CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 26795/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il motivo di impugnazione, sulla tardività della querela, non è consentito in questa sede perché formulato per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e conseguente effrazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile per la tardività del deposito della memoria difensiva ed allegata nota spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, il 17 giugno 2025.