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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04581/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 0 /20 23 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (conindirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania n. 4288 / 20 / 2 0 22 depositata in data 2 3 / 05 /20 22 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:cartella pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Fattidi causa - [OSCURATO:PERSONA] ni Battista impugnava la cartella di pagamento notificataglidal concessionario della riscossione a seguito di ordinanza ingiunzione emessa dall' A genzia delle Dogane per sanzioni amministrativein conseguenza della violazione dell’art. 19 d.

Lgs. n. 374 del1990; -la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; - l a CTR confermava la decisione di primo grado; tale pronuncia era oggetto di ricorso per Cassazione da parte del contribuente, ricorso accoltoda questa Corte con ordinanza n . 539/2021; - riassunto il giudizio, l a CTR della Campania - con la sentenza impugnata in questa sede - ha rigettato l'appello del Mottola e compensatole spese; -ricorre a questa Corte nuovamente [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a due motivi di doglianza; -l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ; Ragionidella decisione - il primo motivo si duole della illegittimità e nullità dell'impugnata sentenza poiché la stessa nell'affermare che la competenza giurisdizionale non è delle commissioni tributarie bensì del giudice ordinarioavrebbe – secondo il ricorrente - omesso di considerare che il giudizio di primo grado ebbe inizio nel 2007 quando la competenza giurisdizionaleera radicata davanti alle commissioni tributarie; -il secondo motivo di gravame si incentra sulla omessa valutazione da partedel giudice di appello - in violazione dell’art. 58 c. 2 del d.

Lgs. n. 546del 1992 - d el nuovo documento , prodotto nel giudizio di appello, dicui il ricorrente è venuto a conoscenza solo in data 9 f ebbraio 2011, ritenutodecisivo; -entrambe le censure sono inammissibili; - invero, le stesse non colpiscono in alcun modo l'ulteriore ratio decidendi espressa dal giudice di appello, secondo la quale il contribuente “… non impugna la cartella esattoriale per vizi propri ma censural'atto prodromico non tributario di irr ogazi one di una sanzione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 amministrativa in merito al quale non sussiste la giurisdizione tributaria”; - la doglianza presentata con i motivi risulta così nel suo complesso inammissibilepoiché si appunta su questioni del tutto estranee all' ordito motivazionalefornito dalla CTR senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (" i n tema di ricorsoper cassazione è necessario che venga contestata specificamente laratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata": così Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361); -ancora più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivod' impugnazione è rappresentato dal!' enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delleragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, ladecisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell' esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; -queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496, Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015,Rv. 636872, Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564,tutte riprese in motivazione da Cass. n. 8755/2018) ; -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente cheliquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 0 /20 23 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (conindirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania n. 4288 / 20 / 2 0 22 depositata in data 2 3 / 05 /20 22 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:cartella pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Fattidi causa - [OSCURATO:PERSONA] ni Battista impugnava la cartella di pagamento notificataglidal concessionario della riscossione a seguito di ordinanza ingiunzione emessa dall' A genzia delle Dogane per sanzioni amministrativein conseguenza della violazione dell’art. 19 d. Lgs. n. 374 del1990; -la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; - l a CTR confermava la decisione di primo grado; tale pronuncia era oggetto di ricorso per Cassazione da parte del contribuente, ricorso accoltoda questa Corte con ordinanza n . 539/2021; - riassunto il giudizio, l a CTR della Campania - con la sentenza impugnata in questa sede - ha rigettato l'appello del Mottola e compensatole spese; -ricorre a questa Corte nuovamente [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a due motivi di doglianza; -l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ; Ragionidella decisione - il primo motivo si duole della illegittimità e nullità dell'impugnata sentenza poiché la stessa nell'affermare che la competenza giurisdizionale non è delle commissioni tributarie bensì del giudice ordinarioavrebbe – secondo il ricorrente - omesso di considerare che il giudizio di primo grado ebbe inizio nel 2007 quando la competenza giurisdizionaleera radicata davanti alle commissioni tributarie; -il secondo motivo di gravame si incentra sulla omessa valutazione da partedel giudice di appello - in violazione dell’art. 58 c. 2 del d. Lgs. n. 546del 1992 - d el nuovo documento , prodotto nel giudizio di appello, dicui il ricorrente è venuto a conoscenza solo in data 9 f ebbraio 2011, ritenutodecisivo; -entrambe le censure sono inammissibili; - invero, le stesse non colpiscono in alcun modo l'ulteriore ratio decidendi espressa dal giudice di appello, secondo la quale il contribuente “… non impugna la cartella esattoriale per vizi propri ma censural'atto prodromico non tributario di irr ogazi one di una sanzione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 amministrativa in merito al quale non sussiste la giurisdizione tributaria”; - la doglianza presentata con i motivi risulta così nel suo complesso inammissibilepoiché si appunta su questioni del tutto estranee all' ordito motivazionalefornito dalla CTR senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (" i n tema di ricorsoper cassazione è necessario che venga contestata specificamente laratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata": così Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361); -ancora più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivod' impugnazione è rappresentato dal!' enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delleragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, ladecisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,nell' esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; -queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Sentenza 14/3/2017 n. 6496, Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015,Rv. 636872, Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564,tutte riprese in motivazione da Cass. n. 8755/2018) ; -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente cheliquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorre
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