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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22886/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7609/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difes a da ll’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaA.

Gandiglio, 27 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 42 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n . 375 /2018, depositatail 24 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: contratti bancari -conto corrente - accertamento del saldo -la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 24 gennaio 2018 , che, in accoglimento solo parziale del suo appello, ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 1.20 dalla medesima acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]in euro 178.339,78 in favore della correntista, alla data del 31dicembre 2000; -la Corte di appello ha riferito che le originarie dom ande della società avevano a oggetto la ripetizione di indebito di somme annotate sul conto corrente, in quanto discendenti dall’applicazione di clausole nulle, quali quelle relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli inter essi e alla commissione di massimo scoperto , ovvero prive di alcun titolo (commissione e spese non pattuite), e il risarcimento dei conseguenti danni; -dopo aver dato atto che il giudice di primo grado aveva disattes o tali domande ritenendole non assistite della relativa prova, ha accolto il gravame limitatamente alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ritenendo, invece, che «non essendo stato provato che [il rapporto di conto corrente] sia stato chiuso … la domanda di ripetizione d’indebito non può essere accolta», e rigettando , altresì, la domanda risarcitoria; -il ricorso è affidato a sette motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ; - quest’ultima propone distinta impugnazione avverso la medesima sentenza con ricorso affidato a quattro motivi; -avverso tale ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna dife sa ; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell’unità dell’impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza dallaAcropoli s.p.a. e dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. vanno riuniti e quello di quest’ultima, depositato in epoca posteriore, va qualificato quale ricorso incidentale (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232); - ciò posto, con il primo motivo la ricorrente principale de nuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 167, secondo comma, e 345 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata respinto l a domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente annotate in ragione della mancata chiusura del conto corrente, benché la relativa allegazione, integrante gli estremi di un’eccezione non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni allegatorie, era stata effettuata dalla banca solo con la comparsa conclusionale del giudizio di appello; -analoga censura è formulata anche con il secondo motivo, in relazione al diverso paradigma della nullità del procedimento rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; - con il terzo motivo deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 167e 183 cod . proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che la banca, costituendosi in giudizio, non aveva allegato la mancata chiusura del conto; - analoga censura è formulata anche con il quarto motivo , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; - con il quinto motivo si duole dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, per aver la Corte territoriale erroneamente valutato le risultanze istruttorie, le quali davano, invece, evidenzadell’intervenuta chiusura del conto; -con il sesto motivo lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello applicato in modo non corretto le regole sulla prova presuntiva e, conseguentemente, omesso di inferire dagli elementi indiziari offerti che il contoera stato chiuso; -con l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione degli artt. 1418, 2033 e 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nella parte in cuiha disatteso la domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebit ate in ragione della perdurante vigenza del rapporto di conto corrente; - quest’ultimo motivo, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, è infondato; -occorre rammentare che, con riferimento agli addebiti annotati su un conto corrente, il correntista, laddove si avveda dell'illegittimità degli stessi, può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quegli addebitisi basano e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso e ciò sia se al conto acc ede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli, sia se al conto non accede alcuna apertura di credito ovvero l’importo degli addebiti illegittimi eccede il limite dell’affidamento, al fine di eliminare l’ingiustificato spostamento patrimoniale in favore della banca determinato dal pagamento di cui sono espressionicontabili le indebite annotazioni(cfr. Cass., Sez.

