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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21005/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DRIANO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;• OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato che il secondo motivo, volto a censurare l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a reiterare censure già devolute all'esame della Corte di appello e disattese con motivazione congrua e conforme a diritto (alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo, volto ad eccepire la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione specifica e congrua, ha escluso il riconoscimento di queste attenuanti in favore del ricorrente in ragione della gravità della condotta accertata e della pericolosità dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali (alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M2026 li [OSCURATO:PERSONA] e Sailli.S.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DRIANO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;• OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato che il secondo motivo, volto a censurare l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a reiterare censure già devolute all'esame della Corte di appello e disattese con motivazione congrua e conforme a diritto (alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo, volto ad eccepire la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione specifica e congrua, ha escluso il riconoscimento di queste attenuanti in favore del ricorrente in ragione della gravità della condotta accertata e della pericolosità dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali (alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M2026 li [OSCURATO:PERSONA] e Sailli.S.
Sentenza Cassazione n. 21005/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris