CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18899/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen. in quello di cui all'art. 624- bis cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 7 della sentenza impugnata ove il giudice di appello effettua una corretta qualificazione giuridica del fatto indicando, in particolare, come la minaccia sia stata funzionale alla sottrazione di denaro) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, cosicché la prospettata, diversa qualificazione giuridica del fatto si fonda su elementi oggettivi non rispondenti a quanto accertato dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia il vizio di motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che, il giudice di appello ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita dalla legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare, come analiticamente indicato nella sentenza oggetto di ricorso, nell'applicare la continuazione esterna, gli aumenti dei reati-satellite oggetto della sentenza già passata in giudicato sono rimasti invariati (giorni venti), invece, l'aumento per continuazione per il reato ritenuto più grave in quella sede — che nel presente procedimento diviene reato-satellite — è stato ridotto rispetto a quanto ritenuto in tale sentenza; pertanto, contrariamente a quanto asserito nel ricorso in esame, l'aumento non avrebbe dovuto essere calcolato in giorni venti poiché detto aumento ha riguardato solo i reati che nella sentenza già passata in giudicata costituivano reati-satellite; che, nella specie, certamente non può ravvisarsi alcuna manifesta illogicità della motivazione avendo i giudici di appello correttamente esercitato la discrezionalità attribuita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.