riferito all’annod’imposta 2011, avente ad oggetto le medesime aree nella medesimaconsistenza e limiti e la medesima imposta anche nell’aliquota - tal chenon vi sarebbero dovute essere differenze d’imposta[,] come in effetti èdimostrato dall’originaria imposizione identica negli anni considerati sia nelgiudizio in parola sia in quello omologo riferito all’anno d’imposta 2011 -hanno portato ad una decisione totalmente diversa e contraria rispetto aquella revocanda”. La Corte di cassazione non ha considerato i contenutidella relazione tecnica, “ma nemmeno ne ha considerato l’esistenza ingiudizio (incorrendo nell’errore di fatto), ritenendo fondate leargomentazioni del giudice d’appello, non avvedendosi - qui sta l’erroneapercezione - che tali risibili argomentazioni erano smentite dai contenuti diquella perizia”. Ora, “che i contenuti di quella perizia costituissero unaprova decisiva lo dimostra il fatto che il giudicato riferito all’anno 2011,proprio sulla scorta di quella perizia, ha portato ad un risultato opposto,inverandosi in tal modo un conflitto tra giudicati”. “Il che ridonda anche inun ulteriore abbaglio in cui è incorsa la Suprema Corte: non essersiNumero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/2026accorta che le circostanze dedotte nel processo erano le medesime di altro(deciso contestualmente) su cui ha statuito in modo del tutto difforme”.“Parimenti, la Corte non si è accorta dell’intervenuta riclassificazione dellearee oggetto di accertamento da zona D1 e M1 a zona E”.3. Con il secondo motivo si denuncia: “Conflitto tra giudicati ex art.395 c.p.c. n. 5) con richiesta incidentale di rimessione alla CorteCostituzionale per incostituzionalità dell’art. 395 c.p.c. in combinatodisposto con l’art. 391 ter c.p.c. rispetto agli artt. 3, 24 e 111 dellaCostituzione”.3.1. La situazione già descritta in rapporto al primo motivo “ha portatoad un plateale contrasto tra giudicati sulle medesime questioni dedotte(medesimo fatto storico) nei due giudizi ontologicamente estrutturalmente coincidenti (ossia sul medesimo fatto e tra le medesimeparti). La circostanza che ha determinato le due sentenze [“recte”,ordinanze] difformi su un identico fatto è rappresentata dalla perizia, lastessa, dimessa a comprova dei fatti dedotti: considerata in un caso, deltutto non considerata nell’altro (ragion per cui ci stava tutto l’omessoesame e l’omessa motivazione)”. “Ove non fosse ritenuta ammissibile larevocabilità per contrasto tra giudicati (che nel caso di specie risultanocoevi, ossia emessi in pari data, ed aventi ad oggetto le stesse parti e il‘medesimo fatto’ quest’ultimo inteso come medesima imposta sullemedesime aree sia quanto a consistenza e natura giuridica)”, sirealizzerebbe una violazione degli artt. 24 e 111 Cost., “che impone disollevare questione di incostituzionalità dell’art. 395 n. 5 c.p.c. e dell’art.391 ter c.p.c.”.4. I motivi sono inammissibili.5. Fanno riferimento ad una “perizia”, “dimessa” “in ogni grado digiudizio”, che, ritenuta “un supporto tecnico idoneo a rappresentare laNumero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/2026reale situazione delle aree oggetto di accertamento”, assumono nonesaminata, in specie dalla S.C.5.1. In totale difetto di precisione ed autosufficienza, tuttavia, nonindicano mediante quale atto la perizia sia stata “dimessa”, né, “a fortiori”,la localizzano anzitutto nei fascicoli di primo e secondo grado e di poieventualmente nei fascicoli dei gradi successivi, con particolare riguardo algiudizio di rinvio.Inoltre, non descrivono i contenuti di tale perizia, in nessun modo,neppure per sommi capi, riassunta, né la rapportano alle caratteristichefattuali delle aree, esse pure non affatto accennate e men che menocomprovate. Ciò è a valere in particolar modo per esistenza, incidenza edapplicazione temporale dei pretesi vincoli gravanti sulle medesime.In tal guisa, i motivi omettono di render conto della perizia in sé e persé e quindi della sua pur allegata decisività; la quale, invece, avrebbedovuto essere dimostrata da un duplice punto di vista:- anzitutto, in funzione dell’attitudine a sovvertire gli esiti del presentegiudizio, in specie considerato che l’ordinanza impugnata rigetta il motivodi ricorso per cassazione della contribuente riguardo alla pretesa omessapronuncia, da parte del giudice di rinvio, in ordine alla revisione dei valoried alla rideterminazione degli importi dovuti proprio in considerazione deivincoli gravanti sulle aree, osservando che “la Commissione tributariaregionale risulta, inoltre, aver esaminato, con ampia motivazione,l’ulteriore censura della Società in merito alla pretesa erratadeterminazione del valore venale degli immobili tassati, anche inconsiderazione dei vincoli sugli stessi sussistenti, rilevando che lacontribuente si era limitata a «lamenta...(re)... genericamente vincoli dirispetto, servitù, il carattere scosceso di taluni tratti»”;- secondariamente, in funzione, altresì, della ritenuta incidenzadeterminante della perizia, invece, sugli esiti del parallelo giudizio per ilNumero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/20262011, conclusosi con l’ordinanza n. 93 sez., n. 2066 reg. gen., del 10-19/01/2024, posto che l’assunto “che i contenuti di quella periziacostituissero una prova decisiva lo dimostra il fatto che il giudicato riferitoall’anno 2011, proprio sulla scorta di quella perizia, ha portato ad unrisultato opposto” è privo di ogni supporto argomentativo e viepiùdocumentale, sol che si consideri come l’ordinanza n. 93 del 2024 maifaccia finanche menzione di alcuna perizia o, meglio, relazione diconsulenza tecnica di parte.6. I difetti di precisione ed autosufficienza sin qui rilevati, peraltro, nonsono neppure gli unici.6.1. Nel medesimo senso, infatti, deve osservarsi che né i motivi népiù in generale il ricorso rendono in alcun modo conto delle cadenze delsuddetto parallelo giudizio per il 2011, men che meno richiamando irelativi atti processuali nelle parti pertinenti, in guisa da circostanziare ilperimetro devolutivo su cui la S.C., giusta l’ordinanza n. 93 del 2024, si ètrovata a decidere: ciò tanto più in quanto dalla lettura dell’ordinanza n.93 del 2024 apprendesi che, nel relativo giudizio, ricorrente non era lacontribuente, ma [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva impugnato la sentenzacon cui la CTR del Lazio, giudicando in sede di rinvio da Cass. n.5767/2021, aveva respinto l’appello della medesima avverso la sentenzadella CTP di accoglimento del ricorso della contribuente: “ergo”, il quadroin cui si inscrive l’ordinanza n. 93 del 2024 si palesa diverso da quello checaratterizza il presente giudizio.7. Fermo quanto precede, ulteriore ragione di inammissibilità delricorso per revocazione si ravvisa in ciò che, non offerta localizzazionedella perizia nei pregressi gradi di giudizio, neppure i motivi dimostrano,mediante indispensabili riproduzioni testuali, essere stata formulata alcunacensura, dinanzi alla S.C. nel secondo giudizio di cassazione esitatonell’ordinanza impugnata, involgente la (necessità di disamina della)Numero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/2026perizia stessa, esaurendosi, come detto, la censura impingente sulladeterminazione dei valori venali nella mera prospettazione, in seno alprimo motivo del secondo ricorso per cassazione, di un’omessa pronuncia.8. Ma non è tutto.I motivi non denunciano alcun errore revocatorio.8.1. Par d’uopo brevemente riassumere gli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità sull’argomento.Sulla premessa che il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza dicassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizioo di valutazione (“né, con riguardo al sistema delle impugnazioni”, comechiarito, ad esempio, da Sez. U, n. 8984 del 2018, “la Costituzione imponeal legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte lesentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagliorgani giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale lascelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propriaspecifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio ovalutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limitidell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quantoall'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea equella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una voltadivenute definitive, non possano essere messe in discussione, ondeassicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinataamministrazione della giustizia”), Sez. U, n. 23306 del 2016, haespressamente rammentato come, per diritto e giudizio di diritto, debbaaversi riguardo unicamente alla sfera di applicazione delle norme, “subspecie”, in sintesi, da un lato, dell’individuazione ed interpretazione dellaNumero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/2026norme applicabili e, dall’altro, della sussunzione in esse dei fatti storici,siccome accertati.Esclusa la ricorribilità in revocazione avverso pronunce di legittimitàper errori riguardanti il diritto ed il giudizio di diritto, l’ambito dell’errorerevocatorio si riduce, conseguentemente, ai soli casi di “sviste” o “puriequivoci”, ad eccezione di errori di valutazione, che inveceimpingerebbero, essi pure, proprio sulla tipica attività “in iure” dellaSuprema Corte (cfr. Sez. U, n. 8984 del 2018, che richiama Corte cost. n.17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009).Le “sviste” di cui innanzi si risolvono classicamente in false (nonrappresentazioni, bensì) percezioni della realtà, obbiettivamente edimmediatamente (ossia liquidamente) rilevabili, attinenti all’accertamentoo alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idoneia dar conto di un accadimento (non interno, ma) esterno al processo (Sez.U, n. 23306 del 2016).L’errore deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice econcreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti diargomentazioni induttive o - men che mai - di indagini o procedimentiermeneutici (già Sez. U, n. 561 del 2000, cui “adde”, per tutte, Sez. U, n.4413 del 2016).Ai fini della revocazione, cioè, rileva solo il contrasto tra larappresentazione di un fatto univocamente emergente dagli atti e daidocumenti e la supposizione del medesimo fatto posta a base delladecisione del giudice, oltretutto in termini di esclusione reciproca e non disemplice diversità tra l’una e l’altra. È per tale ragione che l’errorerevocatorio è rappresentato da un errore percettivo risultante “ictu oculi”dagli atti processuali e tale da aver indotto la stessa Corte di cassazione afondare la valutazione della situazione processuale sulla suppostainesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso)Numero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/2026nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbedeterminato una diversa valutazione della situazione processuale, e nonanche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati(Sez. U, n. 26022 del 2008).In ciò si apprezza anche il necessario requisito della decisivitàdell’errore, nel senso che, ove il giudice se ne fosse avveduto, avrebbereso una decisione diversa.È poi essenziale che la questione, asseritamente frutto di errore, nonsia stata oggetto di discussione tra le parti, giacché, in tal caso, siverterebbe eventualmente di errore valutativo e non percettivo. Invero, “ilfatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve averecostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi:sicché non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erroneapercezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e dellaconsequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanzeprocessuali compiuto dal giudice” (Cass. n. 23306 del 2016).8.2. Tornando al caso di specie, i motivi, ben lungi dal denunciarealcun errore autenticamente revocatorio, consistente in una svista dellaS.C. nel non avvedersi della perizia, mirano al più a denunciare un erroredi valutazione asseritamente compiuto dalla S.C. per non aver valorizzato icontenuti della perizia in condivisione della prospettazione difensiva di unasostanziale inconsistenza edificatoria delle aree, siccome soggette a (inquesta sede non accennati e men che meno dimostrati) pretesi gravosivincoli.Un tale errore, proprio in quanto impingente sul sostrato valutativo,esula per definizione dal perimetro dell’errore revocatorio.8.2.1. Errore che tuttavia – ci si consente di osservare – in ogni caso“a monte” non sussiste, “rectius”, non potrebbe neppure astrattamenteconfigurarsi, perché – non devoluta alla S.C., come visto, alcun’altraNumero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/2026questione che quella di una pretesa, ma infondata, omessa pronuncia, daparte del giudice di rinvio, in ordine ai valori delle aree – non competevaaffatto alla medesima, giudice di legittimità e non di merito, esprimere (oriformulare) alcun giudizio in fatto che tenesse conto (anche) della perizia,esaurendosi il suo compito nel vaglio della mera conformità a legge dellasentenza ricorsa nei rigorosi limiti delle censure.9. Le superiori considerazioni, oltreché escludere valenza revocatoriaalla solo paventata, ma insussistente, mancata considerazione dellaperizia, escludono altresì alcuna ipotesi, finanche astratta, di conflitto digiudicati.9.1. L’ordinanza impugnata e l’ordinanza contestualmente resa dalmedesimo Collegio di questa S.C. alla medesima udienza nel giudizioparallelo assunta a “tertium comparationis” sopravvengono in esito agiudizi diversi, caratterizzati da una storia processuale diversa, inrelazione a sentenze ricorse diverse.Pertanto, la diversità di contesti di maturazione delle due ordinanze inquestione esclude alcun (meramente teorico) contrasto.Insuperato è infatti il principio secondo cui, “in tema di revocazione, ilcontrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualoratra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che trale due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturaleconcordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che laprecedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fattoad essa antitetico” (Cass. n. 33733 del 2022).9.1.1. Contrasto che, ad ogni buon conto, giammai potrebbe ridondarealla stregua, come del tutto infondatamente opinato in specie nel secondomotivo, alla stregua di un “conflitto di giudicati”.Numero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/20269.1.2. Invero, il conflitto di giudicati è di per sé indeducibile inrevocazione con riferimento a decisioni della Corte di cassazione, financhenel caso in cui sia dedotto un “contrasto con precedente giudicato”costituito da “sentenze della Corte di cassazione che abbiano deciso lecause nel merito” (Cass. n. 29580 del 2011), atteso che una tale causa direvocazione non è affatto contemplata dalla legge in relazione allepronunce di legittimità.Ciò è a valere a maggior ragione per quelle pronunce della Corte dicassazione che non decidono la causa nel merito (cd. pronunce di meralegittimità), occupandosi “funditus” in esse la S.C. puramente esemplicemente del controllo di legittimità, ossia, in ultima analisi, dilegalità, delle sentenze ricorse, senza minimamente attingere, giustanatura e limiti del giudizio di cassazione, temi meritali di esclusivacompetenza dei giudici anteriori, solo l’accertamento in ordine ai quali,involgendo fatti, è suscettivo di fondare un giudicato sostanziale (art.2909 cod. civ.).Osservano precipuamente, rispetto a tali pronunce, le Sezioni Unite diquesta S.C., in una risalente ma sempre attuale sentenza (Cass. Sez. U n.10867 del 2008, in motiv. par. 2, p. 11), che “l'ipotesi di revocazione dellesentenze di legittimità per contrasto con precedente giudicato tra le stesseparti non è espressamente contemplata. E ciò è conseguenza, condivisibileo non, di una scelta discrezionale del legislatore che non appare incontrasto […] con principi o norme costituzionali. Peraltro […] deveritenersi che l'impugnazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, contro le sentenze dimera legittimità (che cioè non contengano anche decisione di merito) è‘logicamente e giuridicamente incompatibile’ con la loro natura. Infatti,sulle sentenze della Corte di cassazione di mera legittimità, al momentodel deposito, si forma solo il giudicato in senso formale, ma non anchequello sostanziale, ex art. 2909 c.c., essendo estraneo all'oggetto di talisentenze l'accertamento della situazione giuridica sostanziale, che inveceNumero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/2026è contenuto nelle pronunce di merito” (recentemente, in termini adesivi,Cass. n. 25551 del 2025, in motiv., par. 4.1, p. 6).9.2. Né, a differenza di quanto prospettato nel secondo motivo, che neoccupa, un tale “status quo” dell’assetto normativo e giurisprudenziale(cfr. altresì Cass. Sez. U n. 11508 del 2012, cui “adde”, “ex plurimis”,Cass. nn. 8630 del 2019; 23833 del 2015 cit.; 17557 del 2013) realizzaalcun “vulnus” allo statuto costituzionale, e, aggiungasi, sovranazionale,del giudizio di revocazione.L’innesto dell’azione di revocazione nel giudizio di legittimità non può,infatti, non tener conto della natura di siffatto giudizio.Ora, questo, di per sé, è caratterizzato dalle ontologiche peculiaritàche poc’anzi si sono telegraficamente sintetizzate mediante l’evocazionedel concetto di un controllo, compiuto dalla S.C., di mera legittimità dellesentenze ricorse.9.2.1. A definitivo completamento di siffatta prospettiva pare solo ilcaso di aggiungere che la definitività, e la conseguente incontrovertibilità,delle decisioni della S.C. (art. 324 cod. proc. civ.) costituisce di per sé unvalore fondante dell’ordinamento processuale, presupposto sia nel tessutocostituzionale che nell’elaborazione sovranazionale.Soccorre, a questo riguardo, quanto già ripetutamente osservato nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, “quanto all'effettività dellatutela giudiziaria, anche la giurisprudenza europea e quella costituzionalericonoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive,non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità deldiritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione dellagiustizia (Corte giust., 03/09/2009, Olimpiclub; 30/09/2003, Kobler;16/03/2006, Kapferer; conf. Corte EDU, 28/07/1998, Omar c. Francia;27/03/2014, Erfar-Avef c. Grecia; 03/07/2012, Radeva c. Bulgaria)” (così,ad es., Cass. Sez. U n. 8984 del 2018, in motiv., par. 3.3, p. 8).Numero registro generale 11038/2024Numero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 14789/2026Data pubblicazione 18/05/202610. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente dichiaratoinammissibile, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite,liquidate in euro 8.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino Lenoci