Un., 2 ottobre 2010, n. 24418); - in quest’ultimo caso, poiché l’addebito rappresenta una rimessa solutoria del correntista e, dunque, un suo pagamento lo strumento per eliminare tale ingiustificato spostamento patrimoniale è quella dell’esercizio dell’azione di ripetizione di indebito, la cui proposizione deve ritenersi implicita nelle domande con cui il correntista chiede l’accertamento e la rideterminazione del saldo del conto corrente sul fondamento dell’esistenza di rimesse solutorie prive di valido titolo; - in entrambi i casi l’eve ntuale accertamento dell’illegittimità degli addebiti determina l’eliminazione de gli stessi da l saldo ovvero la rettificadei relativi importi, ma non fa sorgere nel correntista un diritto al pagamento, in via restitutoria,delle somm e indebitamente annota te a suo sfavore, neanche qualora l’illegittimità degli addebiti abbia dato luogo a versamenti solutori; -infatti, tali somme costituiscono l’oggetto di poste inserite in un conto corrente e, in quanto tali, « inesigibili e indisponibili » in virtù del disposto dell’art. 1823 cod. civ.; - il diritto del correntista al pagamento non ha , dunque, a oggetto le singole poste del conto corrente bancario, le quali perdono la loro autonomia a seguito dell’inserimentonel conto, bensì solo il saldo dello stesso (come agevolmente desumibile dall’art. 1852 cod. civ.); - orbene , l e conclusioni della sentenza impugnata non si pongono in contrasto con i richiamati principi, in quanto correttamente riconoscono il diritto della correntista alla rideterminazione del saldo, previa rettifica degli addebiti illegittimi, e , al tempo stesso, nega no il diritto alla corresponsione in suo favore dei relativi importi; - tuttavia, discende da quanto evidenziato in precedenza che l’insussistenza del diritto della correntista si fonda sull’inesigibilità dei crediti derivanti dalla rettifica degli addebiti, poiché costituenti poste del conto corrente, e non già sulla perdurante vigenza del conto corrente, come, invece, ritenuto dalla Corte di appello, la cui motivazione va, sul punto, corretta ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.; - alla reiezione del motivo di ricorso esaminato e, in particolare, all’affermazione del principio per cui non sussiste un diritto del correntista al pagamento delle somme oggetto di illegittimi addebiti, ma solo al pagamento del saldo del conto corrente su cui essi sono stati effettuati, segue la declaratoria di inammissibilità dei motivi residui; - tali motivi, infatti, s ono articolati sul presupposto della sussistenza , in astratto, di un diritto al pagamento di singole poste inserite nel conto,che, invece, l’ordinamento non riconosce, per cui difettano della necessaria concludenza; - con il primo motivo del ricorso incid entale la banca denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842 e 2697 cod. civ.e 112, 164 e 342 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio,per non aver la Corte di appello dichiara to l’inammissibilità dell’appello per difetto del requisito della specificità dei relativi motivi; - evidenzia, sul punto, che il gravame era pri vo di argomentazioni contrapposte a quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione di rigetto della domanda per genericità; -il motivo è infondato; - giova rammentare che l’art . 342 c od. proc. civ . va interpretat o nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(così, Cass., Sez.

Un., 13 dicembre 2022, n. 36481 ; Cass., Sez.

Un., 16 novembre 2017, n. 27199); -è stato in tal senso condivisibilmente affermato che la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. Cass. 26 luglio 2021, n. 21401; Cass. 29 luglio 2016, n. 15790); -orbene, ritiene questo Collegio che, in presenza di una statuizione del giudice di primo grado di rigetto della domanda di ripetizione di indebite annotazione effettuate su conto corrente motivata con il fatto che l’attrice aveva fornito generiche indicazioni assertive circa i presupposti di fatto posti a fondamento dell’azione proposta, rispetta il requisito di specificità dei motivi di impugnazione il gravame proposto dalla società correntista con il quale si contesta la valutazione del giudice di prime cure richiamando i fatti allegati nell’atto di citazione e argomentando in ordine alla loro idoneità a consentire l’esatta individuazione dell’oggetto della domanda;-pertanto, la decisione resa sul punto dalla Corte di appello si sottrae alla censura prospettata; -con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1842, 2033 e 2697 cod. civ. e112, 163, 164 e 342 cod. proc. civ., allegando il vizio di ultrapetizionedella sentenza nella parte in cui ha ritenuto che nel la domanda di restituzione delle somme indebitamente annotate formulata dalla correntista fosse insita quella di rideterminazione del saldo; -il motivo è infondato; - il giudice di appello ha ritenuto che la domanda di restituzione proposta dalla società correntista, basata su erronee annotazion i sul conto corrente in quanto effettuate in applicazione di clausole contrattuali invalide, contenesse in sé anche la domanda di rideterminazione del saldo del conto, presentando in comune il fatto costitutivo rappresentato dalle indebiteannotazioni per difetto di valid i titoli; - ciò posto, si osserva che i l giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove modifichi i fatti costitutivi o poggi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr. Cass. 21 febbraio 2019, n. 5153; Cass. 3 agosto 2012, n. 13945); -nel caso in esame, non è dato riscontrare un siffatto vizio, atteso che la domanda di rideterminazione del saldo è fondata sull’assenza d i validi titoli a sostegno delle annotazioni contestate, circostanza che, al tempo stesso, è fatto costitutivo dell’azione restitutoria avanzata , caratterizzandone, dunque, l’oggetto; - con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842 e 2697 cod. civ. e 112 e 342 cod.proc. civ., per aver la Corte di appello rideterminato il saldo del conto corrente benché la correntista non avesse offerto la relativa prova, non avendo depositato gli estratti conto relativi all’intero periodo di vigenza del rapporto; -il motivo è inammissibile; - la doglianza si fonda su un assunto, consistent e nella mancata esibizione degli estratti conto nella loro integralità, di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -con l’ultimo motivo del ricorso incidentale la banca critica la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nella parte in cui ha posto a carico della stessa le spese del doppio grado di giudizio; - il motivo è inammissibile , in quant o muove dalla infondatezza dell a domanda della società correntista che, invece, è stata, sia pure con riferimento all’azione di accertamento del saldo, accolta; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati; - in considerazione della reciproca so ccombenza , appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale, sia della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7609/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difes a da ll’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaA. Gandiglio, 27 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 42 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n . 375 /2018, depositatail 24 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: contratti bancari -conto corrente - accertamento del saldo -la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 24 gennaio 2018 , che, in accoglimento solo parziale del suo appello, ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 1.20 dalla medesima acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]in euro 178.339,78 in favore della correntista, alla data del 31dicembre 2000; -la Corte di appello ha riferito che le originarie dom ande della società avevano a oggetto la ripetizione di indebito di somme annotate sul conto corrente, in quanto discendenti dall’applicazione di clausole nulle, quali quelle relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli inter essi e alla commissione di massimo scoperto , ovvero prive di alcun titolo (commissione e spese non pattuite), e il risarcimento dei conseguenti danni; -dopo aver dato atto che il giudice di primo grado aveva disattes o tali domande ritenendole non assistite della relativa prova, ha accolto il gravame limitatamente alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ritenendo, invece, che «non essendo stato provato che [il rapporto di conto corrente] sia stato chiuso … la domanda di ripetizione d’indebito non può essere accolta», e rigettando , altresì, la domanda risarcitoria; -il ricorso è affidato a sette motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ; - quest’ultima propone distinta impugnazione avverso la medesima sentenza con ricorso affidato a quattro motivi; -avverso tale ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna dife sa ; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell’unità dell’impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza dallaAcropoli s.p.a. e dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. vanno riuniti e quello di quest’ultima, depositato in epoca posteriore, va qualificato quale ricorso incidentale (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232); - ciò posto, con il primo motivo la ricorrente principale de nuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 167, secondo comma, e 345 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata respinto l a domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente annotate in ragione della mancata chiusura del conto corrente, benché la relativa allegazione, integrante gli estremi di un’eccezione non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni allegatorie, era stata effettuata dalla banca solo con la comparsa conclusionale del giudizio di appello; -analoga censura è formulata anche con il secondo motivo, in relazione al diverso paradigma della nullità del procedimento rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; - con il terzo motivo deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 167e 183 cod . proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che la banca, costituendosi in giudizio, non aveva allegato la mancata chiusura del conto; - analoga censura è formulata anche con il quarto motivo , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; - con il quinto motivo si duole dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, per aver la Corte territoriale erroneamente valutato le risultanze istruttorie, le quali davano, invece, evidenzadell’intervenuta chiusura del conto; -con il sesto motivo lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello applicato in modo non corretto le regole sulla prova presuntiva e, conseguentemente, omesso di inferire dagli elementi indiziari offerti che il contoera stato chiuso; -con l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione degli artt. 1418, 2033 e 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nella parte in cuiha disatteso la domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebit ate in ragione della perdurante vigenza del rapporto di conto corrente; - quest’ultimo motivo, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, è infondato; -occorre rammentare che, con riferimento agli addebiti annotati su un conto corrente, il correntista, laddove si avveda dell'illegittimità degli stessi, può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quegli addebitisi basano e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso e ciò sia se al conto acc ede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli, sia se al conto non accede alcuna apertura di credito ovvero l’importo degli addebiti illegittimi eccede il limite dell’affidamento, al fine di eliminare l’ingiustificato spostamento patrimoniale in favore della banca determinato dal pagamento di cui sono espressionicontabili le indebite annotazioni(cfr. Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2010, n. 24418); - in quest’ultimo caso, poiché l’addebito rappresenta una rimessa solutoria del correntista e, dunque, un suo pagamento lo strumento per eliminare tale ingiustificato spostamento patrimoniale è quella dell’esercizio dell’azione di ripetizione di indebito, la cui proposizione deve ritenersi implicita nelle domande con cui il correntista chiede l’accertamento e la rideterminazione del saldo del conto corrente sul fondamento dell’esistenza di rimesse solutorie prive di valido titolo; - in entrambi i casi l’eve ntuale accertamento dell’illegittimità degli addebiti determina l’eliminazione de gli stessi da l saldo ovvero la rettificadei relativi importi, ma non fa sorgere nel correntista un diritto al pagamento, in via restitutoria,delle somm e indebitamente annota te a suo sfavore, neanche qualora l’illegittimità degli addebiti abbia dato luogo a versamenti solutori; -infatti, tali somme costituiscono l’oggetto di poste inserite in un conto corrente e, in quanto tali, « inesigibili e indisponibili » in virtù del disposto dell’art. 1823 cod. civ.; - il diritto del correntista al pagamento non ha , dunque, a oggetto le singole poste del conto corrente bancario, le quali perdono la loro autonomia a seguito dell’inserimentonel conto, bensì solo il saldo dello stesso (come agevolmente desumibile dall’art. 1852 cod. civ.); - orbene , l e conclusioni della sentenza impugnata non si pongono in contrasto con i richiamati principi, in quanto correttamente riconoscono il diritto della correntista alla rideterminazione del saldo, previa rettifica degli addebiti illegittimi, e , al tempo stesso, nega no il diritto alla corresponsione in suo favore dei relativi importi; - tuttavia, discende da quanto evidenziato in precedenza che l’insussistenza del diritto della correntista si fonda sull’inesigibilità dei crediti derivanti dalla rettifica degli addebiti, poiché costituenti poste del conto corrente, e non già sulla perdurante vigenza del conto corrente, come, invece, ritenuto dalla Corte di appello, la cui motivazione va, sul punto, corretta ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.; - alla reiezione del motivo di ricorso esaminato e, in particolare, all’affermazione del principio per cui non sussiste un diritto del correntista al pagamento delle somme oggetto di illegittimi addebiti, ma solo al pagamento del saldo del conto corrente su cui essi sono stati effettuati, segue la declaratoria di inammissibilità dei motivi residui; - tali motivi, infatti, s ono articolati sul presupposto della sussistenza , in astratto, di un diritto al pagamento di singole poste inserite nel conto,che, invece, l’ordinamento non riconosce, per cui difettano della necessaria concludenza; - con il primo motivo del ricorso incid entale la banca denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842 e 2697 cod. civ.e 112, 164 e 342 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio,per non aver la Corte di appello dichiara to l’inammissibilità dell’appello per difetto del requisito della specificità dei relativi motivi; - evidenzia, sul punto, che il gravame era pri vo di argomentazioni contrapposte a quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione di rigetto della domanda per genericità; -il motivo è infondato; - giova rammentare che l’art . 342 c od. proc. civ . va interpretat o nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(così, Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481 ; Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199); -è stato in tal senso condivisibilmente affermato che la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. Cass. 26 luglio 2021, n. 21401; Cass. 29 luglio 2016, n. 15790); -orbene, ritiene questo Collegio che, in presenza di una statuizione del giudice di primo grado di rigetto della domanda di ripetizione di indebite annotazione effettuate su conto corrente motivata con il fatto che l’attrice aveva fornito generiche indicazioni assertive circa i presupposti di fatto posti a fondamento dell’azione proposta, rispetta il requisito di specificità dei motivi di impugnazione il gravame proposto dalla società correntista con il quale si contesta la valutazione del giudice di prime cure richiamando i fatti allegati nell’atto di citazione e argomentando in ordine alla loro idoneità a consentire l’esatta individuazione dell’oggetto della domanda;-pertanto, la decisione resa sul punto dalla Corte di appello si sottrae alla censura prospettata; -con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1842, 2033 e 2697 cod. civ. e112, 163, 164 e 342 cod. proc. civ., allegando il vizio di ultrapetizionedella sentenza nella parte in cui ha ritenuto che nel la domanda di restituzione delle somme indebitamente annotate formulata dalla correntista fosse insita quella di rideterminazione del saldo; -il motivo è infondato; - il giudice di appello ha ritenuto che la domanda di restituzione proposta dalla società correntista, basata su erronee annotazion i sul conto corrente in quanto effettuate in applicazione di clausole contrattuali invalide, contenesse in sé anche la domanda di rideterminazione del saldo del conto, presentando in comune il fatto costitutivo rappresentato dalle indebiteannotazioni per difetto di valid i titoli; - ciò posto, si osserva che i l giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove modifichi i fatti costitutivi o poggi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr. Cass. 21 febbraio 2019, n. 5153; Cass. 3 agosto 2012, n. 13945); -nel caso in esame, non è dato riscontrare un siffatto vizio, atteso che la domanda di rideterminazione del saldo è fondata sull’assenza d i validi titoli a sostegno delle annotazioni contestate, circostanza che, al tempo stesso, è fatto costitutivo dell’azione restitutoria avanzata , caratterizzandone, dunque, l’oggetto; - con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842 e 2697 cod. civ. e 112 e 342 cod.proc. civ., per aver la Corte di appello rideterminato il saldo del conto corrente benché la correntista non avesse offerto la relativa prova, non avendo depositato gli estratti conto relativi all’intero periodo di vigenza del rapporto; -il motivo è inammissibile; - la doglianza si fonda su un assunto, consistent e nella mancata esibizione degli estratti conto nella loro integralità, di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -con l’ultimo motivo del ricorso incidentale la banca critica la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nella parte in cui ha posto a carico della stessa le spese del doppio grado di giudizio; - il motivo è inammissibile , in quant o muove dalla infondatezza dell a domanda della società correntista che, invece, è stata, sia pure con riferimento all’azione di accertamento del saldo, accolta; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati; - in considerazione della reciproca so ccombenza , appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale, sia della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
Sentenza Cassazione n. 22886/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris