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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07392/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 07/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], entrambi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa in data 09/05/2018 dal Tribunale di Forlì - con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia in relazione a plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, come a loro rispettivamente ascritte - dichiarava non doversi procedere in relazione alle fattispecie di cui ai capi E) ed a quelle relative al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui ai capi A), B), C) in riferimento al proc. pen. n. 6306/2013 [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena inflitta agli imputati.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento alla fattispecie sub A), di bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., nessuna motivazione è stata offerta circa il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, posto che, per stessa ammissione del curatore fallimentare, fino a quando le quote societarie erano state cedute al Creta, che, nei sei mesi successivi non aveva ricostituito la pluralità dei soci, le scritture contabili erano state regolarmente tenute, oltre che rinvenute, essendo, non a caso, la società fallita solo a causa del fallimento dell'unico socio, il Creta; nessuna valutazione è stata operata circa la corretta condotta di tenuta delle scritture contabili da parte del Boschi, anche a fronte della mancata contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che avrebbe chiesto un maggiore rigore motivazionale, a fronte anche della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236032; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384).

Quanto al capo L), relativo al fallimento della LLB s.r.I., non si comprendono le ragioni della ritenuta attendibilità dei testi Agirelli e Bruzzi, escussi ex art. 507 cod. proc. pen.; quanto al capo O), relativo alla [OSCURATO:SOCIETA] 4G s.r.I., la motivazione della Corte territoriale appare assolutamente inadeguata rispetto alle emergenze processuali, soprattutto alla luce delle dichiarazioni della curatrice fallimentare, da cui era emerso come il Boschi non fosse mai stato incaricato della tenuta delle scritture contabili; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, applicabili anche in presenza di indici di gravità del fatto.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo cinque motivi, nonché, in data 19/01/2022, con ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo diciassette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di motivare in relazione al motivo di gravame concernente l'omessa motivazione del primo giudice circa la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (corrispondente al primo motivo del ricorso a firma del solo avv.to Benini); 3.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 223 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento ai capi A) - non essendo stato considerato che nel 2005 la Guardia di Finanza aveva prelevato la documentazione; che il Creta aveva assunto la carica di socio unico nel 2006 e che era stato dichiarato fallito personalmente nel 2007, con conseguente impossibilità di tenuta della contabilità -; D) - avendo l'imputato stesso ammesso di aver concordato con la [OSCURATO:SOCIETA]. l'acquisto del complesso immobiliare sito in Bologna, per la somma di euro 884.036,00, poi rivenduto ala [OSCURATO:SOCIETA]. dopo spese di ristrutturazione, tant'è che alla venditrice 4A [OSCURATO:SOCIETA]. era rimasta la somma di euro 100.000,00 -; F) - posto che, all'esito del fallimento personale del Creta, sarebbe spettato al curatore la conservazione della contabilità societaria -; 3) - risultando la contabilità regolarmente tenuta sino al 2007, ed essendosi, poi, la liquidatrice astenuta dall'approvare i bilanci per gli anni 2006, 2007 e 2008 senza alcuna giustificazione; K) - posto che il Creta, essendo stato dichiarato fallito personalmente, non avrebbe potuto avere alcun accesso ai conti correnti bancari, essendogli stata immediatamente revocata la firma per i prelievi -; L) - essendo state le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. custodite dalla [OSCURATO:PERSONA], che, a fronte di una prima condotta di negazione della circostanza, aveva dovuto riconoscere l'assunto del Creta -; O) - non essendo stata valutata la copiosa documentazione già depositata in primo grado dall'imputato, considerato che a causa dei dissidi tra i soci non era stato possibile celebrare le assemblee per l'approvazione dei bilanci, avendo, peraltro, l'imputato depositato tutto quanto in suo possesso, con particolare riferimento al conto economico -; P) - avendo la Corte individuato come oggetto della distrazione la somma che il Creta aveva anticipato per il rilascio del certificato di abitabilità, funzionale al perfezionamento della vendita dell'immobile, somma poi doverosamente restituita al Creta, dovendosi considerare l'assenza dello stato di insolvenza all'epoca della transazione e la circostanza che l'immobile non è mai stato venduto all'asta, posto che l'[OSCURATO:SOCIETA] L.I.F. ha saldato il corrispettivo per l'acquisto estinguendo il mutuo e versando una somma superiore al debito pregresso -; S) - avendo la Corte territoriale ripercorso le stesse motivazioni del primo giudice, senza considerare che il Creta non era mai stato socio della Ge.Sim s.r.I., ma un mero consulente della stessa, avendo egli dimostrato, anche documentalmente, sia il suo operato sia in capo a chi sussistesse l'obbligo di tenuta della contabilità - ; U) - non essendo stato in alcun modo documentato l'elemento soggettivo del reato, ascritto al Creta quale amministratore di fatto -; V) - posto che non è mai stata messa in dubbio l'effettività del bonifico di 500.000,00 euro dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di acconto, a seguito del preliminare di acquisto dell'immobile di Cervia, poi venduto ad altra società, la [OSCURATO:PERSONA], che aveva effettuato il pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] in parte con denaro liquido ed in parte conferendo in permuta l'immobile, avendo successivamente la [OSCURATO:PERSONA] rimborsato la [OSCURATO:SOCIETA], in parte con denaro liquido ed in parte con la cessione dell'immobile oggetto della contestazione; alla luce dei dette circostanze è del tutto illogico affermare la sussistenza della distrazione, posto che la Grauhause sarebbe rimasta creditrice dell'importo, per cui al più si sarebbe dovuto valutare la natura preferenziale del pagamento, non sussistendo, in ogni caso, la diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori (corrispondente ai motivi dal secondo al dodicesimo del ricorso a firma del solo avv.to Benini); 3.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 223 legge fallimentare, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento alla mancata qualificazione delle fattispecie di cui ai capi A), F), 3), L), O), S), U) nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, e dei reati sub P) e Q) in bancarotta preferenziale, fattispecie tutte prescritte, non avendo la Corte di merito esaminato le deduzioni difensive relative all'elemento soggettivo del reato, anche alla luce della insussistenza di condotte distrattive; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., alla luce della documentazione depositata dall'imputato a corredo delle spiegazioni circa il suo operato ed al risarcimento delle parti civili (corrispondente al quattordicesimo motivo del ricorso a firma del solo avv.to Benini); 2.5 violazione di legge, inosservanza di norma sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c), e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito calcolato la pena base, come il primo giudice - in assenza di diversa determinazione -, in riferimento al reato sub V), per cui la circostanza aggravante fallimentare avrebbe dovuto essere riconosciuta nell'ambito del medesimo fallimento della [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al capo U), per il quale avrebbe dovuto essere applicato un aumento di pena di mesi due di reclusione, come stabilito dal primo giudice, e non di mesi sei; né risulta motivato l'aumento di un anno di reclusione a titolo di continuazione.

Infine, le statuizioni civili non avrebbero dovuto essere integralmente confermate, alla luce dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile da parte di quattro delle cinque procedure (corrispondente ai motivi dal quindicesimo al diciassettesimo del ricorso a firma del solo avv.to Benini). 2 bis Quanto al ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA], sono stati dedotti i seguenti motivi: 2 bis.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., del tutto corrispondente al primo motivo del ricorso a firma congiunta ; 2 bis.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo stato rappresentato con l'appello che le scritture della [OSCURATO:SOCIETA]. erano tenute dallo studio Vega e che, una volta divenuto socio, il Creta era stato dichiarato fallito in proprio, il che gli aveva impedito di tenere la contabilità, cosa che avrebbe imposto un rigoroso accertamento anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; su tali circostanze la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, pur in presenza della esclusione di vicende distrattive; 2 bis.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla distrazione contestata al capo D), riferita alla 4A [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si fonda unicamente sulle dichiarazioni dell'imputato, che riconosceva di aver disposto della somma di 310.000,00 euro, pur non riuscendo a documentare, a distanza di tempo, l'utilizzazione delle somme in favore della gestione societaria; 2 bis.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo F), relativo alla 4A [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., posto che le scritture contabili erano state conservate presso lo studio del Creta, ma, una volta dichiarato il fallimento personale dell'imputato, la curatrice aveva chiuso lo studio e successivamente i documenti erano stati mandati al macero, mancando, in ogni caso, ogni accertamento sull'elemento soggettivo del reato; su tali vicende la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, senza porsi il problema dell'obbligo di tenuta della contabilità da parte di un soggetto dichiarato fallito personalmente, non essendo stata neanche affrontata la questione della sussistenza, nel caso di specie, della colpa piuttosto che del dolo; 2 bis.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo 3), relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendo stato rappresentato con i motivi di appello che era emerso come i libri contabili fossero stati regolarmente tenuti sino al 2007 e poi consegnati al liquidatore, tanto è vero che il curatore aveva ricostruito le operazioni in epoca anteriore al 2007, circostanza su cui la motivazione della sentenza è del tutto carente; peraltro, del tutto illogicamente, la Corte territoriale ha valutato la condotta del Creta in una fase successiva alla nomina del liquidatore giudiziale, avendo l'appello esplicitamente contestato tale argomento, senza contare la mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato, a fronte dell'assoluzione del Creta per le fattispecie distrattive di cui ai capi H) ed I); 2 bis.6 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in riferimento al capo K), relativo alla distrazione di euro 85.000,00 della LLB s.r.I., atteso che il Creta era stato dichiarato fallito personalmente il 24/12/2017, né si comprende come avrebbe potuto operare sul conto corrente della società per prelevarne la somma, circostanza su cui è stata omessa qualsivoglia motivazione; 2 bis.7 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo L), relativo alla LLB s.r.I., non essendo stata valutata la possibilità di inquadrare la vicenda ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare; 2 bis.8 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo O), relativo alla G4 s.r.I., non essendo stata considerato l'affidamento delle scritture contabili allo studio Tamperi, rispetto a cui la Corte di merito ha omesso ogni valutazione in tema di elemento soggettivo, anche funzionale ad un inquadramento della vicenda nella bancarotta documentale semplice; 2 bis.9 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo P), relativo alla G4 s.r.I., a fronte dei motivi di gravame, che avevano evidenziato come i pagamenti al Creta fossero stati effettuati per le sue competenze professionali, argomento rispetto al quale la Corte di merito ha osservato come, al più, si sarebbe trattato di un pagamento preferenziale, il che avrebbe imposto un approfondimento della qualificazione giuridica, anche in funzione della prescrizione della fattispecie; 2 bis.10 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo Q), relativo alla G4 s.r.I., essendo del tutto carente la motivazione circa il mancato pagamento di parte del prezzo della vendita di un immobile alla società LIF, avendo l'atto di appello evidenziato che la società acquirente aveva direttamente pagato il creditore ipotecario della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Bandini, che aveva già agito in sede esecutiva, per cui, al più, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato come bancarotta preferenziale, con le conseguenze in tema di prescrizione; 2 bis.11 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo S), relativo alla Ge.S.Inn. s.r.I., posto che il ruolo di amministratore di fatto non può essere desunto dalle sole incapacità dell'amministratore di diritto, senza contare la mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato, che avrebbe dovuto essere maggiormente accurata a fronte dell'insussistenza di fatti distrattivi; 2 bis.12 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo U), relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., posto che la tenuta della contabilità era affidata a soggetti qualificati e che l'esame della documentazione contabile risultava posta a fondamento della richiesta di fallimento avanzata dal pubblico ministero e valutata dal Giudice per le indagini preliminari; la Corte territoriale ha motivato in riferimento alla mancanza delle scritture contabili, affermando l'irrilevanza dello stato delle stesse, il che presuppone la loro esistenza; la mancanza della valutazione dell'elemento soggettivo da parte del primo giudice non è stata, poi, affatto considerata dalla Corte di merito; 2 bis.13 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo V), relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto la Corte di merito ha ripreso la motivazione del primo giudice circa la cessione dell'immobile di via Schiassi in Cervia alla [OSCURATO:SOCIETA], avvenuta senza il pagamento del corrispettivo, benché, all'esito del giudizio di primo grado, fosse risultata provata l'esistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della fallita, né è mai stata messa in dubbio l'effettività del bonifico di euro 500.000,00 dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo di acconto, a seguito del preliminare di vendita di un diverso immobile, sempre sito in Cervia; come dimostrato con l'atto di appello, l'immobile era stato ceduto ad altra società, l'[OSCURATO:PERSONA], che aveva effettuato il pagamento alla fallita, parte in denaro e parte conferendo in permuta l'immobile di via Schiassi; successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva rimborsato la [OSCURATO:SOCIETA], in parte con denaro liquido ed in parte cedendo l'immobile di via Schiassi, oggetto di contestazione.

Alla luce di tali elementi risulta del tutto illogica la motivazione della sentenza impugnata, posto che il credito era insorto in relazione al pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dell'acconto relativo ad un diverso contratto, anteriore di tre anni, per cui è comprensibile che all'epoca l'immobile di via Schiassi non fosse ancora di proprietà della fallita; essendo, inoltre, pacifico che la [OSCURATO:SOCIETA] effettuò il bonifico di 500.000,00 euro per il preliminare, somma non restituita in una diversa maniera, è illogico affermare la sussistenza della distrazione, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe rimasta creditrice dell'importo, per cui, al più, si sarebbe dovuta valutare la qualificazione della condotta come bancarotta preferenziale, non potendo, in ogni caso, rilevare quale distrazione la cessione di un bene societario a fronte della correlata estinzione del debito verso un creditore, trattandosi di operazioni di segno opposto che si neutralizzano a vicenda; 2 bis.14 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto il diniego delle invocate circostanze si fonda sulla recidiva, peraltro già esclusa in primo grado, con intrinseca illogicità della motivazione; 2 bis.15 violazione di legge, inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 597 cod. proc. pen., 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., motivo del tutto corrispondente al quinto motivo del ricorso a firma congiunta; 2 bis.16 violazione di legge, in riferimento all'art. 81 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., motivo del tutto corrispondete al quinto motivo del ricorso a firma congiunta; 2 bis.17 inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 82 e 538 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., motivo del tutto corrispondete al quinto motivo del ricorso a firma congiunta. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda processuale riguarda alcune società immobiliari, tutte dichiarate fallite, utilizzate nell'ambito di quello che è stato definito dai giudici di merito "sistema Creta", consistente nell'utilizzare dette società secondo una logica preordinata al fallimento, dapprima attraverso operazioni immobiliari sostenute mediante finanziamenti e mutui bancari, e successivamente, una volta gravate da esposizioni, costrette a vendere a prezzi inferiori al valore di acquisto i beni acquisiti ad altre società e, quindi, svuotate e fatte fallire.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono in parte fondati, per le ragioni di seguito illustrate, e vanno, quindi, in parte accolti.1.Va premesso che la doglianza concernente il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena avanzata dalla difesa del Creta, appare del tutto generica e, come tale, inammissibile.

Il relativo motivo di appello era già stato formulato in maniera estremamente generica ed anche il corrispondente motivo di ricorso risulta affetto da identica genericità, non esplicitando neanche se su tale richiesta si fosse formato l'accordo delle parti e se, in tal caso, quale sia stata la ragione del rigetto.

2. Seguendo, metodologicamente, l'analisi delle doglianze secondo la scansione rappresentata dai singoli capi di imputazione, va rappresentato quanto segue. 2.1 Quanto al capo A) - relativo alla bancarotta documentale della [OSCURATO:SOCIETA]. , ascritta sia al Boschi, quale gestore di fatto, che al Creta, quale socio accomandatario, a fronte di una contestazione alternativa - di lacunosa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ovvero di una loro assenza, distruzione, sottrazione, nonché di una tenuta tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari -, la sentenza di primo grado ha incentrato la motivazione sull'assenza preordinata delle scritture accompagnata dal dolo specifico (pag. 4 e 5).

In relazione al ruolo di amministratore di fatto del Boschi, va detto che la sentenza impugnata ha ricordato come gli atti di gestione compiuti dall'imputato, rivelatori del suo ruolo, non fossero giustificati da alcun tipo di delega, avendo la difesa solo evidenziato la delega concessa al Boschi per operare sui conti correnti, quindi, in un diverso settore.

Considerato che sul ruolo ascritto al Boschi non si evince alcuna specifica contestazione in ricorso, ciò nondimeno la motivazione in riferimento alla tipologia di bancarotta documentale, ritenuta nel caso in esame, risulta del tutto carente.

La Corte di merito, in relazione alla posizione del Creta - che aveva chiesto la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, evidenziando una scarsa chiarezza circa la fattispecie ritenuta in concreto - si è limitata a ricordare che l'amministratore di diritto all'epoca del fallimento risponde della tenuta delle scritture contabili anche per le annualità precedenti la dichiarazione di fallimento.

Tale motivazione sembrerebbe richiamare, quindi, la fattispecie di bancarotta a dolo generico, che presuppone una incompleta tenuta di scritture e, quindi, l'esistenza e la verifica delle stesse da parte degli organi della procedura fallimentare; ciò in aperto contrasto con la motivazione del primo giudice, che aveva, invece, inquadrato la vicenda in una sottrazione delle scritture, fattispecie punita a titolo di dolo specifico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279838; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).A parte la considerazione che sulla qualificazione della condotta ai sensi dell'art.217 legge fallimentare la sentenza impugnata non ha offerto alcuna argomentazione, resta l'insanabile contraddittorietà e lacunosità circa l'inquadramento della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: anzitutto, non si comprende a quali scritture contabili la sentenza impugnata si riferisca, ma, soprattutto, non viene chiarito affatto a quale delle due condotte alternativamente previste dall'art. 216, comma 1, n. 2), legge fallimentare, sia ascrivibile la condotta degli imputati.

Sul punto, quindi, la sentenza impugnata va annullata. 2.2 In riferimento al capo D) - avente ad oggetto la distrazione della somma di euro 310.000,00, in relazione al fallimento della 4A [OSCURATO:SOCIETA]. - condotta ascritta al solo Creta, quale amministratore delegato e vice presidente del CdA, la sentenza di primo grado aveva rilevato come l'imputato avesse ammesso l'utilizzazione delle somme, senza fornire alcuna documentazione circa la loro destinazione.

A fronte di un motivo di appello che risultava del tutto generico, va detto che anche il ricorso va ritenuto, sul punto, inammissibile, posto che l'affermazione di responsabilità del Creta, all'evidenza, non si fonda solo sulle dichiarazioni ammissive dell'imputato, ma sulla circostanza obiettiva - e non altrimenti giustificata - della vendita dell'immobile e del mancato rinvenimento della somma ricavatane, di cui il Creta non ha saputo giustificare la destinazione a scopi societari (giurisprudenza pacifica, da ultimo: Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 12/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282643).

Il motivo va, quindi, dichiarato inammissibile. 2.3 In relazione al capo F) - relativo alla bancarotta documentale della 4A [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui è stato ritenuto responsabile il solo Creta nella qualità indicata al punto che precede -, già la sentenza di primo grado aveva osservato come la versione difensiva - secondo la quale le scritture contabili erano state mandate al macero dalla curatrice fallimentare, che aveva chiuso lo studio del predetto dopo la dichiarazione di fallimento - era rimasta del tutto priva di dimostrazione; sul punto la sentenza impugnata ha correttamente osservato come sarebbe stato onere dell'imputato quello di ritirare la contabilità ed evitare che la stessa venisse distrutta.

Il motivo di ricorso, quindi, si palesa come reiterativo e versato in fatto, come tale inammissibile. 2.4 Quanto al capo 3) - bancarotta documentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ascritto al solo Creta quale amministratore di fatto della società, a fronte della formulazione in forma alternativa della condotta, la sentenza di primo grado ha osservato come il curatore avesse rilevato la mancanza di molti documenti e delle fatture di acquisto e vendita dal 2005 al 2008, nonché delle dichiarazioni dei redditi, oltre che della contabilità, dal 2008 in avanti, ritenendo non convincente la spiegazione fornita dal Creta, secondo cui era stata la liquidatrice ad aver consegnato le scritture incomplete.

Con i motivi di appello era stata dedotta la circostanza secondo cui la curatrice aveva affermato come le operazioni effettuate dalla società fossero state ricostruite in base al libro giornale, per cui la mancanza delle fatture dovrebbe essere irrilevante, con la conseguenza che, al più, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare.

La motivazione della Corte di merito, sul punto, si limita a ribadire la tesi secondo cui ts'LIéSattendibile la versione della liquidatrice, che aveva dichiarato di aver consegnato le scritture contabili così come le aveva ricevute dal Creta, anche perché nessuna censura di attendibilità era stata mossa in proposito.

Tuttavia tale motivazione non appare aver adeguatamente affrontato il profilo della qualificazione della condotta, posto che la motivazione del primo giudice sembra incentrata sulla omessa tenuta di parte della contabilità, il che dovrebbe far inquadrare la fattispecie nella condotta di bancarotta per la quale è richiesto il dolo specifico; inoltre, a fronte di una specifica deduzione difensiva, fondata su quanto asserito dalla curatrice fallimentare, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di fornire qualsivoglia argomentazione.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2.5 Parimenti fondato risulta il ricorso del Creta in relazione al capo K) - bancarotta fraudolenta patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente a prelievi bancari di 85.000,00 euro -, condotta rispetto alla quale la difesa aveva rappresentato che il ricorrente nel 2008 non avrebbe potuto operare sui conti correnti della società, posto che egli era stato dichiarato fallito in proprio nel 2007.

Su questo punto già la motivazione della sentenza di primo grado risulta del tutto apodittica, in quanto, pur dando atto che il Creta non fosse più amministratore legale, afferma che egli era, comunque, amministratore di fatto, il che rendeva verosimile che avesse prelevato le somme.

Su questo ruolo di amministratore di fatto, tuttavia, il primo giudice non ha fornito alcun elemento dimostrativo.

La Corte di merito, sul punto, risulta, se possibile, ancor più tautologica, nella misura in cui si limita ad affermare che il Creta ben avrebbe potuto prelevare le somme oggetto di distrazione.

A parte la necessità di pervenire ad un'affermazione di responsabilità non sulla base di criteri di verosimiglianza, ma sulla scorta di prove, rispetto alla cui valutazione il giudice di merito deve offrire congrua motivazione, nel caso di specie non è stata fornita alcuna adeguata motivazione circa il ruolo del Creta in ambito societario e, soprattutto, circa la concreta possibilità che egli avrebbe avuto, una volta dichiarato fallito nel dicembre 2007, di operare sui conti societari. 2.6 Quanto al capo L) - bancarotta documentale della [OSCURATO:SOCIETA]. ascritta al Boschi quale amministratore di fatto, ed al Creta quale amministratore di diritto -, anche in tal caso la contestazione è formulata in maniera alternativa.

Dalla motivazione del primo giudice si evince come il Creta, in particolare, fosse stato amministratore di diritto della società dal 2004 al 2008, e che le scritture erano fortemente lacunose, come riferito dal teste Agirelli.

Con i motivi di appello si era sostenuto che le scritture contabili erano tenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, in ogni caso, l'infondatezza della bancarotta distrattiva di cui al capo K), avrebbe dovuto travolgere anche la bancarotta documentale in esame.

In realtà il motivo di appello era evidentemente generico, come dimostrato anche dal fatto che la Corte di merito, del tutto logicamente, ha ritenuto l'amministratore comunque responsabile, anche nel caso in cui le scritture fossero state affidate a terzi (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280133; Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv. 265138).

In questo senso l'assunto della Corte territoriale è ampiamente condivisibile, anche se la motivazione sul dolo della fattispecie non risulta appagante; ciò nondimeno, l'appello su tale aspetto non aveva dedotto alcunché, con conseguente inammissibilità del ricorso. 2.7 Quanto alla bancarotta documentale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui al capo O), contestazione formulata in maniera alternativa per il Creta ed il Boschi, la vicenda va trattata congiuntamente alla distrazione di cui al capo P), relativa alla cessione di un immobile, nel 2005, il cui prezzo era stato direttamente, in parte, accreditato al Creta su un conto corrente personale ed, in parte, trattenuto dal predetto a titolo di "restituzione socio".

La sentenza di primo grado ha affermato che la lacunosa modalità di tenuta delle scritture era stata funzionale alle distrazioni, non rese intelligibili, ascrivendo le condotte al Creta e la sola bancarotta documentale anche al Boschi, chiamato in causa dal Creta e pacificamente depositario delle scritture stesse.

Inoltre, già il primo giudice aveva ritenuto non credibile la versione del Creta, alla luce della quale egli avrebbe appreso le somme a titolo di compensazione di spese affrontate personalmente.

Alla luce di detta ricostruzione della vicenda, posto che la motivazione della sentenza di primo grado integra quella della sentenza di appello, trattandosi di "doppia conforme", i motivi di ricorso risultano del tutto reiterativi ed in fatto, richiamando genericamente documentazione prodotta dalla difesa e sostenendo l'inquadramento della vicenda nella bancarotta preferenziale, già esclusa dal primo giudice, non risultando alcuna specifica contestazione quanto alla chiamata in correità operata dal Creta nei confronti del Boschi in riferimento alla bancarotta documentale.

I motivi di ricorso di entrambi gli imputati sono, quindi, da qualificare inammissibili sia in riferimento al capo O) che al capo P). 2.8 Quanto al capo Q), ascritto al solo Creta e concernente la distrazione di un immobile sito in via Maceri, ceduto da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società riferibile al Creta, era emerso come il prezzo di vendita non fosse stato corrisposto; anche volendo accedere alla versione difensiva, secondo cui parte del prezzo era stata corrisposto con accollo del mutuo, resta il fatto che comunque tale accollo avrebbe coperto solo una parte del prezzo.

Il motivo di ricorso appare, anche in tal caso, del tutto generico, facendo riferimento ad una non meglio individuata documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado a sostegno della tesi difensiva, peraltro già esclusa dal primo giudice; in tal senso, quindi, la prospettazione secondo cui la vicenda sarebbe inquadrabile in una bancarotta preferenziale ormai prescritta, resta una mera asserzione, come tale implicitamente esclusa anche dalla sentenza impugnata, la quale ha ribadito che l'immobile era stato venduto ad una società controllata dal Creta ed il prezzo non era stato pagato.

Il motivo di ricorso è, in definitiva, inammissibile. 2.9 Fondato risulta, invece, il motivo di ricorso concernente la fattispecie di bancarotta documentale della Ge.S.Im. s.r.I., di cui al capo S), ascritta al solo Creta, formulata, come sempre con contestazione alternativa avente ad oggetto le scritture dal 2004.

La sentenza di primo grado si fonda sulle dichiarazioni del curatore fallimentare, ricordando che il Creta era il marito dell'amministratrice della società, quest'ultima priva di competenze specifiche, come dimostrato anche dalle vicende della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Lif s.r.I., mentre il Creta era stato anche liquidatore della società dal 2006 al 2009.

Con l'appello si era affermato che il Creta non era socio della fallita, ma solo consulente esterno e che aveva prodotto dei documenti a sostegno delle sue affermazioni, contestando l'attribuzione al predetto di un ruolo per la sola incapacità gestionale della moglie.

La Corte di appello ha reiterato la motivazione del primo giudice, omettendo del tutto di pronunciarsi sulla rilevanza della documentazione difensiva, analiticamente individuata nel gravame, nulla specificando neanche in riferimento agli elementi concreti per attribuire al Creta un ruolo attivo nella condotta, al di là della affermata incapacità dell'amministratore legale della società.

Ciò, infatti, appare indispensabile, alla luce della intuibile considerazione della necessità di individuare prove specifiche che consentano di accertare il ruolo ascritto al ricorrente, non essendo possibile fondare l'affermazione di responsabilità sulla base di una constatazione - ossia l'incapacità gestionale del T legale rappresentante della società - fondandosi sul merowporto di coniugio che, in tal caso, non può essere neanche posto a fondamento di una regola di esperienza consensualmente accettata.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata in riferimento a tale fattispecie. 2.10 Inammissibile appare il ricorso in relazione alla bancarotta documentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui al capo U), ascritto al solo Creta quale amministratore di fatto, ruolo attribuitogli in base alle dichiarazioni del legale rappresentante Viroli, "testa di legno", ritenuto attendibile anche per le specifiche circostanze riferite, ivi incluso le somme ricevute dal Creta, a ciò aggiungendosi la circostanza che della società fallita risultava socio unico la LIF, sulla quale il Creta esercitava il controllo.

Così ricostruito il compendio probatorio, appare emergere dalla lettura congiunta delle sentenze di merito come la omessa tenuta delle scritture contabili fosse funzionale ad occultare la condotta distrattiva indicata al capo V); peraltro, il ricorso appare del tutto fuori fuoco, nella misura in cui afferma che l'amministratore di fatto non sarebbe responsabile della tenuta della documentazione contabile, in aperto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269; Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). 2.11 Parimenti inammissibile risulta il motivo di ricorso in ordine al capo V), ascritto al solo Creta; nel caso in esame si tratta della distrazione del prezzo di un immobile ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la descrizione della vicenda operata dal primo giudice e confermata dalla sentenza impugnata, il pagamento del prezzo alla società fallita, oltre ad essere inferiore al reale valore dell'immobile, sito in Cervia alla via Schiassi, in realtà aveva ad oggetto il versamento della caparra per altro bene immobile, sito in Forlì alla via Matteotti.

Rispetto a tale ricostruzione il motivo di ricorso appare del tutto versato in fatto, tendente ad una ricostruzione alternativa della vicenda, omettendo, peraltro, di confrontarsi con la circostanza, pure specificata nel capo di imputazione, secondo cui la vendita dell'immobile era intervenuta subito dopo la notifica alla società poi fallita di un decreto ingiuntivo che intimava il pagamento di una somma di oltre 60.000,00 euro, e che sull'immobile ceduto risultava trascritta una domanda giudiziale per effetto della quale era poi intervenuto il pignoramento.

Ne discende, quindi, l'inammissibilità del motivo di ricorso.

3. L'annullamento della sentenza impugnata in riferimento alle indicate fattispecie sub A), i), K), S), determina anche l'annullamento della pronuncia quanto al trattamento sanzionatorio, il che implica l'assorbimento dei relativi motivi di ricorso.4.

Fondata, infine, appare anche la doglianza relativa alle statuizioni civili, posto che a fonte della condanna al risarcimento dei danni, da parte del primo giudice, in favore delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]., Fallimento G4 [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Fallimento 4A [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA].S.Im. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., risulta la revoca della costituzione di parte civile da parte di due delle predette società, in persona del curatore fallimentare, ossia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].

Ciò nondimeno, la circostanza sembra essere del tutto sfuggita alla Corte di merito, che ha confermato le statuizioni civili del primo giudice senza essersi avveduta delle citate revoche; si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata anche quanto alle statuizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 07/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], entrambi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa in data 09/05/2018 dal Tribunale di Forlì - con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia in relazione a plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, come a loro rispettivamente ascritte - dichiarava non doversi procedere in relazione alle fattispecie di cui ai capi E) ed a quelle relative al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui ai capi A), B), C) in riferimento al proc. pen. n. 6306/2013 [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena inflitta agli imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento alla fattispecie sub A), di bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., nessuna motivazione è stata offerta circa il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, posto che, per stessa ammissione del curatore fallimentare, fino a quando le quote societarie erano state cedute al Creta, che, nei sei mesi successivi non aveva ricostituito la pluralità dei soci, le scritture contabili erano state regolarmente tenute, oltre che rinvenute, essendo, non a caso, la società fallita solo a causa del fallimento dell'unico socio, il Creta; nessuna valutazione è stata operata circa la corretta condotta di tenuta delle scritture contabili da parte del Boschi, anche a fronte della mancata contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che avrebbe chiesto un maggiore rigore motivazionale, a fronte anche della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236032; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). Quanto al capo L), relativo al fallimento della LLB s.r.I., non si comprendono le ragioni della ritenuta attendibilità dei testi Agirelli e Bruzzi, escussi ex art. 507 cod. proc. pen.; quanto al capo O), relativo alla [OSCURATO:SOCIETA] 4G s.r.I., la motivazione della Corte territoriale appare assolutamente inadeguata rispetto alle emergenze processuali, soprattutto alla luce delle dichiarazioni della curatrice fallimentare, da cui era emerso come il Boschi non fosse mai stato incaricato della tenuta delle scritture contabili; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, applicabili anche in presenza di indici di gravità del fatto. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo cinque motivi, nonché, in data 19/01/2022, con ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo diciassette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di motivare in relazione al motivo di gravame concernente l'omessa motivazione del primo giudice circa la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (corrispondente al primo motivo del ricorso a firma del solo avv.to Benini); 3.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 223 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento ai capi A) - non essendo stato considerato che nel 2005 la Guardia di Finanza aveva prelevato la documentazione; che il Creta aveva assunto la carica di socio unico nel 2006 e che era stato dichiarato fallito personalmente nel 2007, con conseguente impossibilità di tenuta della contabilità -; D) - avendo l'imputato stesso ammesso di aver concordato con la [OSCURATO:SOCIETA]. l'acquisto del complesso immobiliare sito in Bologna, per la somma di euro 884.036,00, poi rivenduto ala [OSCURATO:SOCIETA]. dopo spese di ristrutturazione, tant'è che alla venditrice 4A [OSCURATO:SOCIETA]. era rimasta la somma di euro 100.000,00 -; F) - posto che, all'esito del fallimento personale del Creta, sarebbe spettato al curatore la conservazione della contabilità societaria -; 3) - risultando la contabilità regolarmente tenuta sino al 2007, ed essendosi, poi, la liquidatrice astenuta dall'approvare i bilanci per gli anni 2006, 2007 e 2008 senza alcuna giustificazione; K) - posto che il Creta, essendo stato dichiarato fallito personalmente, non avrebbe potuto avere alcun accesso ai conti correnti bancari, essendogli stata immediatamente revocata la firma per i prelievi -; L) - essendo state le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. custodite dalla [OSCURATO:PERSONA], che, a fronte di una prima condotta di negazione della circostanza, aveva dovuto riconoscere l'assunto del Creta -; O) - non essendo stata valutata la copiosa documentazione già depositata in primo grado dall'imputato, considerato che a causa dei dissidi tra i soci non era stato possibile celebrare le assemblee per l'approvazione dei bilanci, avendo, peraltro, l'imputato depositato tutto quanto in suo possesso, con particolare riferimento al conto economico -; P) - avendo la Corte individuato come oggetto della distrazione la somma che il Creta aveva anticipato per il rilascio del certificato di abitabilità, funzionale al perfezionamento della vendita dell'immobile, somma poi doverosamente restituita al Creta, dovendosi considerare l'assenza dello stato di insolvenza all'epoca della transazione e la circostanza che l'immobile non è mai stato venduto all'asta, posto che l'[OSCURATO:SOCIETA] L.I.F. ha saldato il corrispettivo per l'acquisto estinguendo il mutuo e versando una somma superiore al debito pregresso -; S) - avendo la Corte territoriale ripercorso le stesse motivazioni del primo giudice, senza considerare che il Creta non era mai stato socio della Ge.Sim s.r.I., ma un mero consulente della stessa, avendo egli dimostrato, anche documentalmente, sia il suo operato sia in capo a chi sussistesse l'obbligo di tenuta della contabilità - ; U) - non essendo stato in alcun modo documentato l'elemento soggettivo del reato, ascritto al Creta quale amministratore di fatto -; V) - posto che non è mai stata messa in dubbio l'effettività del bonifico di 500.000,00 euro dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di acconto, a seguito del preliminare di acquisto dell'immobile di Cervia, poi venduto ad altra società, la [OSCURATO:PERSONA], che aveva effettuato il pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] in parte con denaro liquido ed in parte conferendo in permuta l'immobile, avendo successivamente la [OSCURATO:PERSONA] rimborsato la [OSCURATO:SOCIETA], in parte con denaro liquido ed in parte con la cessione dell'immobile oggetto della contestazione; alla luce dei dette circostanze è del tutto illogico affermare la sussistenza della distrazione, posto che la Grauhause sarebbe rimasta creditrice dell'importo, per cui al più si sarebbe dovuto valutare la natura preferenziale del pagamento, non sussistendo, in ogni caso, la diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori (corrispondente ai motivi dal secondo al dodicesimo del ricorso a firma del solo avv.to Benini); 3.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 223 legge fallimentare, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento alla mancata qualificazione delle fattispecie di cui ai capi A), F), 3), L), O), S), U) nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, e dei reati sub P) e Q) in bancarotta preferenziale, fattispecie tutte prescritte, non avendo la Corte di merito esaminato le deduzioni difensive relative all'elemento soggettivo del reato, anche alla luce della insussistenza di condotte distrattive; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., alla luce della documentazione depositata dall'imputato a corredo delle spiegazioni circa il suo operato ed al risarcimento delle parti civili (corrispondente al quattordicesimo motivo del ricorso a firma del solo avv.to Benini); 2.5 violazione di legge, inosservanza di norma sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c), e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito calcolato la pena base, come il primo giudice - in assenza di diversa determinazione -, in riferimento al reato sub V), per cui la circostanza aggravante fallimentare avrebbe dovuto essere riconosciuta nell'ambito del medesimo fallimento della [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al capo U), per il quale avrebbe dovuto essere applicato un aumento di pena di mesi due di reclusione, come stabilito dal primo giudice, e non di mesi sei; né risulta motivato l'aumento di un anno di reclusione a titolo di continuazione. Infine, le statuizioni civili non avrebbero dovuto essere integralmente confermate, alla luce dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile da parte di quattro delle cinque procedure (corrispondente ai motivi dal quindicesimo al diciassettesimo del ricorso a firma del solo avv.to Benini). 2 bis Quanto al ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA], sono stati dedotti i seguenti motivi: 2 bis.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., del tutto corrispondente al primo motivo del ricorso a firma congiunta ; 2 bis.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo stato rappresentato con l'appello che le scritture della [OSCURATO:SOCIETA]. erano tenute dallo studio Vega e che, una volta divenuto socio, il Creta era stato dichiarato fallito in proprio, il che gli aveva impedito di tenere la contabilità, cosa che avrebbe imposto un rigoroso accertamento anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; su tali circostanze la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, pur in presenza della esclusione di vicende distrattive; 2 bis.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla distrazione contestata al capo D), riferita alla 4A [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si fonda unicamente sulle dichiarazioni dell'imputato, che riconosceva di aver disposto della somma di 310.000,00 euro, pur non riuscendo a documentare, a distanza di tempo, l'utilizzazione delle somme in favore della gestione societaria; 2 bis.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo F), relativo alla 4A [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., posto che le scritture contabili erano state conservate presso lo studio del Creta, ma, una volta dichiarato il fallimento personale dell'imputato, la curatrice aveva chiuso lo studio e successivamente i documenti erano stati mandati al macero, mancando, in ogni caso, ogni accertamento sull'elemento soggettivo del reato; su tali vicende la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, senza porsi il problema dell'obbligo di tenuta della contabilità da parte di un soggetto dichiarato fallito personalmente, non essendo stata neanche affrontata la questione della sussistenza, nel caso di specie, della colpa piuttosto che del dolo; 2 bis.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo 3), relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendo stato rappresentato con i motivi di appello che era emerso come i libri contabili fossero stati regolarmente tenuti sino al 2007 e poi consegnati al liquidatore, tanto è vero che il curatore aveva ricostruito le operazioni in epoca anteriore al 2007, circostanza su cui la motivazione della sentenza è del tutto carente; peraltro, del tutto illogicamente, la Corte territoriale ha valutato la condotta del Creta in una fase successiva alla nomina del liquidatore giudiziale, avendo l'appello esplicitamente contestato tale argomento, senza contare la mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato, a fronte dell'assoluzione del Creta per le fattispecie distrattive di cui ai capi H) ed I); 2 bis.6 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in riferimento al capo K), relativo alla distrazione di euro 85.000,00 della LLB s.r.I., atteso che il Creta era stato dichiarato fallito personalmente il 24/12/2017, né si comprende come avrebbe potuto operare sul conto corrente della società per prelevarne la somma, circostanza su cui è stata omessa qualsivoglia motivazione; 2 bis.7 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo L), relativo alla LLB s.r.I., non essendo stata valutata la possibilità di inquadrare la vicenda ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare; 2 bis.8 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo O), relativo alla G4 s.r.I., non essendo stata considerato l'affidamento delle scritture contabili allo studio Tamperi, rispetto a cui la Corte di merito ha omesso ogni valutazione in tema di elemento soggettivo, anche funzionale ad un inquadramento della vicenda nella bancarotta documentale semplice; 2 bis.9 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo P), relativo alla G4 s.r.I., a fronte dei motivi di gravame, che avevano evidenziato come i pagamenti al Creta fossero stati effettuati per le sue competenze professionali, argomento rispetto al quale la Corte di merito ha osservato come, al più, si sarebbe trattato di un pagamento preferenziale, il che avrebbe imposto un approfondimento della qualificazione giuridica, anche in funzione della prescrizione della fattispecie; 2 bis.10 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo Q), relativo alla G4 s.r.I., essendo del tutto carente la motivazione circa il mancato pagamento di parte del prezzo della vendita di un immobile alla società LIF, avendo l'atto di appello evidenziato che la società acquirente aveva direttamente pagato il creditore ipotecario della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Bandini, che aveva già agito in sede esecutiva, per cui, al più, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato come bancarotta preferenziale, con le conseguenze in tema di prescrizione; 2 bis.11 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo S), relativo alla Ge.S.Inn. s.r.I., posto che il ruolo di amministratore di fatto non può essere desunto dalle sole incapacità dell'amministratore di diritto, senza contare la mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato, che avrebbe dovuto essere maggiormente accurata a fronte dell'insussistenza di fatti distrattivi; 2 bis.12 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo U), relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., posto che la tenuta della contabilità era affidata a soggetti qualificati e che l'esame della documentazione contabile risultava posta a fondamento della richiesta di fallimento avanzata dal pubblico ministero e valutata dal Giudice per le indagini preliminari; la Corte territoriale ha motivato in riferimento alla mancanza delle scritture contabili, affermando l'irrilevanza dello stato delle stesse, il che presuppone la loro esistenza; la mancanza della valutazione dell'elemento soggettivo da parte del primo giudice non è stata, poi, affatto considerata dalla Corte di merito; 2 bis.13 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo V), relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto la Corte di merito ha ripreso la motivazione del primo giudice circa la cessione dell'immobile di via Schiassi in Cervia alla [OSCURATO:SOCIETA], avvenuta senza il pagamento del corrispettivo, benché, all'esito del giudizio di primo grado, fosse risultata provata l'esistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della fallita, né è mai stata messa in dubbio l'effettività del bonifico di euro 500.000,00 dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo di acconto, a seguito del preliminare di vendita di un diverso immobile, sempre sito in Cervia; come dimostrato con l'atto di appello, l'immobile era stato ceduto ad altra società, l'[OSCURATO:PERSONA], che aveva effettuato il pagamento alla fallita, parte in denaro e parte conferendo in permuta l'immobile di via Schiassi; successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva rimborsato la [OSCURATO:SOCIETA], in parte con denaro liquido ed in parte cedendo l'immobile di via Schiassi, oggetto di contestazione. Alla luce di tali elementi risulta del tutto illogica la motivazione della sentenza impugnata, posto che il credito era insorto in relazione al pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dell'acconto relativo ad un diverso contratto, anteriore di tre anni, per cui è comprensibile che all'epoca l'immobile di via Schiassi non fosse ancora di proprietà della fallita; essendo, inoltre, pacifico che la [OSCURATO:SOCIETA] effettuò il bonifico di 500.000,00 euro per il preliminare, somma non restituita in una diversa maniera, è illogico affermare la sussistenza della distrazione, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe rimasta creditrice dell'importo, per cui, al più, si sarebbe dovuta valutare la qualificazione della condotta come bancarotta preferenziale, non potendo, in ogni caso, rilevare quale distrazione la cessione di un bene societario a fronte della correlata estinzione del debito verso un creditore, trattandosi di operazioni di segno opposto che si neutralizzano a vicenda; 2 bis.14 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto il diniego delle invocate circostanze si fonda sulla recidiva, peraltro già esclusa in primo grado, con intrinseca illogicità della motivazione; 2 bis.15 violazione di legge, inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 597 cod. proc. pen., 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., motivo del tutto corrispondente al quinto motivo del ricorso a firma congiunta; 2 bis.16 violazione di legge, in riferimento all'art. 81 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., motivo del tutto corrispondete al quinto motivo del ricorso a firma congiunta; 2 bis.17 inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 82 e 538 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., motivo del tutto corrispondete al quinto motivo del ricorso a firma congiunta. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda processuale riguarda alcune società immobiliari, tutte dichiarate fallite, utilizzate nell'ambito di quello che è stato definito dai giudici di merito "sistema Creta", consistente nell'utilizzare dette società secondo una logica preordinata al fallimento, dapprima attraverso operazioni immobiliari sostenute mediante finanziamenti e mutui bancari, e successivamente, una volta gravate da esposizioni, costrette a vendere a prezzi inferiori al valore di acquisto i beni acquisiti ad altre società e, quindi, svuotate e fatte fallire. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono in parte fondati, per le ragioni di seguito illustrate, e vanno, quindi, in parte accolti.1.Va premesso che la doglianza concernente il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena avanzata dalla difesa del Creta, appare del tutto generica e, come tale, inammissibile. Il relativo motivo di appello era già stato formulato in maniera estremamente generica ed anche il corrispondente motivo di ricorso risulta affetto da identica genericità, non esplicitando neanche se su tale richiesta si fosse formato l'accordo delle parti e se, in tal caso, quale sia stata la ragione del rigetto. 2. Seguendo, metodologicamente, l'analisi delle doglianze secondo la scansione rappresentata dai singoli capi di imputazione, va rappresentato quanto segue. 2.1 Quanto al capo A) - relativo alla bancarotta documentale della [OSCURATO:SOCIETA]. , ascritta sia al Boschi, quale gestore di fatto, che al Creta, quale socio accomandatario, a fronte di una contestazione alternativa - di lacunosa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ovvero di una loro assenza, distruzione, sottrazione, nonché di una tenuta tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari -, la sentenza di primo grado ha incentrato la motivazione sull'assenza preordinata delle scritture accompagnata dal dolo specifico (pag. 4 e 5). In relazione al ruolo di amministratore di fatto del Boschi, va detto che la sentenza impugnata ha ricordato come gli atti di gestione compiuti dall'imputato, rivelatori del suo ruolo, non fossero giustificati da alcun tipo di delega, avendo la difesa solo evidenziato la delega concessa al Boschi per operare sui conti correnti, quindi, in un diverso settore. Considerato che sul ruolo ascritto al Boschi non si evince alcuna specifica contestazione in ricorso, ciò nondimeno la motivazione in riferimento alla tipologia di bancarotta documentale, ritenuta nel caso in esame, risulta del tutto carente. La Corte di merito, in relazione alla posizione del Creta - che aveva chiesto la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, evidenziando una scarsa chiarezza circa la fattispecie ritenuta in concreto - si è limitata a ricordare che l'amministratore di diritto all'epoca del fallimento risponde della tenuta delle scritture contabili anche per le annualità precedenti la dichiarazione di fallimento. Tale motivazione sembrerebbe richiamare, quindi, la fattispecie di bancarotta a dolo generico, che presuppone una incompleta tenuta di scritture e, quindi, l'esistenza e la verifica delle stesse da parte degli organi della procedura fallimentare; ciò in aperto contrasto con la motivazione del primo giudice, che aveva, invece, inquadrato la vicenda in una sottrazione delle scritture, fattispecie punita a titolo di dolo specifico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279838; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).A parte la considerazione che sulla qualificazione della condotta ai sensi dell'art.217 legge fallimentare la sentenza impugnata non ha offerto alcuna argomentazione, resta l'insanabile contraddittorietà e lacunosità circa l'inquadramento della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: anzitutto, non si comprende a quali scritture contabili la sentenza impugnata si riferisca, ma, soprattutto, non viene chiarito affatto a quale delle due condotte alternativamente previste dall'art. 216, comma 1, n. 2), legge fallimentare, sia ascrivibile la condotta degli imputati. Sul punto, quindi, la sentenza impugnata va annullata. 2.2 In riferimento al capo D) - avente ad oggetto la distrazione della somma di euro 310.000,00, in relazione al fallimento della 4A [OSCURATO:SOCIETA]. - condotta ascritta al solo Creta, quale amministratore delegato e vice presidente del CdA, la sentenza di primo grado aveva rilevato come l'imputato avesse ammesso l'utilizzazione delle somme, senza fornire alcuna documentazione circa la loro destinazione. A fronte di un motivo di appello che risultava del tutto generico, va detto che anche il ricorso va ritenuto, sul punto, inammissibile, posto che l'affermazione di responsabilità del Creta, all'evidenza, non si fonda solo sulle dichiarazioni ammissive dell'imputato, ma sulla circostanza obiettiva - e non altrimenti giustificata - della vendita dell'immobile e del mancato rinvenimento della somma ricavatane, di cui il Creta non ha saputo giustificare la destinazione a scopi societari (giurisprudenza pacifica, da ultimo: Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 12/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282643). Il motivo va, quindi, dichiarato inammissibile. 2.3 In relazione al capo F) - relativo alla bancarotta documentale della 4A [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui è stato ritenuto responsabile il solo Creta nella qualità indicata al punto che precede -, già la sentenza di primo grado aveva osservato come la versione difensiva - secondo la quale le scritture contabili erano state mandate al macero dalla curatrice fallimentare, che aveva chiuso lo studio del predetto dopo la dichiarazione di fallimento - era rimasta del tutto priva di dimostrazione; sul punto la sentenza impugnata ha correttamente osservato come sarebbe stato onere dell'imputato quello di ritirare la contabilità ed evitare che la stessa venisse distrutta. Il motivo di ricorso, quindi, si palesa come reiterativo e versato in fatto, come tale inammissibile. 2.4 Quanto al capo 3) - bancarotta documentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ascritto al solo Creta quale amministratore di fatto della società, a fronte della formulazione in forma alternativa della condotta, la sentenza di primo grado ha osservato come il curatore avesse rilevato la mancanza di molti documenti e delle fatture di acquisto e vendita dal 2005 al 2008, nonché delle dichiarazioni dei redditi, oltre che della contabilità, dal 2008 in avanti, ritenendo non convincente la spiegazione fornita dal Creta, secondo cui era stata la liquidatrice ad aver consegnato le scritture incomplete. Con i motivi di appello era stata dedotta la circostanza secondo cui la curatrice aveva affermato come le operazioni effettuate dalla società fossero state ricostruite in base al libro giornale, per cui la mancanza delle fatture dovrebbe essere irrilevante, con la conseguenza che, al più, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare. La motivazione della Corte di merito, sul punto, si limita a ribadire la tesi secondo cui ts'LIéSattendibile la versione della liquidatrice, che aveva dichiarato di aver consegnato le scritture contabili così come le aveva ricevute dal Creta, anche perché nessuna censura di attendibilità era stata mossa in proposito. Tuttavia tale motivazione non appare aver adeguatamente affrontato il profilo della qualificazione della condotta, posto che la motivazione del primo giudice sembra incentrata sulla omessa tenuta di parte della contabilità, il che dovrebbe far inquadrare la fattispecie nella condotta di bancarotta per la quale è richiesto il dolo specifico; inoltre, a fronte di una specifica deduzione difensiva, fondata su quanto asserito dalla curatrice fallimentare, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di fornire qualsivoglia argomentazione. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2.5 Parimenti fondato risulta il ricorso del Creta in relazione al capo K) - bancarotta fraudolenta patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente a prelievi bancari di 85.000,00 euro -, condotta rispetto alla quale la difesa aveva rappresentato che il ricorrente nel 2008 non avrebbe potuto operare sui conti correnti della società, posto che egli era stato dichiarato fallito in proprio nel 2007. Su questo punto già la motivazione della sentenza di primo grado risulta del tutto apodittica, in quanto, pur dando atto che il Creta non fosse più amministratore legale, afferma che egli era, comunque, amministratore di fatto, il che rendeva verosimile che avesse prelevato le somme. Su questo ruolo di amministratore di fatto, tuttavia, il primo giudice non ha fornito alcun elemento dimostrativo. La Corte di merito, sul punto, risulta, se possibile, ancor più tautologica, nella misura in cui si limita ad affermare che il Creta ben avrebbe potuto prelevare le somme oggetto di distrazione. A parte la necessità di pervenire ad un'affermazione di responsabilità non sulla base di criteri di verosimiglianza, ma sulla scorta di prove, rispetto alla cui valutazione il giudice di merito deve offrire congrua motivazione, nel caso di specie non è stata fornita alcuna adeguata motivazione circa il ruolo del Creta in ambito societario e, soprattutto, circa la concreta possibilità che egli avrebbe avuto, una volta dichiarato fallito nel dicembre 2007, di operare sui conti societari. 2.6 Quanto al capo L) - bancarotta documentale della [OSCURATO:SOCIETA]. ascritta al Boschi quale amministratore di fatto, ed al Creta quale amministratore di diritto -, anche in tal caso la contestazione è formulata in maniera alternativa. Dalla motivazione del primo giudice si evince come il Creta, in particolare, fosse stato amministratore di diritto della società dal 2004 al 2008, e che le scritture erano fortemente lacunose, come riferito dal teste Agirelli. Con i motivi di appello si era sostenuto che le scritture contabili erano tenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, in ogni caso, l'infondatezza della bancarotta distrattiva di cui al capo K), avrebbe dovuto travolgere anche la bancarotta documentale in esame. In realtà il motivo di appello era evidentemente generico, come dimostrato anche dal fatto che la Corte di merito, del tutto logicamente, ha ritenuto l'amministratore comunque responsabile, anche nel caso in cui le scritture fossero state affidate a terzi (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280133; Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv. 265138). In questo senso l'assunto della Corte territoriale è ampiamente condivisibile, anche se la motivazione sul dolo della fattispecie non risulta appagante; ciò nondimeno, l'appello su tale aspetto non aveva dedotto alcunché, con conseguente inammissibilità del ricorso. 2.7 Quanto alla bancarotta documentale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui al capo O), contestazione formulata in maniera alternativa per il Creta ed il Boschi, la vicenda va trattata congiuntamente alla distrazione di cui al capo P), relativa alla cessione di un immobile, nel 2005, il cui prezzo era stato direttamente, in parte, accreditato al Creta su un conto corrente personale ed, in parte, trattenuto dal predetto a titolo di "restituzione socio". La sentenza di primo grado ha affermato che la lacunosa modalità di tenuta delle scritture era stata funzionale alle distrazioni, non rese intelligibili, ascrivendo le condotte al Creta e la sola bancarotta documentale anche al Boschi, chiamato in causa dal Creta e pacificamente depositario delle scritture stesse. Inoltre, già il primo giudice aveva ritenuto non credibile la versione del Creta, alla luce della quale egli avrebbe appreso le somme a titolo di compensazione di spese affrontate personalmente. Alla luce di detta ricostruzione della vicenda, posto che la motivazione della sentenza di primo grado integra quella della sentenza di appello, trattandosi di "doppia conforme", i motivi di ricorso risultano del tutto reiterativi ed in fatto, richiamando genericamente documentazione prodotta dalla difesa e sostenendo l'inquadramento della vicenda nella bancarotta preferenziale, già esclusa dal primo giudice, non risultando alcuna specifica contestazione quanto alla chiamata in correità operata dal Creta nei confronti del Boschi in riferimento alla bancarotta documentale. I motivi di ricorso di entrambi gli imputati sono, quindi, da qualificare inammissibili sia in riferimento al capo O) che al capo P). 2.8 Quanto al capo Q), ascritto al solo Creta e concernente la distrazione di un immobile sito in via Maceri, ceduto da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società riferibile al Creta, era emerso come il prezzo di vendita non fosse stato corrisposto; anche volendo accedere alla versione difensiva, secondo cui parte del prezzo era stata corrisposto con accollo del mutuo, resta il fatto che comunque tale accollo avrebbe coperto solo una parte del prezzo. Il motivo di ricorso appare, anche in tal caso, del tutto generico, facendo riferimento ad una non meglio individuata documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado a sostegno della tesi difensiva, peraltro già esclusa dal primo giudice; in tal senso, quindi, la prospettazione secondo cui la vicenda sarebbe inquadrabile in una bancarotta preferenziale ormai prescritta, resta una mera asserzione, come tale implicitamente esclusa anche dalla sentenza impugnata, la quale ha ribadito che l'immobile era stato venduto ad una società controllata dal Creta ed il prezzo non era stato pagato. Il motivo di ricorso è, in definitiva, inammissibile. 2.9 Fondato risulta, invece, il motivo di ricorso concernente la fattispecie di bancarotta documentale della Ge.S.Im. s.r.I., di cui al capo S), ascritta al solo Creta, formulata, come sempre con contestazione alternativa avente ad oggetto le scritture dal 2004. La sentenza di primo grado si fonda sulle dichiarazioni del curatore fallimentare, ricordando che il Creta era il marito dell'amministratrice della società, quest'ultima priva di competenze specifiche, come dimostrato anche dalle vicende della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Lif s.r.I., mentre il Creta era stato anche liquidatore della società dal 2006 al 2009. Con l'appello si era affermato che il Creta non era socio della fallita, ma solo consulente esterno e che aveva prodotto dei documenti a sostegno delle sue affermazioni, contestando l'attribuzione al predetto di un ruolo per la sola incapacità gestionale della moglie. La Corte di appello ha reiterato la motivazione del primo giudice, omettendo del tutto di pronunciarsi sulla rilevanza della documentazione difensiva, analiticamente individuata nel gravame, nulla specificando neanche in riferimento agli elementi concreti per attribuire al Creta un ruolo attivo nella condotta, al di là della affermata incapacità dell'amministratore legale della società. Ciò, infatti, appare indispensabile, alla luce della intuibile considerazione della necessità di individuare prove specifiche che consentano di accertare il ruolo ascritto al ricorrente, non essendo possibile fondare l'affermazione di responsabilità sulla base di una constatazione - ossia l'incapacità gestionale del T legale rappresentante della società - fondandosi sul merowporto di coniugio che, in tal caso, non può essere neanche posto a fondamento di una regola di esperienza consensualmente accettata. La sentenza impugnata va, quindi, annullata in riferimento a tale fattispecie. 2.10 Inammissibile appare il ricorso in relazione alla bancarotta documentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui al capo U), ascritto al solo Creta quale amministratore di fatto, ruolo attribuitogli in base alle dichiarazioni del legale rappresentante Viroli, "testa di legno", ritenuto attendibile anche per le specifiche circostanze riferite, ivi incluso le somme ricevute dal Creta, a ciò aggiungendosi la circostanza che della società fallita risultava socio unico la LIF, sulla quale il Creta esercitava il controllo. Così ricostruito il compendio probatorio, appare emergere dalla lettura congiunta delle sentenze di merito come la omessa tenuta delle scritture contabili fosse funzionale ad occultare la condotta distrattiva indicata al capo V); peraltro, il ricorso appare del tutto fuori fuoco, nella misura in cui afferma che l'amministratore di fatto non sarebbe responsabile della tenuta della documentazione contabile, in aperto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269; Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). 2.11 Parimenti inammissibile risulta il motivo di ricorso in ordine al capo V), ascritto al solo Creta; nel caso in esame si tratta della distrazione del prezzo di un immobile ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la descrizione della vicenda operata dal primo giudice e confermata dalla sentenza impugnata, il pagamento del prezzo alla società fallita, oltre ad essere inferiore al reale valore dell'immobile, sito in Cervia alla via Schiassi, in realtà aveva ad oggetto il versamento della caparra per altro bene immobile, sito in Forlì alla via Matteotti. Rispetto a tale ricostruzione il motivo di ricorso appare del tutto versato in fatto, tendente ad una ricostruzione alternativa della vicenda, omettendo, peraltro, di confrontarsi con la circostanza, pure specificata nel capo di imputazione, secondo cui la vendita dell'immobile era intervenuta subito dopo la notifica alla società poi fallita di un decreto ingiuntivo che intimava il pagamento di una somma di oltre 60.000,00 euro, e che sull'immobile ceduto risultava trascritta una domanda giudiziale per effetto della quale era poi intervenuto il pignoramento. Ne discende, quindi, l'inammissibilità del motivo di ricorso. 3. L'annullamento della sentenza impugnata in riferimento alle indicate fattispecie sub A), i), K), S), determina anche l'annullamento della pronuncia quanto al trattamento sanzionatorio, il che implica l'assorbimento dei relativi motivi di ricorso.4. Fondata, infine, appare anche la doglianza relativa alle statuizioni civili, posto che a fonte della condanna al risarcimento dei danni, da parte del primo giudice, in favore delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]., Fallimento G4 [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Fallimento 4A [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA].S.Im. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., risulta la revoca della costituzione di parte civile da parte di due delle predette società, in persona del curatore fallimentare, ossia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò nondimeno, la circostanza sembra essere del tutto sfuggita alla Corte di merito, che ha confermato le statuizioni civili del primo giudice senza essersi avveduta delle citate revoche; si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata anche quanto alle statuizi
Sentenza Cassazione n. 07392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris